Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 23/11/2021, n. 36275
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada per transito su corsia preferenziale, se l'opponente deduca l'inesistenza della segnaletica indicante la presenza della corsia medesima (nella specie, disattivata per un periodo e, poi, riattivata), spetta all'Amministrazione provare il contrario, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata mentre, laddove l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, è sullo steso - e non sulla P.A. - che grava l'onere della relativa prova.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo Con sentenza n. 8332/2018 il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso proposto da G.M. avverso una serie di verbale di contravvenzione al codice della strada, con i quali le era stato contestato il transito nella corsia preferenziale attivata lungo la via di (OMISSIS). Con la sentenza impugnata, n. 19356/2019, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dalla parte soccombente avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G. Marina, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Roma Capitale. Motivi della decisione Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. INAMMISSIBILITA' del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da G.M. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in (OMISSIS). Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l'esistenza della corsia preferenziale, e Roma Capitale aveva adeguatamente pubblicizzato l'intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall'inizio del mese di maggio 2017. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo di essi la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia disatteso il motivo di impugnazione con il quale il D.S. aveva contestato l'ammissione, in prime cure, della documentazione prodotta da Roma Capitale dopo lo spirare del termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7. Ad avviso della ricorrente, si tratterebbe di termine perentorio, per cui la produzione successiva avrebbe dovuto essere ritenuta tamquam non esset. La censura è inammissibile, alla luce del principio richiamato anche a pag. 6 del ricorso - secondo cui "... il termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 7, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal medesimo art. 7, comma 1, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione" (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 16853 del 09/08/2016, Rv. 640996; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15887 del 13/06/2019, Rv. 654292). Nel richiamare detto principio il giudice di merito ha evidentemente ritenuto che la documentazione prodotta da Roma Capitale fosse "strettamente connessa all'atto impugnato", con statuizione - sia pure implicita - di merito, non adeguatamente attinta dal motivo in esame, nel cui svolgimento il ricorrente neppure indica di quale documentazione si tratti. Il secondo motivo, con il quale si censura l'erronea applicazione, da parte del giudice di merito, dei criteri regolatori dell'onere della prova, è del pari inammissibile, dovendosi richiamare il principio per cui solo quando l'opponente deduca l'inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l'opponente deduca -come nel caso di specie- la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584). Nè risulta decisivo, ai fini della prova dell'inadeguatezza della segnaletica, il fatto - dedotto a pag. 16 del ricorso - che su di essa fossero stati documentati due interventi eseguiti, rispettivamente nella notte tra l'll e il 12 luglio ed in quella tra il 25 ed il 26 luglio del 2017. A tacer del fatto che l'esecuzione di interventi di adeguamento sulla segnaletica conferma che la stessa era esistente, va osservato che il ricorrente non specifica quale fosse il contenuto della comunicazione del 21.7.2017 alla quale fa riferimento, con conseguente carenza di specificità del richiamo. La terza censura, con la quale si contesta il mancato riconoscimento della scusabilità dell'errore, è essa pure inammissibile in quanto si risolve in una inammissibile istanza di revisione del giudizio di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Inoltre, va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto, con statuizione non specificamente attinta dalla censura in esame, che fosse stato dimostrato che Roma Capitale aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l'utenza dell'intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, e che per tale motivo fosse da escludere la scusabilità dell'errore". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Conclusione Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021. Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021
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