Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 17/06/2022, n. 19675
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In caso di sanzione dovuta ad attraversamento dell'incrocio nonostante il semaforo rosso, la violazione risulta provata dai due fotogrammi scattati dall'apparecchio di rilevamento; la circostanza che entrambi i fotogrammi riportino il medesimo orario non è sufficiente a dimostrare il malfunzionamento dello stesso: atteso il tipo di condotta contestata, tale circostanza non incide sulla rappresentazione fotografica del fatto che il veicolo aveva attraversato l'incrocio con il semaforo rosso.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.: "letto il ricorso proposto da C.G. per la cassazione della sentenza n. 114 dell'11.2.2021 del Tribunale di Locri, che, quale giudice di rinvio, a seguito dell'ordinanza n. 31818 del 2019 di questa Corte, aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione al verbale della Polizia municipale che le contestava la violazione dell'art. 41 C.d.S. e dell'art. 146 C.d.S., comma 3, per avere, in data 20. 9. 2015, attraversato un incrocio in via Torre Vecchia di Marina di Gioiosa Ionica con il semaforo che segnalava luce rossa; il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 116 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed omessa valutazione dei dati probatori, per avere la sentenza impugnata ritenuto insufficiente, senza esporre le ragioni, la prova dell'appellante del non corretto funzionamento dell'apparecchiatura fissa Photored F17 D, a mezzo della quale era stata accertata la violazione, trascurando di esaminare le fotografie prodotte dall'apparecchio, attestanti la posizione del veicolo l'una sulla linea d'arresto e la seconda al centro dell'intersezione e, nella specie, il dato che i due fotogrammi riportavano lo stesso identico orario, circostanza che avrebbe dovuto portare a concludere che lo strumento di rilevazione non funzionava correttamente; il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 C.d.S. e dell'art. 146 C.d.S., comma 3, e vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il Tribunale dichiarato sussistente la violazione contestata pur in assenza della prova della sua commissione, stante l'inidoneità della rilevazione fotografica determinata dalla anomala identità dell'orario impresso nei due fotogrammi, attribuendo erroneamente rilevanza probatoria, ai fini della corretta funzionalità dell'apparecchio, all'attestazione, presente nel verbale di contestazione, della esecuzione di verifiche e controlli a tal fine ed al certificato rilasciato dalla società produttrice; il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la sentenza impugnata non abbia fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto insufficiente la prova documentale prodotta dall'appellante sul difetto di funzionamento dell'apparecchio utilizzato; i motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione obiettiva, sono inammissibili ed anche infondati; in particolare, la censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla identità dell'orario presente nei due fotogrammi del rilevamento della violazione contestata, risulta infondata, avendo il Tribunale esaminato tale circostanza, affermando che l'infrazione ascritta alla appellante risultava comprovata dalle fotografie scattate dall'apparecchio e che non era sufficiente a smentire il regolare funzionamento dello stesso "l'identità dell'orario riportato nei due fotogrammi (dal momento che nella fattispecie non si discute della rilevazione della velocità ma dell'attraversamento con il semaforo rosso, in sè non contestato)"; le censure in ordine alla rilevanza probatoria della suddetta circostanza investono un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità; per giurisprudenza costante di questa Corte, la violazione del disposto di cui all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, che determina la nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi contenuti essenziali, è rinvenibile nei soli casi in cui la sentenza sia del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi e così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6 (Cass. S.U. n. 22232 del 2016; Cass. 13248 del 2020); nel caso di specie il vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione non sussiste, atteso che dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che il Tribunale ha respinto l'opposizione dando conto delle ragioni della propria decisione, laddove in particolare ha affermato che la violazione risultava provata dai due fotogrammi scattati dall'apparecchio di rilevamento e che la circostanza che essi riportassero il medesimo orario non era sufficiente a dimostrare il malfunzionamento dello stesso, atteso il tipo di condotta contestata, non avendo avuto tale circostanza incidenza sulla rappresentazione fotografica del fatto che il veicolo aveva attraversato l'incrocio con il semaforo rosso; il vizio di violazione di legge non appare sostenuto da rilievi critici autonomi, risultando prospettato come conseguenza della erronea valutazione degli elementi probatori da parte del giudice; il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 92 c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, censurando la sentenza per non avere disposto la compensazione delle spese e per avere condannato l'appellante al pagamento di una somma pari a quella del contributo unificato; la prima censura è inammissibile, essendo le spese di giudizio regolate dal criterio della soccombenza, che il Tribunale nella specie ha applicato, ed il provvedimento di compensazione delle spese rimesso, in presenza dei necessari presupposti, alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 11329 del 2019); la seconda censura è invece infondata, risultando la dichiarazione di debenza censurata conforme al disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che la prevede espressamente nei casi in cui l'atto di impugnazione sia integralmente rigettato o dichiarato inammissibile". Motivi della decisione che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, atteso che il comune controricorrente non ha svolto attività difensiva, avendo depositato mero atto di costituzione in giudizio senza notificare controricorso e non potendosi tenere conto, per l'effetto, nemmeno della memoria difensiva, la cui produzione, attesa la sua funzione illustrativa delle difese già svolte, in difetto di controricorso, non risulta ammissibile (Cass. n. 11160 del 2004); ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Conclusione Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 13 maggio 2022. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2022.
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