Giudice di pace Milano, 10/02/2016, n. 1376
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
Il conducente che ha ricevuto una pluralità di contravvenzioni commesse a distanza di pochi minuti, per aver circolato in una zona a traffico limitato, può corrispondere soltanto l'importo riportato dal primo verbale, relativo alla prima infrazione commessa, all'esito del riconoscimento, tra le distinte violazioni, del vincolo della "continuazione".
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Testo della sentenza
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Le persone con disabilità motorie hanno il diritto incondizionato di accedere alle corsie preferenziali e alle zone a traffico limitato con qualsiasi veicolo munito di contrassegno invalidi, senza dover comunicare preventivamente la targa al Comune. Gli obblighi aggiuntivi imposti dalle ordinanze comunali, anche per esigenze di controllo automatizzato, non possono ridurre o condizionare questo diritto, e la mancata comunicazione della targa non integra una violazione del Codice della Strada. Chi riceve una multa per questa ragione può fare ricorso affidandosi a questo principio consolidato della Corte di Cassazione.
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