Giudice di pace Torino, 23/06/2022, n. 2055
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di circolazione stradale, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla segnaletica orizzontale – mentre le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrono la restante parte della carreggiata – e che ai sensi dell'art. 160 comma 3 del d.p.r. n. 495/1992, le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere usate solo in presenza sulla carreggiata stradale di corsie specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richieda. Conseguentemente, qualora non venga dimostrata l'esistenza della segnalazione orizzontale di canalizzazione e specializzazione della corsia – che integra un'autonoma ed ulteriore causa di illegittimità del provvedimento che il ricorrente ha sollevato con i motivi di opposizione – non può esigersi dall'utente della strada un comportamento diverso da quello consentito per l'assenza di idonea segnalazione, la quale, peraltro, deve essere allocata in modo visibile ed in tempo utile per consentire di eseguire correttamente la manovra del caso nell'impegnare la corsia.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione Ex art. 429 c.p.c Con il verbale impugnato la Città di Torino contesta al ricorrente la violazione dell'art. 146 c. 2 C. di S. , per non avere rispettato gli obblighi o divieti indicati dalla segnaletica stradale e per avere perseguito la marcia impegnando l'incrocio con la luce rossa nella propria corsia di selezione , ma con luce verde nella direzione di marcia intrapresa. Con il verbale impugnato la Città di Torino contesta al ricorrente la violazione dell'art. 146 c. 2 C. di S. , per non avere rispettato gli obblighi o divieti indicati dalla segnaletica stradale e per avere perseguito la marcia impegnando l'incrocio con la luce rossa nella propria corsia di selezione , ma con luce verde nella direzione di marcia intrapresa. Nel verbale si legge che le violazioni sono state accertate mediante l'utilizzo di impianto fisso di rilevazione automatica , regolarmente omologato. Occorre premettere che la violazione dell'art. 146 c. 2 è descritta nel verbale in modo del tutto generico- il ricorrente avrebbe omesso di osservare "gli obblighi o divieti indicati dalla segnaletica stradale"- , senza ulteriori specificazioni in ordine condotta in concreto tenuta e contestata. Soltanto nella memoria di costituzione in giudizio la Città di Torino ha precisato che la condotta censurata consisteva nell'avere percorso "la corsia interna della carreggiata centrale , specializzata per la svolta a sinistra , e all'intersezione proseguiva diritto , nonostante il semaforo proiettasse luce semaforica rossa per i conducenti che circolavano sulla corsia percorsa dal veicolo indicato. " I fotogrammi prodotti in giudizio dalla Città di Torino mostrano il veicolo del ricorrente proseguire diritto , nonostante occupasse la corsia più interna del Corso Trapani Assume la Città di Torino che tale corsia sarebbe stata riservata ai veicoli intenzionati a svoltare a sinistra. Dai fotogrammi prodotti , tuttavia , non si rileva alcun tipo di segnaletica , né orizzontale né verticale , idonea a dimostrare che la corsia interna del Corso Trapani all'epoca dei fatti fosse riservata ai veicoli diretti a sinistra. L'assenza di prova adeguata in merito a tale circostanza non consente di ritenere provata la sussistenza dell'illecito contestato e il giudice deve accogliere il ricorso in applicazione dell'art. 7 c. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2011 , dove è prescritto che il giudice accolga l'opposizione se non è sufficientemente provata la responsabilità dell'opponente. Con la recente sentenza n. 3045 del 9.2.2021, peraltro , la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, in via incidentale, che "la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla segnaletica orizzontale" e ancora che "ai sensi dell'art. 160, comma terzo, D.P.R. n. 495 del 1992, le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere usate solo in presenta, sulla carreggiata stradale, di corsie specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche fa richieda". Se ne deduce che le corsie di canalizzazione devono essere non soltanto segnalate in modo adeguato agli utenti della strada , ma anche - aggiunge questo giudice- che la segnalazione deve essere sufficientemente tempestiva ed anticipata , affinché i conducenti possano scegliere in tempo utile la corsia che intendono impegnare nell'approssimarsi all'intersezione , al fine di eseguire le manovre consentite dalla segnaletica , senza essere "colti alla sprovvista" quando l'eventuale segnalazione di corsie di canalizzazione sia ormai così prossima all'intersezione da non consentire spostamenti di corsia compatibili con la sicurezza della circolazione. Come già detto, peraltro, nel caso di specie non è neppure dimostrata l'esistenza della segnalazione orizzontale di canalizzazione e di specializzazione della corsia. Ad ogni buon conto , e conclusivamente , si osserva che l'articolo 41 comma 12 cds dispone che " le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno fa stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre". In tali casi , il conducente devono attenersi alle disposizioni contenute nei precedenti commi 9- 11; in particolare il comma 9 stabilisce che" durante il periodo di accensione della luce verde i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale". Se ne deduce che se la freccia veicolare per la marcia diritta è verde ed un veicolo oltrepassa la linea di arresto proseguendo diritto, il conducente non pone in essere alcuna infrazione, dal momento che, secondo il citato comma 9 dell'articolo 41, "durante il periodo di accensione della luce verde i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale". Vista la novità della materia e l'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 7 c. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2011, si ritiene di compensare le spese di lite. P.Q.M. Il giudice di pace di Torino; visto l'art. 7 c. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2011 ; - accoglie il ricorso ed annulla il Provvedimento impugnato; - Spese di lite compensate. Conclusione Così deciso in Torino, il 22 giugno 2022. Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2022.
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