Giudice di Pace di Lecce, n. 109 del 2026
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada accertate mediante dispositivi automatici, è illegittimo il verbale qualora non contenga adeguata indicazione delle caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura utilizzata né prova della presenza di agenti operanti quando richiesta dalla natura dello strumento (es. sistemi photored, T-red), non essendo sufficiente il mero richiamo al decreto di omologazione o approvazione. I principi affermati dalla Corte costituzionale sulla necessità di verifiche periodiche di funzionalità e taratura degli strumenti di rilevazione si applicano a tutte le apparecchiature di accertamento delle violazioni stradali.
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Testo della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è meritevole di accoglimento. Il ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale n.TR4466 del 03.10.2024 elevato dalla Polizia Municipale di Lecce per la violazione di cui all'art. 146 comma 3° C.d.S. accertata nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al suindicato verbale. Il Comune di Lecce si è costituito in giudizio, ha depositato gli atti relativi all'accertamento della violazione e ha chiesto rigettarsi i1 ricorso. Tanto premesso, si rileva che il Legislatore ha inteso garantire che tale accertamento differita avvenga con l'osservanza di precise cautele e, quindi, attraverso l'utilizzo di dispostivi o apparecchiature omologate oyvero approvate per il funzionamento in modo completamente automatico che sono direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale, Sul punto il verbale impugnato appare per vero non particolarmente esaustivo laddove viene richiamata puramente e semplicemente l'apparecchiatura utilizzata ed il decreto di omologazione prot, n. 1929 del 03:04.2013 (o meglio, di approvazione), senza alcun riferimento alle sue caratteristiche tecniche. Per quanto fin qui rilevato potremmo quindi essere in presenza di elementi che non legittimano l'infrazione, ma che certamente la giustificano, o meglio, potrebbero giustificarla, qualora l'inanimata apparecchiatura fosse corroborata dalla presenza di un vigile il quale, oltre a cogliere de visu situazioni particolari, potrebbe verbalizzare le dichiarazioni dell'automobilista in modo tale da consentire allo stesso di evidenziare nelle immediatezze le ragioni della sua condotta. La Suprema Corte ha ritenuto di operare una sostanziale differenziazione tra l'utilizzo dell'autovelox e quello del photored, ritenendolo ammissibile solo per il primo e pur in assenza di agenti, ma non anche per il secondo. In quest'ultimo caso ha ritenuto la Corte che "T'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto" (in tal senso Corte di Cassazione Sez.II sentenza n.26.10.2009 depositata il 28.12.2009). Per altro aspetto va rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, co 6, del d.Igs. n. 285/1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Pur essendosi il Giudice delle Leggi pronunciato in tema di violazioni dell'art. 142 C.d.S.. il riferimento all'art.45 comma 6 del D.Lgs. 285/1992 indistintamente alle apparecchiature e agli strumenti tecnici deputati all'accertamento delle violazioni comportamentali al Codice della Strada, è oltremodo evidente che detto principio deve trovare applicazione alla fattispecie de qua e che, di conseguenza, ogni precedente circolare ministeriale o dichiarazione del Centro S.I.T. non possano derogare a quanto stabilito dal Giudice delle Leggi. L'accoglimento del ricorso per le argomentazioni appena esposte rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla ricorrente pur meritevoli di approfondimento. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite stante la natura del contenzioso, le questioni trattate e non essendo esclusa la violazione. P.Q.M. Il Giudice di Pace, con riferimento al ricorso depositato in cancelleria in data 04.11.2024 proposto da * **da avverso il verbale elevato dalla Polizia Municipale di Lecce, cosi provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato; compensa le spese di lite. Cosi deciso in Lecce, addi 27 gennaio 2026
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