Giudice di pace Lecce, Sentenza, 07/10/2025
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, la presenza e l'utilizzo dei dispositivi di rilevazione devono essere preventivamente segnalati agli automobilisti, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e alle direttive ministeriali. In caso di mancata segnalazione, la contestazione risulta nulla.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione In punto di fatto, la controversia in esame attiene alla violazione dell'art. 142 c.d.s., elevata dalla Polizia Municipale di Galatina sulla S.S 101 km 14+940 direzione Nord che prevede un limite di velocità di 90 Km /h accertata mediante il sistema di rilevazione automatica "Photored F17Dr". Nello specifico, il ricorrente, nella sua qualità, proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n.(...) n.(...) del 27.10.23 adducendo diversi motivi di doglianza ed articolati nel ricorso introduttivo. Invero, in diritto, si osserva che il D.L. n. 121 del 2002, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2002, ha apportato modifiche alle ipotesi previste dall'art. 384 Reg. Esec. C.d.s.. Più precisamente, sebbene all'art. 4 è prevista la facoltà per gli organi di Polizia Municipale di utilizzare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento delle eventuali violazioni di comportamento di cui all'art. 142 c.d.s., tuttavia, l'apposizione di dette apparecchiature è soggetta, in forza di direttive del Ministero dell'interno, all'onere di darne informazione all'automobilista. Trattasi di una prescrizione avente carattere imperativo e non meramente organizzativo e precauzionale, al fine di evitare che l'effetto sorpresa, determini situazioni di pericolo per la circolazione. Pertanto l'avviso della presenza o dell'utilizzazione dei dispositivi deve essere fornito all'utenza, in qualsiasi strada venga installato il dispositivo, pena la nullità della contestazione per violazione di legge ( Cass. n. 24526/06 - n. 12883/07 ).Tale orientamento è stato poi di recente confermato con la sentenza n. 7419 del 26.03.2009, con cui la Corte Suprema di Cassazione ha ribadito la natura cogente della segnalazione, trattandosi di norma di garanzia per l'automobilista la cui inosservanza determina la nullità della sanzione irrogata. Peraltro con il D.L. n. 3 agosto 2007, n. 117, recante Disposizioni urgenti modificative del C.d.S., per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione, il legislatore ha introdotto il comma 6 bis dell'art. 142 C.d.S. imponendo che " le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione al C.d.S. Le modalità d'impiego sono stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno ".Le indicazioni minimali devono riportare, in sintesi: 1. il tratto di strada su cui l'accertamento viene effettuato; 2. il tipo di accertamento; 3. la fonte normativa primaria e secondaria; 4. i tipi di infrazione per i quali venga attivata la procedura di controllo remoto. Da quanto sopra precisato, è evidente che l'apposizione delle apparecchiature finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 codice della strada, deve essere preceduta da tutta una segnalazione, ben visibile, necessaria sia per evitare l'effetto 'sorpresa' con il rischio di frenature improvvise che possono mettere in pericolo la sicurezza della circolazione, sia per una funzione educativa. Ebbene, il verbale impugnato sul punto è carente e parte resistente nessun elemento utile ha apportato a confutazione dell'assunto della ricorrente la Pubblica Amministrazione evocata in giudizio, non ha fornito alcunché limitandosi ad una generica attestazione di per sé non sufficiente a soddisfare le esigenze imposte e richiamate dalle suesposte disposizioni. Nella fattispecie, appare accoglibile quanto eccepito nel ricorso in ordine all'illegittimo modus operandi della Polizia Municipale anche in ordine all'espresso richiamo della Corte Costituzionale n. 113/115 nella quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 45 co. 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 CDS nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e certificate da appositi organi terzi ed autorizzati al rilascio di idonea certificazione e non certo dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio di rilevamento. Infatti, in assenza di idonea procedura, il funzionamento di qualsiasi impianto elettronico risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.(Cass. II sez. Civ. N. 9645/ 2016 " tutte le apparecchiature di misurazione della velocità che è l'elemento valutabile e misurabile, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali la certificazione di approvazione.) La procedura di omologazione a cui le apparecchiature devono essere sottoposte, va distinta nettamente da quella dell'approvazione: come precisato dall'art. 192 Reg. C.d.S., la prima consiste nell'accertamento della rispondenza e dell'efficacia dell'oggetto alle prescrizioni stabilite dal suddetto regolamento. Diversa è invece la procedura di approvazione, che ricorre qualora la richiesta sia relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. Pertanto, l'omologazione è procedimento sottoposto a regole e procedimenti più stringenti, in ragione del necessario bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. Nel caso di specie, non è mai stata prodotta l'omologazione dell'apparecchiatura poiché tale dispositivo è per competenza approvato del MIT. In conclusione, stante il combinato disposto degli artt. 45 e 142 C.d.S. e 192 e 345 Reg. C.d.S., si può ritenere che tali apparecchiature debbano essere sottoposte anche a procedura di omologazione. Poiché, nel caso di specie, il dispositivo Photored F17 Dr è provvisto di sola approvazione, ma non di omologazione, non essendo stata raggiunta la prova certa di tale procedura necessaria ai fini del suo funzionamento, il verbale impugnato risulta mancante della fondatezza essenziale per essere legittimo e valido in quanto la precisione millimetrica è tutta da riscontrare alla luce della tolleranza del 5% che nasconde dubbi in termini di accuratezza, precisione ed esattezza dell'accertamento. (CASS. (...)) La Cassazione, con l'ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022, afferma che l'esecuzione di tali verifiche periodiche deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento. Si attende quindi un nuovo, necessario chiarimento del Ministero in relazione all'ordinanze n. 8694/2022, n. 10505 /24 del 18.04.2024 , n. 20913 del 26.07.2024 e n. 10505 del 20.04.2025 della Cassazione, che può produrre conseguenze operative molto importanti per gli organi di polizia stradale.Ne consegue che in mancanza di idonea prova sul punto questo giudicante non può ritenere in capo all'automobilista un comportamento derogatorio alle norme in materia di circolazione stradale.Alla stregua di tali considerazioni, che si ritengono assorbenti ed esimono dall'esaminare e valutare gli altri motivi dedotti nel ricorso introduttivo, l'opposizione va accolta e conseguentemente va annullato l'impugnato verbale di contestazione. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, atteso la particolare natura della materia trattata in via di evoluzione giurisprudenziale. P.Q.M. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo il provvedimento impugnato, avverso il verbale di accertamento n. (...) n.(...) del 27.10.23 ivi compresa la sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente;- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio. Conclusione Così deciso in Lecce, il 7 ottobre 2025. Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2025.
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