Tribunale Taranto, Sez. I, Sentenza, 08/02/2024, n. 466
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di onere della prova nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa per violazione dei limiti di velocità rilevata a mezzo autovelox è subordinata al fatto che la presenza dello stesso sia stata preventivamente segnalata gravando sull'amministrazione l'onere della prova. Per cui nei casi in cui viene contestata l'esistenza o meno della segnaletica è onere dell'amministrazione fornire la prova contraria dal momento che l'esistenza della segnaletica è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con ricorso in appello depositato il Data_2 e ritualmente notificato, il ... Convenuto_1 promuoveva appello avverso la sentenzan. 1158/2022 pubblicata in data Data_3 e notificata il Data_4 con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva accolto il ricorso in opposizione presentato ex art. 22 della L. n. 689 del 2011 da Attore_! avverso il verbale di accertamenton. (...) emesso dal Comando di Polizia Locale del Convenuto_! , con cui gli veniva contestata - nella qualità di proprietario del veicolo targato Targ_l - la violazione di cui all 1art. 142, comma 7 del Codice della Strada, per infrazione commessa in data Data_5 alle ore 10:54 nel Comune di Luogo_l - ... Indirizzo_4 in direzione Luogo_4, rilevata mediante apparecchiatura Velomatic 512D - Matr. (...) - Matr. unità di comando MAVAS 2331, sul presupposto, tra l1altro, dell1omessa preventiva informazione della postazione mobile e della non visibilità della stessa. Più in dettaglio, il Giudice di prime cure riteneva che: "La documentazione fotografica inerente la segnaletica di preventiva informazione prodotta non consente di verificare se la stessa fosse o meno conforme alle prescrizioni normative, così come quella relativa alla posizione dello strumento utilizzato al fine di verificare se lo stesso fosse o meno visibile". L1appellante censurava detta statuizione deducendo che il Giudice di Pace erroneamente aveva considerato nullo il verbale di contestazione, omettendo di valutare le risultanze del verbale stesso, che - fornito sul punto di efficacia probatoria privilegiata - attestava la presenza dei cartelli di informazione agli utenti della strada dei controlli eseguiti sul tratto di strada percorso; peraltro, la documentazione fotografica prodotta in giudizio comprovava la piena ed agevole visibilità della predetta postazione, nonché l'adeguato posizionamento della segnaletica di preinformazione. Con comparsa depositata telematicamente il Data_6, Attore_l si costituiva in giudizio contestando l1assunto dell1appellante e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In particolare, evidenziava la natura del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, quale giudizio sul rapporto e non sull'atto, in cui l1Amministrazione, convenuta, assume la veste sostanziale di attore, su cui grava l1onere probatorio di dimostrare la fondatezza sostanziale della pretesa sanzionatoria; pertanto, in difetto di prova circa il fatto che la postazione fosse preventivamente segnalata e ben visibile, il verbale di accertamenton.(...) doveva essere dichiarato nullo. Disposta l1acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa, di natura documentale, all 1odierna udienza veniva discussa e decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consig.io. Tanto premesso, l1appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente va rilevato che in assenza di espresso appello incidentale dell1opponente, Attore_l , dovrà esaminarsi solo il motivo di doglianza accolto dal Giudice di Pace (omessa segnaletica di preinformazione e visibilità dell1apparecchiatura di rilevamento elettronico della velocità) a sostegno dell1avvenuto annullamento del verbale oggetto di opposizione. L1appellante contesta l1omesso rilievo dell1attestazione fidefacente contenuta nel verbale, in cui si dà atto che "(...) il conducente del veicolo merca e/o modello FIAT targato Targ_l , in località Luogo_l - Indirizzo_4 direzione Luogo_4, in cui vige il limite di velocità di km/h 40,00, alla velocità di km/h 48,00, superando quindi il limite di km/h 3,00 (. ..)"; precisando, altresì, che "L1apparecchiatura utilizzata è stata un VELOMATIC 512 D MATR. RILEVATORE ROE 4628, MATR. UNITA DI COMANDO MAVAS 2331 CERT. TAR. LAT 105 Persona_l DEL Data_7 , collocata in postazione temporanea presidiata, regolarmente segnalata a mezzo cartellonistica di preavviso indicante 'controllo elettronico della velocità• ubicata al KM 621+200 e resa ben visibile mediante la collocazione, in prossimità della stessa, di cartello raffigurante lo stilema dell1organo procedente (art. 125 figura Il 111 del Reg. Esec. ) (...)". 11 motivo è fondato. Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'art. 4 del decreto- L. n. 121 del 2002, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2002, che stabilisce che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, articolo 2 secondo comma lettere A) e B), gli organi di polizia stradale di cui all 1articolo 12 primo comma del medesimo Decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell 1lnterno, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'articolo 142 e 148 dello stesso Decreto legislativo. In proposito appare condivisibile l1orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.n. 12833/2007; Cass.n.7419/2009), ormai consolidato, secondo il quale l1obbligo di informazione previsto dalla suddetta disposizione di legge non ha efficacia soltanto nell1ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione, ma ha la funzione di portare a conoscenza degli automobilisti la presenza dei dispositivi di controllo per orientarne la condotta di guida e avvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodi elettronici, con la conseguenza che la violazione del suddetto obbligo determina la nullità della sanzione eventualmente irrogata. Ancora in via preliminare, occorre osservare che l1opposizione a ordinanza irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, cui spetta l1onere di dimostrarne gli elementi costitutivi (cfr. ex plurimis Cass.n. 5122/2011). In particolare, in tema di distribuzione dell1onere della prova nei giudizi aventi ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazione del limite di velocità rilevata a mezzo di autovelox, posto che la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata, grava sull'amministrazione l1onere di provare la preventiva segnalazione dei controlli ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione (cfr. Cass.n.680/2011). Dal momento che il rispetto dell1obbligo di informazione della presenza dei controlli previsto dall1art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2002, costituisce un fatto costitutivo della pretesa azionata dalla pubblica amministrazione, in quanto presupposto per la legittimità della irrogazione della sanzione, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è onere dell'Autorità amministrativa resistente fornire la prova che l1accertamento dell1infrazione contestata all 1automobilista è stato eseguito previa segnalazione della presenza dei controlli. Inoltre, giova precisare, che, nel caso specifico, l1opponente non contesta l1idoneità in concreto della segnaletica di preavviso della postazione di rilevamento della velocità a distanza (dimensione dei cartelli, impiego di segnaletica luminosa) bensì la sua stessa esistenza. In proposito, merita di essere ribadito il principio secondo cui qualora l1opponente deduca l1inesistenza della segnaletica, in mancanza di un•attestazione fidefacente della presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico, contenuta nel verbale, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l1esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l1opponente deduca soltanto la non adeguatezza o non idoneità della segnaletica stessa, la relativa prova è posta a suo carico (cfr. Cass.n.23566/2017; Cass.n.9033/2016; Cass.n.6242/1999). Tanto premesso, nel caso di specie, dal verbale di accertamenton.45/2021 emerge che la postazione mobile di rilevamento della velocità è stata installata in "località Luogo_l + I_4 " e, precisamente, al "KM 622+030" in "direzione Luogo_4 " e che la cartellonistica di preavviso indicante "controllo elettronico della velocità" è stata installata sulla medesima strada, al "KM 621+200". Quanto alla efficacia probatoria del suddetto verbale, in cui il verbalizzante ha dato atto di una circostanza di fatto (presenza dei cartelli di segnalazione dei controlli del limite di velocità apposti dall 1Ente proprietario della strada sul medesimo tratto di strada ove è stata rilevata dell'infrazione}, che ha costituito oggetto di percezione diretta senza alcun margine di apprezzamento da parte loro, per giurisprudenza consolidata i rapporti ed i verbali redatti dalla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato ai sensi dell 1art.2700 e.e. (cfr. Cass.n.6565/2007). Pertanto, riconosciuta al riferimento all 1apposizione di segnaletica di preavviso (nel tratto di strada percorso dall1autovettura dell1opponente, odierno appellato), contenuto nel verbale di accertamento, l1efficacia probatoria privilegiata invocata dall1appellante, occorre concludere che, avendo 11 Org_l fornito la prova dei fatti costitutivi dell1illecito che sono stati contestati dal trasgressore, il Giudice di pace ha erroneamente escluso la legittimità della sanzione amministrativa irrogata. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello proposto dal Convenuto_! e in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta deve essere rigettata. In considerazione delle ragioni sottese alla decisione ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa, disattesa ogni contraria istanza, così decide: a) accoglie l1appello e, per l1effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l1opposizione proposta Attore_! contro il verbale di contestazionen.45/2021 emesso dal Comando diP.L. del Convenuto_! ; b) compensa interamente fra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio. Conclusione Così deciso in Taranto, il 8 febbraio 2024. Depositata in Cancelleria il 8 febbraio 2024.
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