Tribunale Paola, Sez. I, Sentenza, 04/06/2020, n. 348
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di rilevamento delle violazioni al codice della strada effettuato mediante apparecchiature elettroniche (nella specie passaggio con semaforo rosso rilevato mediante photored F17/A) mancando allo stato una specifica normativa nazionale o comunitaria che ne imponga la taratura periodica, ad essi restano applicabili le norme nazionali relative all'omologazione dell'apparecchiatura.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con atto di citazione il Comune di Amantea (CS) ha proposto appello avverso la sentenza n. 1426/13, emessa dal Giudice di pace di Amantea in data 31.1.2013 e pubblicata in data 14.1.2015. In forza di tale provvedimento l'opponente, odierna parte appellata, ha ottenuto l'annullamento della sanzione amministrativa irrogatagli dalla Polizia Municipale di Amantea giusto verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada n. (...) con il quale veniva contestata la violazione degli artt. 41 e 146, comma 3, del Codice della strada, per aver in data 10.12.2010 alle ore 15:30 attraversato alla guida della propria autovettura l'intersezione tra le vie Stromboli e Lava Gaenza nonostante il semaforo proiettasse luce rossa. L'odierno appellante sulla scorta dei motivi indicati nell'atto introduttivo e di cui si dirà subito infra ha insistito per l'accoglimento del gravame proposto e, in totale riforma della pronuncia impugnata, ha chiesto la conferma del verbale per cui è causa, distinto con n. (...), con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in materia di spese processuali. La parte appellata ritualmente convenuta in giudizio si costituiva e nel merito, instava per la conferma dell'impugnata sentenza deducendo in particolare la sussistenza di un stato emergenza dovuto a problematiche di salute - difficoltà respiratorie - della figlia di esso deducente, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. Quindi la causa espletata la trattazione veniva assegnata in decisione all'udienza del 4.12.2019 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Il Tribunale ritiene che l'appello proposto dal Comune di Amantea sia fondato e debba essere accolto per quanto di seguito si dirà. Ciò detto, occorre sin da ora osservare che l'amministrazione comunale, nell'articolare i motivi di appello ha eccepito, in riferimento a più parti della sentenza gravata, difetto di legittimità e contraddittorietà riguardo a quanto statuito sul difetto di taratura nonché sulla mancata contestazione immediata. Innanzitutto va precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero dall'esame di questo Giudice da ogni delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel giudizio di primo grado e non oggetto di appello principale e incidentale né altresì dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati ai sensi degli art. 329 e 336 c.p.c.; ne deriva che ad avviso del Tribunale si ritengono assorbenti, ai fini del decidere, i motivi inerenti la censura della mancata omologazione dell'apparecchio nonché della mancata contestazione immediata. Ciò posto deve richiamarsi quanto espressamente disposto in proposito dall'art. 201 del codice della strada. In particolare, il comma 1 bis, della citata norma elenca i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria (attesa la possibile notifica agli interessati degli estremi delle violazioni accertate) menzionando esplicitamente al punto b) il caso in cui vi sia stato l'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa. L'esplicito tenore letterale della citata disposizione e dell'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada consente, dunque, di affermare che nel caso delle infrazioni previste dagli artt. 41 e 146 di tale codice non è previsto l'obbligo di procedere alla loro contestazione immediata (cfr. al riguardo Cass. civ. sez. II n. 2436 del 2.2.2011, nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. II n. 1940 del 28.1.2010). A ciò si aggiunga l'espressa conferma della non necessità della contestazione immediata nella lettera g) bis del citato art. 201 del CdS, con particolare riguardo alla violazione di cui al richiamato art. 146, ove accertata per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. Ne consegue, pertanto, a dispetto di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la legittimità dell'accertamento in maniera completamente automatica delle violazioni contestate, a nulla rilevando la mancata presenza di organi della polizia (cfr., in questo senso, Cass. civ. sez. II n. 21605 del 19.10.2011, secondo cui in tema di violazione dell'art. 146 comma 3 c. strad. (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201 comma 1 ter del medesimo codice (introdotto dall'art. 4 comma 1 D.L. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modifiche, in L. 1 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata "T-red"), ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia). Quanto sinora rilevato, poi, è confermato dal comma 1 quater del richiamato art. 201 del codice della strada, in cui espressamente è disposto che in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1 bis, lettera g bis) (vale a dire le violazioni contestate nel caso di specie) non è necessaria la presenza di organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. L'insussistenza di obblighi in tal senso comporta l'impossibilità di configurare la mancata indicazione delle ragioni che non avrebbero consentito la contestazione immediata o la presenza degli agenti sui luoghi di causa come causa di nullità del verbale. Relativamente alla mancanza di prova in ordine all'omologazione dell'apparecchiatura Photored, deve rilevarsi come alcun rilievo assuma nel caso di specie la mancata sottoposizione delle apparecchiature utilizzate alla periodica taratura, attesa la mancanza, anche tenuto conto dell'epoca di commissione delle infrazioni oggetto di causa, di una specifica normativa che impone tale verifica secondo quanto previsto dalla L. n. 273 del 1991 (cfr., in questi termini, Cass. civ. sez. II n. 19775 del 14.9.2009, secondo cui in tema di rilevamento delle violazioni al codice della strada effettuato mediante apparecchiature elettroniche (nella specie passaggio con semaforo rosso rilevato mediante photored F17/A) mancando allo stato una specifica normativa nazionale o comunitaria che ne imponga la taratura periodica, ad essi restano applicabili le norme nazionali relative all'omologazione dell'apparecchiatura; nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. II n. 11328 del 16.5.2007, in motivazione). Tanto è stato anche rilevato dalla circolare n. 9/2007 del Ministero dell'Interno, in cui è stata espressamente esclusa, ai fini della validità dell'accertamento, l'applicazione dei protocolli prescritti dalla citata L. n. 273 del 1991 in relazione agli ordinari strumenti di misurazione (cfr. la citata circolare n. 9 del 22.3.2007, allegata in atti, in cui, in riferimento agli impianti photored, è testualmente rilevato questo ufficio ha già più volte evidenziato che tali apparecchiature non sono strumenti di misura e pertanto non ricadono nella sfera di applicazione della L. n. 273 del 1991 istitutiva del Servizio Nazionale di Taratura. La verifica periodica e l'eventuale taratura previste nei decreti di approvazione non hanno valenza metrologica e non servono a garantire ai conducenti l'assenza di accertamenti erronei, bensì a garantire alle amministrazioni procedenti la funzionalità delle apparecchiature. Esse dunque possono essere validamente effettuate dal produttore ovvero dall'installatore o dal soggetto che esegue gli interventi di manutenzione dell'apparecchiatura). Analogamente, la stessa Segretaria Centrale del Sistema Italiano di Taratura con la nota del 22.3.2007, anch'essa allegata in atti, ha escluso l'applicazione agli impianti photored della specifica normativa sulla taratura, in quanto apparecchi fotografici e come tali non sottoponibili alle verifiche di tarature previste, invece, per gli strumenti o sistemi di misura. Per quanto concerne l'omologazione, invece, come attestato dalla documentazione prodotta in atti, la società I. s.r.l., produttrice ed installatrice dell'apparecchiatura photored utilizzata nel caso di specie, è titolare dei decreti di omologazione previsti dalla normativa di riferimento (cfr. allegati alla produzione di parte appellante depositata nel primo grado di giudizio). L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza resa dal giudice di prime cure riformata. Alla riforma della sentenza impugnata, consegue, in ragione del principio di soccombenza, la condanna della parte appellata alla refusione in favore della parte appellante delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario. In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, in riferimento al primo grado, secondo i parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, applicabile ratione temporis; mentre, con specifico riferimento al presente grado di appello, la condanna al pagamento delle spese e degli onorari di difesa segue i valori di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014 (cfr. sul punto Cass. n. 18920/2012; Cass. S.U. n. 17406/2012; Cass. n. 17059/2007 secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce). Nel caso in esame, gli onorari per il grado di appello devono essere liquidati nella misura minima ex art. 4 D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della serialità della controversia che, in quanto tale, non presenta particolare complessità delle questioni trattate. P.Q.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Amantea, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE l'appello proposto avverso la sentenza n. 1426/13, emessa dal Giudice di pace di Amantea in data 31.1.2013 e depositata in cancelleria in data 14.1.2015 e, per l'effetto, convalida il verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale di Amantea distinto con n. (...); 2. CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio, che si liquidano in Euro 27,00 per spese ed Euro450,00 per compenso, oltre spese generali ed accessori come per legge. Conclusione Così deciso in Paola, il 3 giugno 2020. Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2020.
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