Giudice di pace Milano, Sez. V, 10/05/2016, n. 4634
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di infrazioni al CdS, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha precisato che per potersi procedere alla contestazione differita del passaggio con semaforo indicante luce rossa debba essere necessariamente fornita la documentazione fotografica in cui sia visibile oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento; sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata. Orbene, nel caso di specie l'accertamento si fonda esclusivamente sui rilievi fotografici eseguiti automaticamente dall'apparecchiatura Photored, ma dagli stessi non si evince il pieno attraversamento dell'intersezione, poiché nel secondo rilievo il veicolo pare essere fermo, avendo le luci di arresto in funzione.
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Cass. civ., Sez. I, 17/02/2006, n. 3536
Massima: In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 15.03.2016, la società N.R. di R.L. E C., P.Iva: (...),in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra D.N., proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 8849R/2016/V elevato in data 07.01.2016 dagli agenti della P.M. di Senago e portato alla notifica in data 04.02.2016. Con detto verbale veniva contestata la violazione dell'art. 41/11 comma C.d.S (rif. 146 comma 3 C.d.S.) per aver superato "...la linea di arresto all'intersezione semaforizzata e proseguendo la marcia nonostante la lanterna proiettasse luce rossa nel senso di marcia"; veniva, conseguentemente, comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro pari ad Euro 165,13 oltre spese. Fissata, con decreto, udienza per la comparizione delle parti, in data 03.05.2016 si costituiva parte resistente depositando comparsa di costituzione e risposta con cui chiedeva il rigetto dell'opposizione, stante la legittimità della contestazione della violazione. All'udienza del 05.05.2016 entrambe le parti illustravano le argomentazioni esposte nei rispettivi atti; si procedeva, quindi, con la precisazione delle conclusioni e con la discussione; indi, questo Giudice di Pace, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo. Motivi della decisione Ritiene questo giudice di pace che la domanda di parte ricorrente debba essere accolta ai sensi dell'art. 7 comma 10 D.Lgs. n. 150 del 2011. Ora all'opponente è stata contestata la violazione dell'art. 146 comma 3 C.d.S. perchè, come risulta dal verbale impugnato, "...proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione". Detta infrazione non veniva immediatamente contestata al trasgressore poiché, come risulta dal verbale di accertamento e contestazione in esame, "... la violazione accertata a norma di legge, è confermata dalla doppia documentazione fotografica, prodotta dall'apparecchiatura (FTRD) a posto fisso per il rilievo automatico delle infrazioni a semaforo rosso, matricola (...), omologazione Min. Delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto n. 5914 del 17.12.2014, verificata per il corretto funzionamento e installata al predetto incrocio....". Precisata la violazione contestata ed il motivo dell'omessa contestazione immediata della stessa, va esposto il motivo sulla scorta del quale questo Giudice di Pace ritiene meritevole di accoglimento la presente opposizione. Ora, come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 285 del 1992, i dipositivi di accertamento e di rilevamento remoto ed automatico delle violazioni delle norme della circolazione stradale per poter essere impiegati, necessitano della preventiva omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. In particolare, la V sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell'adunanza del 18.02.2004, ha ritenuto l'idoneità dei dispositivi per la rilevazione automatica delle infrazione di cui all'art. 146 comma terzo del C.d.s. al ricorrere di determinate circostanze e tra queste di particolare significato debbono ritenersi quelle relative all'idoneità della documentazione fotografica a rappresentare il momento storico della violazione del semaforo rosso. Orbene, le precitate condizioni sono state successivamente confermate con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 1129 del 8 marzo 2004, il quale prevede che per potersi procedere alla contestazione differita del passaggio con semaforo indicante luce rossa debba essere necessariamente fornita la documentazione fotografica "in cui sia visibile oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento; sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata... in ogni fotogramma figura in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora....". Ebbene, nel caso di specie, fondandosi l'accertamento esclusivamente sui rilievi fotografici eseguiti automaticamente dall'apparecchiatura Photored, dalle stesse non si evince il pieno attraversamento dell'intersezione, poichè nel secondo rilievo il veicolo pare essere fermo, avendo le luci di arresto in funzione. Allo stato degli atti, quindi, non vi è la prova rigorosa che l'accertamento sia stato correttamente operato e non emergono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, dovendone da ciò concludere per l'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 7 comma 10 D.Lgs. n. 150 del 2011. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. La natura e la peculiarità delle argomentazioni trattate costituiscono giusto motivo per procedere alla compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. Il GIUDICE DI PACE DI MILANO, definitivamente pronunziando nella causa tra le parti in premessa, R.G. 17546/2016, ogni contraria istanza, domanda disattesa, visto l'art. 7 comma 10 D.Lgs. n. 150 del 2011 - ritenuto non esservi prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il verbale di accertamento e contestazione n. 8849R/2016/V elevato in data 07.01.2016 dagli agenti della P.M. di Senago e portato alla notifica in data 04.02.2016; - sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti. Conclusione Così deciso in Milano, il 5 maggio 2016. Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2016.
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