Assenza o erroneità della segnaletica
1) I dispositivi di rilevazione della velocità erano adeguatamente visibili e segnalati? Visibilità della segnaletica e preventiva segnalazione dei dispositivi di rilevamento della velocità sono requisiti autonomi; pertanto, devono sussistere entrambi nello stesso momento. Questo vale sia per postazioni fisse che mobili Quanto alla visibilità, il cartello deve essere apposto in modo da garantirne la corretta percepibilità e leggibilità, mentre la segnaletica, fuori dai centri abitati, deve essere apposta almeno 1000 metri prima del velox. Qualora queste venissero contestate, è onese dell’ente accertatore fornire la prova della corretta visibilità e segnalazione. 2) I segnali di limite di velocità devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. La limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l'intersezione viene meno dopo il superamento dell'incrocio.
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6 documenti collegati
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/08/2023, n. 25544
Un verbale per eccesso di velocità è illegittimo se l'autovelox non rispetta la distanza minima di un chilometro dal segnale che indica il limite di velocità. Questo principio vale anche quando il segnale ripete un limite precedente, poiché garantisce all'automobilista lo spazio necessario per adeguare la velocità.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 27/11/2018, n. 30664
I segnali di limite di velocità devono essere ripetuti dopo ogni incrocio stradale; se mancano i segnali di ripetizione, il limite precedente cessa di valere e si applica il limite generico della strada. L'autorità che effettua l'accertamento ha l'obbligo di provare che i segnali sono stati correttamente ripetuti lungo il percorso, altrimenti la multa può essere illegittima. Questa sentenza annulla una multa per eccesso di velocità perché la Polstrada non aveva ripetuto il segnale di limite tra le intersezioni presenti nel tratto controllato.
Giudice di pace Lecce, Sentenza, 07/10/2025
Le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili agli automobilisti, come previsto dal Codice della Strada; in mancanza di corretta segnalazione, la multa è nulla. Inoltre, i dispositivi di misurazione devono essere sottoposti a procedure di omologazione e verifiche periodiche certificate da organi autorizzati terzi; senza questa documentazione, l'accertamento non è affidabile e la sanzione è illegittima. Questa sentenza è rilevante per chi intende ricorrere contro una multa per velocità sostenendo la mancanza di segnalazione del controllo o l'assenza di certificazioni tecniche dell'apparecchio.
Tribunale Taranto, Sez. I, Sentenza, 08/02/2024, n. 466
Nei ricorsi contro multa per eccesso di velocità rilevato da autovelox, l'amministrazione ha l'onere di provare che la postazione era stata preventivamente segnalata; quando il ricorrente contesta l'esistenza stessa della segnaletica e non solo la sua insufficienza, spetta all'amministrazione fornire la prova contraria. Se il verbale contiene l'attestazione del pubblico ufficiale sulla presenza dei cartelli di preavviso, questa ha valore probatorio privilegiato e la multa risulta legittima.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/04/2023, n. 9556
Per la legittimità dei rilevamenti di velocità con apparecchiature elettroniche, il requisito della "preventiva segnalazione" della postazione e quello della "buona visibilità" sono due obblighi distinti e indipendenti che devono essere entrambi soddisfatti. Questa interpretazione vale sia per le postazioni fisse che per quelle mobili, indipendentemente dal fatto che siano occasionali o sistematiche. Chi riceve una multa per eccesso di velocità può contestarla se la postazione non era né chiaramente segnalata in anticipo né ben visibile al momento del passaggio.
Cass. Civ., Sez. II, Sentenza, 05/05/2016, n. 9033
Un autovelox è illegittimo se il cartello di avviso della sua presenza non è ben visibile e leggibile dall'automobilista, come richiesto dalla legge. La foto-rilevazione della velocità è nulla se scattata troppo prima del cartello di segnalazione, cioè quando il conducente non ha potuto ragionevolmente accorgersi del controllo. Chi riceve una multa per velocità può contestarla dimostrando che il cartello era assente, illeggibile o posizionato a distanza eccessiva dal dispositivo di rilevamento.