Giudice di pace Bari, Sent., 19/06/2018, n. 1275
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In materia di violazioni al Codice della strada, il verbale di accertamento è nullo qualora rechi un’erronea indicazione del luogo dell’infrazione, ove tale errore non si risolva in una mera irregolarità formale ma incida su un elemento costitutivo della violazione. In particolare, l’individuazione del luogo è essenziale quando la condotta è sanzionabile solo in presenza di specifica segnaletica (nella specie, attraversamento pedonale), la cui inesistenza nel luogo indicato nel verbale comporta la nullità dello stesso ai sensi dell’art. 201 C.d.S., con conseguente accoglimento dell’opposizione e condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio.
*
Testo della sentenza
Svolgimento del processo Si omette la esposizione dello svolgimento del processo, nella redazione della presente sentenza, limitando la motivazione alla concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, in virtù di quanto previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come rispettivamente modificati dagli artt. 45 e 52 L. 18 giugno 2009, n. 69, disposizioni applicabili anche al processo innanzi al Giudice di Pace, in virtù del richiamo di cui all'art. 311 c.p.c. Motivi della decisione Il ricorrente, con ricorso depositato il 07/02/2018 proponeva opposizione avverso verbale di contestazione n. A1708304 elevato dalla Polizia Municipale di Bari il 12/11/2017 per la contestazione della violazione dell'art. 158/1/5 c.d.s., per aver parcheggiato l'autovettura tg. (...) sull'attraversamento pedonale. Eccepiva il ricorrente la mancata indicazione di tutti gli elementi essenziali del verbale, sostanziale motivo di opposizione intatti è la erroneità dell'infrazione contestata, relativamente al luogo della presunta infrazione, poiché sul verbale è individuato il civico n. 161 di (...) come luogo della commessa infrazione, innanzi al quale però non esiste alcun attraversamento pedonale. Dall'esame nel merito, della eccezione formulata dal ricorrente relativamente alla erroneità della contestazione della violazione, ne va rilevata la fondatezza. Infatti ex art.201 qualora la violazione non possa essere immediata contestata, il verbale, con gli estremi precisi o dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contravvenzione immediata deve essere entro centocinquanta giorni notificato all'effettivo trasgressore. Il verbale ex art. 383 Reg. Att. C.d.S. deve contenere l'indicazione del giorno, ora, della località, delle generalità e della residenza del trasgressore, e l'indicazione del proprietario del veicolo e l'indicazione della patente di guida, tipo e targa del veicolo, la sommaria esposizione del fatto, la citazione della norma violata, e le eventuali dichiarazioni del trasgressore. Sotto questo profilo il verbale esibito in copia, è carente di uno degli elementi costitutivi, come la indicazione del luogo della commessa infrazione, che risulta errato. Infatti, dalla lettura del verbale si può constatare che lo stesso individua l'infrazione contestata, come commessa innanzi al civico n. 161 di via (...) in B.. Tuttavia, così come è agevole rilevare, dall'esame della documentazione fotografica esibita in atti dal ricorrente, ai civico n. 161 di via D. A. non vi è alcuna segnalazione di un attraversamento pedonale. Va quindi rilevata l'erroneità della indicazione del civico n. 161 di via in B., dove non esiste alcun attraversamento pedonale, Nel caso di specie, l'erroneità della indicazione del civico, non può considerarsi una mera irregolarità formale, in quanto l'individuazione del luogo della commessa infrazione, è elemento costitutivo della infrazione stessa, dal momento che la condotta, così come è stata contestata al ricorrente, è sanzionabile soltanto in relazione al luogo in cui proprio l'esistenza della segnaletica concretizza la violazione. In virtù di quanto esposto va ritenuta la nullità del verbale emesso in violazione dell'art. 201 C.d.s., a causa della erronea indicazione del luogo della presunta infrazione, Va pertanto ritenuta fondata l'opposizione in ordine al dedotto motivo di eccezione, con il conseguente accoglimento del ricorso, giustificandosi per gli stessi motivi la condanna alle spese della P.A. resistente. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Bari definitivamente decidendo sulla opposizione introdotta con ricorso depositato il 07/02/2018 da (...) avverso il verbale di contestazione in epigrafe pronuncia il seguente DISPOSITIVO Accoglie il ricorso. Per l'effetto annulla il verbale di contestazione n. A1708304 elevato dalla Polizia Municipale di Bari il 12/11/2017. Condanna il Comune di Bari, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro. 380,00 Conclusione Così deciso in Bari, il 19 giugno 2018. Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2018.
Hai ricevuto una multa per questo motivo? Puoi valutarla gratis in pochi minuti con faccio ricorso.
Valuta la tua multaDocumenti correlati
Giudice di pace Campobasso, Sentenza, 29/09/2020, n. 243
Le aree di parcheggio esterne alle strisce blu, non contrassegnate da divieti di sosta o limitazioni temporali (strisce bianche), sono considerate libere e gratuite per il parcheggio, salvo diversi segnali espliciti. Questa sentenza è utile per contestare multe inflitte in zone dove non sono chiaramente indicati obblighi di pagamento o limiti di sosta. Se vi è stata notificata una multa in una simile zona, potete invocare questo principio per dimostrare che il parcheggio era consentito.
Giudice di pace Campobasso, Sent., 29/09/2020, n. 243
Per multare un conducente per sosta vietata secondo l'articolo 157 del Codice della Strada, deve esserci una segnaletica esplicita che vieti o limiti il parcheggio: una sentenza stabilisce che è illegittima la multa se il veicolo è parcheggiato in un'area senza cartelli di divieto e fuori dalle strisce blu. Il giudice ha chiarito che i divieti di sosta non possono essere interpretati in modo estensivo, ma devono essere sempre indicati in modo visibile e inequivocabile. Questo principio è fondamentale per chi ricorre contro una multa: se manca la segnaletica, la contravvenzione non ha valore.
Tribunale sez. I - Crotone, 02/02/2023, n. 80
Il passo carrabile è il taglio del marciapiede che consente l'accesso ai veicoli verso proprietà private, ma deve essere autorizzato dal Comune con apposito segnale stradale. Senza questa autorizzazione ufficiale, non esiste un vero passo carrabile e quindi non può essere vietata la sosta o la fermata davanti al cancello. Questo principio è rilevante per chi riceve una multa per sosta in prossimità di un cancello dove manca l'autorizzazione comunale.