Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 27/11/2018, n. 30664
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
I segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione ed il relativo onere probatorio spetta alla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore. Ciò posto, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l'intersezione viene meno dopo il superamento dell'incrocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione Il sig. F.G., in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante pro-tempore della società Frigo Rappresentanze s.a.s. di G.F. & C., ha proposto ricorso per cassazione - riferito a due motivi - avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 326/2017 (pubblicata il 26 aprile 2017), con la quale veniva rigettato l'appello contro la sentenza n. 65/2016 del Giudice di pace di Pordenone, con cui era stata respinta l'opposizione formulata ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S. 1992 avverso un verbale di accertamento del 10/2/2015 elevato dal Polstrada in ordine alla violazione di cui all'art. 142 C.d.S., comma 9, mediante la quale era stata sostenuta l'illegittimità di tale verbale per l'inidoneo rispetto della segnaletica stradale avuto riguardo, in particolare, alla mancata ripetizione della stessa in seguito alle intersezioni stradali presenti sul posto. Con il primo motivo di ricorso il F. ha dedotto - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 142 C.d.S., comma 6-bis, con riferimento alla ravvisata legittimità - con la sentenza impugnata - della segnalazione fissa per segnalare un postazione mobile ai fini dell'accertamento della velocità. Con la seconda censura il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,- la violazione e/o falsa applicazione del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, comma 1, avuto riguardo al rigetto, con la sentenza di appello, anche del motivo concernente la prospettata illegittimità del compiuto accertamento senza ripetere la segnalazione relativa al rilevamento elettronico della velocità nonostante che nel tratto di strada che intercorreva tra il posizionamento del segnale fisso e la postazione mobile di controllo vi fossero diverse intersezioni con altre strade. L'intimato Prefetto della Provincia di Pordenone non ha svolto attività difensiva in questa sede. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il secondo motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato (con l'assorbimento del primo), con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio, in prossimità della quale la difesa del ricorrente ha depositato memoria ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c., comma 2. Rileva il collegio che, in effetti, il secondo motivo di ricorso - che può essere esaminato preliminarmente in virtù del principio della ragione più liquida - è manifestamente fondato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c., comma 1. Infatti, nel rigettare il secondo motivo di gravame, il Tribunale di Pordenone non si è conformato alla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. n. 11018/2014) che ha statuito il principio di diritto (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) in virtù del quale, in tema di segnaletica stradale, poichè, ai sensi dell'art. 104 reg. esec. C.d.S., i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione (e il relativo onere probatorio spetta alla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore: cfr. Cass. n. 680/2011), la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l'intersezione viene meno dopo il superamento dell'incrocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche. Orbene, nella fattispecie in questione, il Tribunale di Pordenone, dando atto che con il motivo di appello era stata prospettata l'illegittimità dell'accertamento per non aver la Polstrada ripetuto la segnalazione della postazione di rilevamento (in relazione allo specifico limite di velocità presente in loco) a seguito delle due intersezioni sul posto, lo ha respinto. Tuttavia, nel ravvisarne l'infondatezza, non ha spiegato quale fosse stata la concreta dinamica del senso di circolazione dell'odierno ricorrente e ha giustificato la sua decisione sull'assunto generale - senza, però, rapportarlo all'accertamento specifico della suddetta dinamica (e, quindi, omettendo la valutazione circa la sussistenza della necessità o meno della ripetizione del segnale prescrittivo del limite di velocità) - che l'obbligo di ripetizione dell'anzidetta segnalazione costituirebbe una tutela per gli automobilisti che si immettono nella strada già in precedenza segnalata, ma successivamente alla segnalazione medesima. In ogni caso ed in senso risolutivo si osserva che la norma dedotta come violata (del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, comma 1) stabilisce inequivocamente che "la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi,- in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.". Da ciò si inferisce che la disposizione normativa non limita il suo ambito applicativo alla sola ipotesi in cui l'automobilista si immetta nella strada da un punto successivo rispetto a dove è posizionata la segnalazione (circostanza, oltretutto, contestata dall'odierno ricorrente e sulla quale non è dato riscontrare che la P.A. appellata aveva assolto nel giudizio in questione il relativo onere probatorio), ma detta una disciplina che si applica ogni qualvolta tra il segnale ed il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezioni stradali. Da tanto deriva la sussistenza della denunciata violazione, del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, comma 1. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del primo. In definitiva, l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio della causa al Tribunale di Pordenone - in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, che, nell'attenersi al principio di diritto precedentemente enunciato, provvederà a regolare anche le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in relazione al motivo accolto ed anche per le spese della fase di legittimità, al Tribunale di Pordenone - in composizione monocratica, in persona di altro magistrato. Conclusione Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 ottobre 2018. Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018
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