Cass. Civ., Sez. II, Sentenza, 05/05/2016, n. 9033
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuto mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo, il cartello di avviso della presenza della postazione di rilevamento deve essere apposto in modo da garantirne la corretta percepibilità e leggibilità, ex art.79, comma 5, del d.p.r. n. 495 del 1992, sicché è illegittimo l'accertamento eseguito mediante foto-rilevazione avvenuta prima (nella specie, a più di duecento metri) del cartello mobile di avviso.
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Testo della sentenza
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Un verbale per eccesso di velocità è illegittimo se l'autovelox non rispetta la distanza minima di un chilometro dal segnale che indica il limite di velocità. Questo principio vale anche quando il segnale ripete un limite precedente, poiché garantisce all'automobilista lo spazio necessario per adeguare la velocità.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 23/10/2017, n. 25030
Quando un autovelox rileva un eccesso di velocità su una strada rettilinea, il verbale è illegittimo se non spiega perché gli agenti non hanno potuto fermare subito il veicolo. La semplice indicazione che è stato usato un autovelox non basta: occorre specificare le circostanze che hanno impedito la contestazione immediata della violazione. Senza questa motivazione, il guidato può ottenere l'annullamento della multa in ricorso.
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La Corte di Cassazione ha stabilito che per contestare una multa per eccesso di velocità è indispensabile che l'autovelox sia stato omologato, non basta solo l'approvazione: l'omologazione è un controllo tecnico rigoroso che garantisce la precisione dello strumento, mentre l'approvazione è una procedura semplificata e non equivalente. Senza omologazione regolare, l'accertamento della velocità è illegittimo e la multa può essere annullata, anche se il dispositivo era stato preventivamente approvato.