Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 24/05/2022, n. 16801

I principi di diritto espressi dalla sentenza.

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Le persone con disabilità motorie hanno il diritto incondizionato di accedere alle corsie preferenziali e alle zone a traffico limitato con qualsiasi veicolo munito di contrassegno invalidi, senza dover comunicare preventivamente la targa al Comune. Gli obblighi aggiuntivi imposti dalle ordinanze comunali, anche per esigenze di controllo automatizzato, non possono ridurre o condizionare questo diritto, e la mancata comunicazione della targa non integra una violazione del Codice della Strada. Chi riceve una multa per questa ragione può fare ricorso affidandosi a questo principio consolidato della Corte di Cassazione.

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L'autorizzazione ministeriale per dispositivi di controllo negli accessi alle zone a traffico limitato consente automaticamente di utilizzarli anche per rilevare violazioni sulle corsie riservate quando queste coincidono materialmente con i varchi, senza necessità di ulteriore autorizzazione. La norma che ha esteso la contestazione differita a queste infrazioni non introduce una novità ma chiarisce una disciplina già compatibile con l'autorizzazione originaria, che prevede già verifiche tecniche complete. Chi riceve una multa per corsia riservata rilevata da dispositivi autorizzati per la ZTL può impugnare il verbale solo se i due controlli non si sovrappongono fisicamente.

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Un ciclomotore che circola sulla corsia riservata ai mezzi pubblici non può essere sanzionato se, per il suo ridotto ingombro, non intralcia effettivamente il servizio di trasporto pubblico. La sentenza annulla la multa perché il giudice di primo grado non aveva valutato le circostanze di fatto rilevanti, come la possibilità del conducente di spostarsi al margine della carreggiata. Questo principio è utile per ricorrere contro sanzioni per uso della corsia riservata quando il proprio veicolo non ha effettivamente ostacolato il traffico pubblico.