Vizi del verbale
1) Il verbale indica correttamente il luogo in cui sarebbe stata commessa l’infrazione, e corrisponde alla reale posizione della segnaletica o dell’attraversamento pedonale? Secondo la giurisprudenza, il verbale può essere annullato se riporta un luogo errato, quando tale indicazione riguarda un elemento essenziale della violazione. Ad esempio, se viene contestato il parcheggio su un attraversamento pedonale che in realtà non esiste nel luogo indicato, l’errore non è una semplice formalità e l’infrazione stessa non può sussistere in assenza della segnaletica prevista. 2) La norma indicata nel verbale corrisponde esattamente alla violazione commessa? Se il verbale applica una norma generica come l’art. 7 C.d.S. per una sosta vietata invece dell’art. 158 C.d.S., l’accertamento risulta illegittimo. La corretta qualificazione normativa è fondamentale per rispettare il principio di legalità. Infatti, la mancata attivazione del dispositivo di controllo della durata della sosta (parchimetro) nelle aree di parcheggio a pagamento integra la violazione dell’art. 157 C.d.S., comma 6, ed è sanzionata ai sensi del comma 8 del medesimo articolo. L’art. 7 C.d.S., comma 15, non disciplina né sanziona la prima violazione, ma regola esclusivamente l’aggravamento della sanzione in caso di protrazione nel tempo di una violazione già accertata.
3) Il verbale indica chiaramente il giorno e l’ora in cui sarebbe avvenuta l’infrazione, oppure questi dati sono assenti o devono essere dedotti indirettamente? Secondo la Corte di Cassazione, il verbale deve contenere gli estremi precisi della violazione, compresi giorno, ora e località. Non è sufficiente che tali informazioni siano ricavabili indirettamente (per relationem o calcolo matematico).
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4 documenti collegati
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 16/06/2022) 14/09/2022, n. 26961
Il verbale di multa per violazione del Codice della Strada è nullo se non contiene la data precisa e esplicita del giorno in cui l'infrazione è stata commessa, come richiesto dalla legge. Non è sufficiente che la data sia ricavabile indirettamente da altri dati nel verbale o attraverso calcoli matematici: deve essere indicata chiaramente nel documento. Questo principio è fondamentale per tutelare il diritto di difesa di chi riceve la multa e può costituire motivo di ricorso valido.
Giudice di pace Bari, Sent., 19/06/2018, n. 1275
Se il verbale di infrazione riporta un luogo errato dove non esiste la segnaletica necessaria per la violazione (ad esempio un attraversamento pedonale), il verbale è nullo perché l'indicazione del luogo non è un dettaglio formale ma un elemento essenziale della contravvenzione. Chi riceve una multa con questa irregolarità può ricorrere in giudizio e ottenere l'annullamento della sanzione con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese.
Giudice di pace Palermo, 20/11/2007
Quando un'autorità contesta una violazione del Codice della Strada in base a una norma diversa da quella che effettivamente corrisponderebbe ai fatti accertati, la multa è illegittima perché viola il principio di legalità. La sentenza stabilisce che contestare l'articolo 157 anziché l'articolo 7 per un'errata valutazione della situazione rende invalido l'accertamento. Questo principio è utile nel ricorso per annullare sanzioni quando l'autorità ha individuato la violazione in modo sbagliato.
Tribunale Palermo, Sez. I, Sent., 11/04/2011, n. 1706
L'articolo 7 del Codice della Strada autorizza l'amministrazione a consentire la sosta in zone normalmente vietate, ma solo per il "divieto di fermata", non per la "sosta vietata con rimozione del veicolo". Se l'autorità applica questa norma per sanzionare una sosta vietata, commette un errore che rende il verbale illegittimo e annullabile, perché la violazione dovrebbe invece essere contestata secondo l'articolo 158 del Codice della Strada.