Giudice di pace Rho, 15/06/2022, n. 228
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di sanzione amministrativa comminata a seguito del passaggio con luce semaforica rossa accesa, ai fini di provare l'effettiva commissione dell'infrazione devono essere allegati dall'organo accertatore della violazione i fotogrammi in cui risulti chiaramente leggibile la targa completa del veicolo trasgressore nel contesto riferito al luogo teatro della violazione. Infatti il decreto di omologa dell'apparecchiatura usata nella fattispecie per il rilevamento dell'infrazione prevede testualmente che nelle fotografie deve essere visibile oltre alla panoramica dell'intersezione la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta subito dopo la stessa intersezione e che per ogni infrazione devono essere scattati almeno due fotogrammi uno relativo all'atto del superamento della linea d'arresto, e l'altro quando il veicolo trasgressore si trova al centro dell'intersezione controllata.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 204 bis cds, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. (...) emesso il 14-6-2021 dalla Polizia Locale di Boffalora S/T, per la violazione dell'art. 41in rif. Art. 146/3 del C.d.S.. In seguito alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, la resistente faceva pervenire alcuna memoria difensiva All'udienza del 15-6-2022 - non presente la resistente - il Giudice di Pace decideva la controversia, come da dispositivo letto in tale sede. Motivi della decisione Questo giudice rileva come il D.M. n. 49463 del 24 maggio 2007 (richiamato dall'organo accertatore nel verbale in atti) - omologante l'apparecchiatura, nell'occasione utilizzata - preveda, tra l'altro, la necessità: a) che la medesima sia installata in modo fisso, in posizione protetta e non manomettibile o facilmente oscurabile, b) che dell'infrazione venga fornita documentazione fotografica (consistente in almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea di arresto ed uno raffigurante il veicolo al centro, circa, dell'incrocio), in cui sia visibile - oltre alla panoramica dell'intersezione - la lanterna semaforica. c) che, sui detti fotogrammi, compaia la località dell'accertata infrazione, la data e l'ora della stessa, nonché il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso. Affrontando subito il punto b), questo giudice rileva quanto segue: - dall'esame della prodotta documentazione fotografica risultano: - n. 3 fotogrammi (in basso), in cui è dato leggersi la targa del veicolo (salvo quanto oltre si dirà sul caso specifico), ma in cui non appare - però - raffigurata la lanterna semaforica, - n. 3 fotogrammi (in alto), in cui è raffigurata tutta l'area dell'intersezione, ma in cui non è -tuttavia possibile leggere la targa del mezzo, che non si è arrestato al semaforo rosso (c.d. foto panoramiche). Premesso quanto sopra, bisognerà ora accertare - ai fini di appurare la rispondenza, o meno, della prodotta documentazione fotografica al dettato del D.M. n. 49463 del 2007 - se, i n. 3 fotogrammi in cui è leggibile la larga del mezzo, siano effettivamente ricollegabili ai veicolo raffigurato nelle n. 3 foto c.d. panoramiche. Al riguardo, questo giudice reputa come - nel caso concreto e con riferimento al verbale di accertamento opposto - ciò non sia possibile, alla luce delle seguenti considerazioni: - nel primo (primo in basso da sinistra) e nel terzo (terzo in basso da sinistra) fotogrammi di cui qui si discute non appare raffigurato alcun veicolo - nel secondo fotogramma di cui qui si discute (secondo in basso da sinistra) si intravede la sagoma di un mezzo, da cui è dato leggersi - sia pure con qualche difficoltà la relativa targa (in altre parole, la targa dell'autovettura, il cui conducente ha posto in essere la condotta sanzionata risulta unicamente da un solo fotogramma e cioè dal secondo in basso da sinistra) - ai fini di ritenere provata l'effettiva commissione dell'infrazione, debbano essere prodotti due fotogrammi inerenti la medesima, in cui risulti chiaramente leggibile la completa targa del veicolo che ha posto in essere la violazione. Analogo discorso, poi, appare applicabile anche nel caso in cui l 'apparecchiatura (come indicato dal Prefetto nell'ordinanza opposta) fosse, in realtà, il V-Red 2.1-1 Il relativo decreto di omologa (decreto 9-7-2013) così, infatti, stabilisce: "deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi ,di cui uno all' atto del superamento della linea d 'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell 'intersezione controllata " Sulla base di quanto sopra evidenziato, quindi, anche nel caso di utilizzo del V-Red 2.1-1 l'allegata documentazione fotografica non risulterebbe idonea a ritenere provata l'infrazione per cui è lite Per tali ragioni, la presente opposizione potrà trovare accoglimento. Quanto sopra, appare assorbente rispetto agli ulteriori motivi di doglianza di cui al ricorso in atti. Il giudicante, infine, ritiene opportuna ed equa la totale compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Rho definitivamente pronunciando sulle domande, svolte da parte ricorrente con atto di opposizione ex art. 204 bis cds, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: Visto l'art. 204 bis cds, accoglie l'opposizione proposta dal ricorrente, annullando conseguentemente il verbale opposto Compensa fra le parti le spese del presente giudizio. Conclusione Così deciso in Rho, il 15 giugno 2022. Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2022.
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