Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 12/05/2008) 15/10/2008, n. 25181
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
L’autorizzazione ministeriale rilasciata per l’installazione e l’utilizzo di dispositivi elettronici di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato legittima l’impiego degli stessi, senza necessità di ulteriore specifica autorizzazione, anche per l’accertamento delle violazioni relative alla circolazione sulle corsie riservate quando queste coincidano materialmente con i varchi di accesso alla ZTL, poiché la successiva previsione normativa che estende a tali ipotesi la contestazione differita non ha natura innovativa ma meramente esplicativa di una disciplina già compatibile con l’autorizzazione originaria, la quale implica una verifica tecnica e funzionale completa degli impianti e del loro posizionamento.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Il ricorrente impugna il provvedimento su indicato limitatamente alla decisione con la quale venivano annullati 212 verbali (dei 215 impugnati) emessi dalla polizia municipale di Firenze per violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 1, art. 14 C.d.S.. Si trattava di 212 verbali opposti dall'intimata con i quali la polizia municipale di Firenze contestava la violazione dei citati articoli per aver ripetutamente percorso con diversi veicoli ad essa intestati corsie preferenziali istituite nel centro storico di (OMISSIS). Le violazioni erano state rilevate attraverso apparecchiature elettroniche poste ai varchi di accesso del centro storico cittadino. Il giudice di pace accoglieva l'opposizione ritenendo che gli apparecchi telematici con cui erano state effettuate le rilevazioni non erano autorizzati. 2. Il ricorrente propone un unico articolato motivo di ricorso, deducendo la violazione ed errata interpretazione della legge (art. 201 bis C.d.S., lett. g, e L. n. 127 dei 1997, art. 133 bis). Secondo il ricorrente la pronuncia sarebbe fondata sull'assunto del tutto erroneo secondo il quale le apparecchiature telematiche non potevano essere autorizzate in quanto, al momento del rilevamento, non era ancora, entrato in vigore l'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, "il quale ha esteso i casi nei quali la contestazione immediata non era necessaria, anche alla rilevazione degli accessi ai veicoli sulle corsie preferenziali attraverso dispositivi previsti dalla L. n. 127, art. 17". Secondo il ricorrente invece la norma appena richiamata non avrebbe carattere innovativo, in quanto la necessità della previa approvazione ed omologazione dei dispositivi automatici era già prevista dall'art. 45 C.d.S., norma di carattere generale. 3. Resiste con controricorso l'intimata. 4. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., veniva prospettata la manifesta fondatezza del ricorso, ritenendosi, sulla base della normativa applicabile che "l'autorizzazione all'uso di apparecchi cosiddetti "porte telematiche", una volta rilasciata dal competente Ministero, rendeva legittima l'utilizzazione degli stessi anche per le corsie preferenziali, stante, da un lato, la natura meramente tecnica dell'autorizzazione ministeriale, e, dall'altro, l'attribuzione, operata in via generale dalle norme del codice della strada, del potere discrezionale di scelta in capo alla pubblica amministrazione di imporre le limitazioni della circolazione di veicoli e di utilizzare per la rilevazione delle infrazioni appositi strumenti di accertamento". Il Procuratore Generale inviava requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, concludeva con richiesta di accoglimento del ricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 6. All'udienza camerale del 13 novembre 2007, è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. All'udienza pubblica del 12 maggio 2008 il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 7. Il ricorso è fondato e va accolto. 7.1 - Il giudice di pace ha accolto il primo motivo del ricorso in opposizione. Ha ritenuto, cioè, che fosse illegittima la rilevazione dell'infrazione di accesso alle corsie riservate effettuata con apparecchiature espressamente autorizzate al solo controllo degli accessi alle zone a traffico limitato. Rilevava il giudice di pace, infatti, che il Ministero competente aveva rilasciato l'autorizzazione al Comune di Firenze per l'esercizio delle porte telematiche il 19 giugno 2003, prima cioè della introduzione della norma (art. 1 bis C.d.S., lett. g), che ha esteso i casi nei quali è possibile la contestazione differita, ricomprendendovi anche quelli relativi agli accessi alle corsie riservate. Il giudice di pace disattendeva, inoltre, le ragioni addotte dal Comune di Firenze, secondo il quale le apparecchiature utilizzate ed autorizzate consentivano contemporaneamente e con le stesse modalità tecniche di operare un identico controllo anche su alcune corsie preferenziali poste in corrispondenza degli accessi alla zona a traffico limitato. A giudizio dei decidente, sarebbe stato necessario per tale ulteriore utilizzo un'apposita ulteriore autorizzazione, non potendo ritenersi sufficiente in tal senso la sola legge che ha esteso i casi di mancata immediata contestazione anche alla circolazione sulle corsie riservate, seppur a condizione dell'utilizzo dei soli dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis. 7.2 - Le conclusioni raggiunte dal Giudice di Pace non sono condivise da questa Corte. Occorre in primo luogo rilevare che nel caso oggi in esame si tratta di valutare se i dispositivi istallati dal Comune di Firenze per il controllo degli accessi alle zone a traffico limitato, regolarmente a ciò autorizzati, potessero essere utilizzati anche per il controllo della circolazione sulle corsie riservate, in virtù della previsione contenuta nell'art. 201 C.d.S., lett. g), senza bisogno di ulteriore e specifica autorizzazione. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, ritiene questa Corte che l'espressa previsione contenuta nella norma appena richiamata, che ha assoggettato ad identica disciplina (ai fini dell'esonero dall'obbligo della immediata contestazione) sia l'accesso alle zone a traffico limitato, sia la circolazione sulle corsie riservate, abbia determinato l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis, (quali quelli in questione) ed installati in conformità delle specifiche autorizzazioni ministeriali, anche alla rilevazione degli accessi alle corsie riservate, nel solo caso in cui queste ultime corrispondono materialmente ai varchi di accesso alle zone a traffico limitato. Infatti, in tali casi l'autorizzazione ministeriale rilasciata all'esito del complesso ed articolato procedimento imposto dai D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, per l'installazione ed esercizio degli impianti in questione ha già consentito una specifica, ampia ed approfondita verifica, non solo dell'idoneità tecnica delle apparecchiature prescelte e del loro funzionamento, ma anche del loro posizionamento e delle scelte operate dall'amministrazione in relazione alla regolamentazione del traffico, bi conseguenza una nuova ulteriore autorizzazione, richiesta soltanto per valutare l'idoneità degli stessi impianti anche ai fini di operare controlli sulle corsie riservate (già da tempo previste e deliberate) risulterebbe superflua per essere già state effettuate tutte le verifiche ritenute necessarie per garantire la corretta e sicura funzionalità degli impianti. Sì che con riferimento specifico ai 15 varchi che risultano autorizzati dal decreto ministeriale del 19 giugno 2003, gli impianti installati e autorizzati possono essere utilizzati anche per il controllo delle corsie riservate poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge che ha inserito la norma di cui all'art. 201 C.d.S., lett. g). 7.3 - Erroneo è, infine, il rilievo del Giudice di Pace in ordine ai profili di incostituzionalità circa l'imposizione da parte del Comune del pagamento relativo al telepass (necessario per poter fruire degli eventuali permessi di accesso) con riferimento specifico ai soggetti che intendano accedere al Centro storico per ragioni di lavoro, come nel caso di specie. A prescindere dal non chiaro rilievo che tale questione assume con riferimento alle contestazioni elevate (utilizzo delle corsie riservate), occorre rilevare che l'art. 7 C.d.S., autorizzando espressamente le Amministrazioni comunali a prevedere anche il pagamento di una somma per l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato non ha operato alcuna distinzione, proprio allo scopo di garantire all'Amministrazione la possibilità di operare una adeguata regolamentazione del traffico in tali zone, opportunamente ponderata in relazione alle molteplici e specifiche esigenze pubbliche, la cui valutazione in concreto è riservata alla sola Amministrazione. Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato, limitatamente alle 212 contestazioni per le quali è stato avanzato il ricorso, va cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta. Stante la novità delle questioni trattate, le spese vengono interamente compensate. P.Q.M. LA CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'intimato limitatamente alle 212 contestazioni oggetto dell'impugnazione. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2008
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