Corsie preferenziali e ztl
La circolazione sulle corsie riservate ai mezzi pubblici è disciplinata dall’art. 7, comma 1, lett. i) del Codice della Strada. Tuttavia, esistono motivi per cui il verbale può essere impugnato. 1) Chi ha rilevato l’infrazione? Solo Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia o personale delle aziende di trasporto pubblico possono elevare multe sulle corsie preferenziali. Se l’infrazione è stata rilevata da altri ausiliari del traffico la multa può essere annullata. Nota: gli ausiliari comunali o delle società private non hanno competenza per le corsie preferenziali. Per saperne di più clicca qui [LINK] 2) Stavi circolando con uno scooter o motorino? La giurisprudenza più recente tende a considerare la circolazione di veicoli a due ruote nelle corsie preferenziali non offensiva, quindi la multa può essere annullata. 3) Più transiti nella stessa corsia in pochi minuti? Cassazioni recenti affermano che se i verbali riguardano violazioni ravvicinate nello stesso tratto, sia ztl sia corsie preferenziali, si paga solo il primo verbale, gli altri possono essere annullati 4) La segnaletica era chiara e visibile? Se la segnaletica era poco visibile, cancellata o non regolare si può richiedere l’annullamento della multa 5) La corsia o la ztl è stata utilizzata per emergenza o forza maggiore? Se il transito era temporaneo per motivi urgenti (superamento veicolo in doppia fila, manovre pericolose) la multa è annullabile
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10 documenti collegati
Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 12/05/2008) 15/10/2008, n. 25181
L'autorizzazione ministeriale per dispositivi di controllo negli accessi alle zone a traffico limitato consente automaticamente di utilizzarli anche per rilevare violazioni sulle corsie riservate quando queste coincidono materialmente con i varchi, senza necessità di ulteriore autorizzazione. La norma che ha esteso la contestazione differita a queste infrazioni non introduce una novità ma chiarisce una disciplina già compatibile con l'autorizzazione originaria, che prevede già verifiche tecniche complete. Chi riceve una multa per corsia riservata rilevata da dispositivi autorizzati per la ZTL può impugnare il verbale solo se i due controlli non si sovrappongono fisicamente.
Cass. civ., Sez. II, 07/12/2006, n. 26311
Un ciclomotore che circola sulla corsia riservata ai mezzi pubblici non può essere sanzionato se, per il suo ridotto ingombro, non intralcia effettivamente il servizio di trasporto pubblico. La sentenza annulla la multa perché il giudice di primo grado non aveva valutato le circostanze di fatto rilevanti, come la possibilità del conducente di spostarsi al margine della carreggiata. Questo principio è utile per ricorrere contro sanzioni per uso della corsia riservata quando il proprio veicolo non ha effettivamente ostacolato il traffico pubblico.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 24/05/2022, n. 16801
Un giudice può compensare le spese di una causa solo se le parti hanno perso entrambe, oppure se la questione giuridica affrontata è completamente nuova o la giurisprudenza è cambiata, o ancora se ci sono altre ragioni gravi e eccezionali. La mancanza di un orientamento uniforme sui giudici e le peculiarità di una questione (come il divieto di circolazione dei ciclomotori nelle corsie riservate ai mezzi pubblici) possono giustificare la compensazione delle spese se la questione è stata effettivamente decisa. Questo principio è importante per chi ricorre contro una multa perché consente di ottenere il rimborso delle spese legali anche quando non c'è una chiara giurisprudenza sulla questione contestata.
Cass. civ., Sez. II, 16/02/2016, n. 2973
Gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico possono accertare violazioni al Codice della Strada solo se riguardano la sosta e la circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, non su tutto il territorio comunale. Una multa per sosta in aree diverse da quelle riservate ai bus è illegittima se elevata da questi ausiliari, in quanto privi di competenza su quel territorio. Il ricorso contro tale verbale deve essere accolto.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 23/11/2021, n. 36275
Quando si contesta una multa per transito in corsia preferenziale, se l'automobilista sostiene che la segnaletica non esisteva, spetta all'Amministrazione provare il contrario, perché il segnale è elemento essenziale della violazione. Se invece l'automobilista sostiene che la segnaletica era inadeguata o insufficiente, deve essere lui a provarlo. Questo principio è rilevante per chi ricorre perché cambia completamente su chi grava l'onere della prova a seconda di quale difesa viene sollevata.
Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 15/03/2018) 11/09/2018, n. 22028
Quando più infrazioni stradali avvengono nello stesso tratto di strada in un lasso di tempo brevissimo (pochi secondi o minuti), con lo stesso veicolo, non si può automaticamente considerarle come violazioni separate: il giudice deve verificare se la condotta ha carattere unitario, nel qual caso va applicata una sola sanzione anziché tante sanzioni cumulate. Questo principio è rilevante per chi riceve molteplici verbali per transiti ravvicinati nello stesso luogo, poiché potrebbe contestare il cumulo materiale delle sanzioni dimostrando l'unicità della violazione.
Tribunale Roma, Sez. XIII, Sent., 18/02/2020, n. 3702
Se la segnaletica di una corsia preferenziale è insufficiente o non ben visibile, le multe per aver circolato in quella corsia non sono valide. Il giudice ha ritenuto che l'errore del conducente sia responsabilità dell'amministrazione, che non ha garantito una segnalazione adeguata. Questo principio permette di ricorrere contro le sanzioni sostenendo che i cartelli o i segni orizzontali non erano chiaramente percettibili.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/07/2024, n. 19680
Quando una persona commette più violazioni della stessa norma (ad esempio, circolando senza permesso in una zona a traffico limitato) in tempi ravvicinati e per la stessa ragione, queste non devono essere considerate come infrazioni separate da punire una per una. La legge le tratta come un'unica infrazione, perché tutte originate dallo stesso errore iniziale e prive della consapevolezza di fare qualcosa di illecito dopo il primo avviso. Chi riceve più multe per lo stesso tipo di violazione a distanza di pochi giorni può quindi contestarle facendo valere questo principio.
Giudice di pace Milano, 10/02/2016, n. 1376
Chi circola più volte in una zona a traffico limitato e riceve multiple contravvenzioni a breve distanza di tempo commette una singola infrazione continuata, non violazioni separate. In questo caso, il conducente deve pagare solo la multa più grave, non tutte quelle ricevute. Questo principio è importante per chi riceve più verbali nello stesso giorno in aree protette, poiché consente di ridurre significativamente l'importo complessivo da versare.
Tribunale Reggio Emilia, 14/10/2014, n. 1330
Chi dimentica di rinnovare il permesso per una zona a traffico limitato, senza che l'ente lo avverta della scadenza, commette un'unica colpa (la dimenticanza) e non può essere multato per ogni singolo accesso successivo. Le contravvenzioni tra la scadenza del permesso e la notifica della prima multa non sono sanzionabili perché manca l'elemento soggettivo della volontarietà della violazione. Questo principio evita che automobilisti in buona fede vengano puniti sproporzionatamente per un errore amministrativo, soprattutto quando l'ente aveva l'abitudine di avvertire le scadenze.