Corsie preferenziali e ztl

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Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 12/05/2008) 15/10/2008, n. 25181

L'autorizzazione ministeriale per dispositivi di controllo negli accessi alle zone a traffico limitato consente automaticamente di utilizzarli anche per rilevare violazioni sulle corsie riservate quando queste coincidono materialmente con i varchi, senza necessità di ulteriore autorizzazione. La norma che ha esteso la contestazione differita a queste infrazioni non introduce una novità ma chiarisce una disciplina già compatibile con l'autorizzazione originaria, che prevede già verifiche tecniche complete. Chi riceve una multa per corsia riservata rilevata da dispositivi autorizzati per la ZTL può impugnare il verbale solo se i due controlli non si sovrappongono fisicamente.

Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. II, 07/12/2006, n. 26311

Un ciclomotore che circola sulla corsia riservata ai mezzi pubblici non può essere sanzionato se, per il suo ridotto ingombro, non intralcia effettivamente il servizio di trasporto pubblico. La sentenza annulla la multa perché il giudice di primo grado non aveva valutato le circostanze di fatto rilevanti, come la possibilità del conducente di spostarsi al margine della carreggiata. Questo principio è utile per ricorrere contro sanzioni per uso della corsia riservata quando il proprio veicolo non ha effettivamente ostacolato il traffico pubblico.

Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 24/05/2022, n. 16801

Un giudice può compensare le spese di una causa solo se le parti hanno perso entrambe, oppure se la questione giuridica affrontata è completamente nuova o la giurisprudenza è cambiata, o ancora se ci sono altre ragioni gravi e eccezionali. La mancanza di un orientamento uniforme sui giudici e le peculiarità di una questione (come il divieto di circolazione dei ciclomotori nelle corsie riservate ai mezzi pubblici) possono giustificare la compensazione delle spese se la questione è stata effettivamente decisa. Questo principio è importante per chi ricorre contro una multa perché consente di ottenere il rimborso delle spese legali anche quando non c'è una chiara giurisprudenza sulla questione contestata.

Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. II, 16/02/2016, n. 2973

Gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico possono accertare violazioni al Codice della Strada solo se riguardano la sosta e la circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, non su tutto il territorio comunale. Una multa per sosta in aree diverse da quelle riservate ai bus è illegittima se elevata da questi ausiliari, in quanto privi di competenza su quel territorio. Il ricorso contro tale verbale deve essere accolto.

Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 23/11/2021, n. 36275

Quando si contesta una multa per transito in corsia preferenziale, se l'automobilista sostiene che la segnaletica non esisteva, spetta all'Amministrazione provare il contrario, perché il segnale è elemento essenziale della violazione. Se invece l'automobilista sostiene che la segnaletica era inadeguata o insufficiente, deve essere lui a provarlo. Questo principio è rilevante per chi ricorre perché cambia completamente su chi grava l'onere della prova a seconda di quale difesa viene sollevata.

Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 15/03/2018) 11/09/2018, n. 22028

Quando più infrazioni stradali avvengono nello stesso tratto di strada in un lasso di tempo brevissimo (pochi secondi o minuti), con lo stesso veicolo, non si può automaticamente considerarle come violazioni separate: il giudice deve verificare se la condotta ha carattere unitario, nel qual caso va applicata una sola sanzione anziché tante sanzioni cumulate. Questo principio è rilevante per chi riceve molteplici verbali per transiti ravvicinati nello stesso luogo, poiché potrebbe contestare il cumulo materiale delle sanzioni dimostrando l'unicità della violazione.

Giurisprudenza

Tribunale Roma, Sez. XIII, Sent., 18/02/2020, n. 3702

Se la segnaletica di una corsia preferenziale è insufficiente o non ben visibile, le multe per aver circolato in quella corsia non sono valide. Il giudice ha ritenuto che l'errore del conducente sia responsabilità dell'amministrazione, che non ha garantito una segnalazione adeguata. Questo principio permette di ricorrere contro le sanzioni sostenendo che i cartelli o i segni orizzontali non erano chiaramente percettibili.

Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/07/2024, n. 19680

Quando una persona commette più violazioni della stessa norma (ad esempio, circolando senza permesso in una zona a traffico limitato) in tempi ravvicinati e per la stessa ragione, queste non devono essere considerate come infrazioni separate da punire una per una. La legge le tratta come un'unica infrazione, perché tutte originate dallo stesso errore iniziale e prive della consapevolezza di fare qualcosa di illecito dopo il primo avviso. Chi riceve più multe per lo stesso tipo di violazione a distanza di pochi giorni può quindi contestarle facendo valere questo principio.

Giurisprudenza

Giudice di pace Milano, 10/02/2016, n. 1376

Chi circola più volte in una zona a traffico limitato e riceve multiple contravvenzioni a breve distanza di tempo commette una singola infrazione continuata, non violazioni separate. In questo caso, il conducente deve pagare solo la multa più grave, non tutte quelle ricevute. Questo principio è importante per chi riceve più verbali nello stesso giorno in aree protette, poiché consente di ridurre significativamente l'importo complessivo da versare.

Giurisprudenza

Tribunale Reggio Emilia, 14/10/2014, n. 1330

Chi dimentica di rinnovare il permesso per una zona a traffico limitato, senza che l'ente lo avverta della scadenza, commette un'unica colpa (la dimenticanza) e non può essere multato per ogni singolo accesso successivo. Le contravvenzioni tra la scadenza del permesso e la notifica della prima multa non sono sanzionabili perché manca l'elemento soggettivo della volontarietà della violazione. Questo principio evita che automobilisti in buona fede vengano puniti sproporzionatamente per un errore amministrativo, soprattutto quando l'ente aveva l'abitudine di avvertire le scadenze.