Giudice di pace Pinerolo, 16/05/2022, n. 139
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa affinchè l'accertamento dell'infrazione ex art. 146 codice della strada possa considerarsi legittimo, spetta alla Pubblica Amministrazione l'onere di provare la ricorrenza delle condizioni indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 169 Regolamento del C.d.S. In difetto di ogni elemento legittimante il funzionamento del semaforo in orario notturno, compreso tra le 23,00 e le 07,00, durante il quale il funzionamento degli impianti semaforici è vietato ex art. 1699 Regolamento Cds, la contestazione è illegittima ed il verbale elevato deve essere annullato.
Testo della sentenza
Svolgimento del processo Con separati ricorsi RG 1514 e 1702 depositati in cancelleria il 18.11.2020 ed il 30.12.2020 il sig. (...) proponeva opposizione avverso i verbali nn. 3\RED\2020, 147\RED\2020 235\RED\2020 303\RED\2020 315\RED\2020 414\RED\2020 437\RED\2020 515\RED\2020 534\RED\2020 552\RED\2020 592\RED\2020 626\RED\2020 893\RED\2020 tutti elevati dalla Polizia Locale del Comune di Scalenghe per violazione dell'art. 146 CdS (passaggio con luce semaforica rossa) Nel proprio ricorso e, successivamente, all'udienza, il ricorrente contestava la liceità del rilevamento e dei verbali sotto più profili eccependo in particolare che il rilevamento era avvenuto in orario notturno durante che era onere del Comune di mostrale i presupposti per il funzionamento anche in tale fascia oraria preclusa in via generale dall'art. 169 Regol. CdS. Provvedeva a costituirsi in Cancelleria ii Comune di Scalenghe con memoria costitutiva contenente gli atti del procedimento e le proprie controdeduzioni. Esaurita la discussione, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva decisa con lettura del dispositivo ed assegnazione del termine di giorni 30 per il deposito della motivazione Motivi della decisione La proposizione dell'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione (seppur regolato dalla disciplina dell'art.7 D.L. n. 150 del 2011) in cui spetta alla Pubblica Amministrazione il preciso onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria (Cass. n.3837\2001) ed, in particolare, la sussistenza dell'infrazione e la regolarità del procedimento sanzionatorio; prova che, nel caso de quo, non può ritenersi pienamente fornita con le inevitabili conseguenze in ordine all'annullamento del verbale. Parte ricorrente ha eccepito che tutti i rilevamenti sono stati eseguiti in orario notturno compreso tra le 23,00 e le 07,00 durante il quale il funzionamento degli impianti semaforici è vietato ex art. 169 Regol Cds, salva la sussistenza di particolari condizioni previste dalla medesima norma. La giurisprudenza (tra le tante Trib Torino 24.1.2013; Trib. Ivrea 551'2016; Trib. Cuneo 431Y2016) è concorde nell'affermare che affinchè l'accertamento possa considerarsi legittimo spetta alla PA l'onere di provare la ricorrenza delle condizioni indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 169 Regolamento CdS ; prova in difetto della quale la contestazione è illegittima ed il verbale non può che essere annullato. Nel caso in oggetto la PA non ha fornito alcun elemento legittimante il funzionamento notturno del semaforo ed. anzi, non ha neppure preso posizione sull'eccezione predetta che deve pertanto trovare accoglimento Tenuto conto della peculiarità del caso (la violazione del segnale semaforico è stata, in sé, palese e reiterata e l'accoglimento avviene solo per insufficienza di prova sulle circostanza legittimanti il funzionamento dell'impianto) sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il giudice di pace di Pinerolo, contrariis rejectis, definitivamente pronunciando, così provvede: - Accoglie il ricorso avverso i verbali 3\RED\2020, 147\RED\2020 235\RED\2020 303\RED\2020 315\RED\2020 414\RED\2020 437\RED\2020 515YRED\2020 534\RED\2020 552\RED\2020 592\RED\2020 626\RED\2020 893\RED\2020 tutti elevate dalla Polizia Locale del comune di Scalenghe e per l'effetto annulla i verbali predetti con le sanzioni tutte ivi comminati - Compensa integralmente le spese di lite Conclusione Così deciso in Pinerolo, il 2 maggio 2022. Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2022.
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