Droga test
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 10 del 29/01/2026, ha affermato che la rilevanza penale della condotta di guida successiva all'assunzione di sostanze stupefacenti sarà limitata ai casi in cui essa sia posta in essere entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che le sostanze stupefacenti siano ancora idonee a determinare un effetto di alterazione delle condizioni psico-fisiche del conducente e quindi a influire negativamente sulla sua capacità di guida. Questo significa che lo stato di alterazione deve sussistere al momento della guida. Inoltre, non è sufficiente accertare la presenza di tali sostanze nel corpo del conducente; è necessario dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che il conducente si trovava in uno stato di alterazione psicofisica causato dall'assunzione di dette sostanze al momento della guida. Per la Cassazione, la prova dello stato di alterazione non può basarsi solo sui test biologici, ma deve essere confermata anche da elementi di contesto, come il comportamento del conducente al momento della guida. 1) Ti sei rifiutato di sottoporti agli accertamenti per verificare l’eventuale stato di alterazione da sostanze stupefacenti? La Cassazione chiarisce che il rifiuto si configura solo se gli accertamenti sono stati richiesti secondo la procedura corretta prevista dai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell’art. 187 C.d.S. La procedura corretta prevede: accertamenti qualitativi preliminari test non invasivi, il cui esito serve a giustificare ulteriori controlli. accertamenti clinico-tossicologici e strumentali su campioni biologici (mucosa orale, sangue, urine) prelevati da personale sanitario ausiliario, solo se il test preliminare è positivo o c’è ragionevole sospetto di alterazione. accompagnamento presso strutture sanitarie solo se il prelievo non può essere effettuato sul posto o se il conducente si rifiuta di collaborare. conducenti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure mediche l’accertamento viene effettuato presso le strutture sanitarie che li stanno curando, su richiesta della polizia.
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5 documenti collegati
Corte cost., Sentenza, 29/01/2026, n. 10
Per la guida sotto l'effetto di stupefacenti, il giudice ha stabilito che non basta trovare tracce della sostanza nel corpo del conducente: è necessario provare che la droga ha effettivamente alterato le sue capacità di guida e creato pericolo sulla strada. La responsabilità penale scatta solo se la condotta avviene in un arco temporale in cui la sostanza è ancora in grado di provocare alterazioni psico-fisiche rilevanti. Questo principio può aiutare chi riceve una multa per guida sotto l'effetto di stupefacenti a contestare l'accusa se manca la prova del pericolo concreto creato.
Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 01/07/2025, n. 32157
Il reato di rifiuto a sottoporsi a esami sanitari per verificare l'uso di stupefacenti è configurabile solo quando il conducente presenti sintomi concreti di alterazione (occhi lucidi, arrossamento delle mucose, mancanza di attenzione) e gli agenti abbiano acquisito elementi oggettivi per motivare l'ordine di analisi. Un semplice sospetto o la mera scoperta di una sostanza non sono sufficienti: servono prove concrete che giustifichino l'accertamento. Chi contesta una multa per questo reato può ricorrere se gli agenti non hanno provato adeguatamente i motivi del sospetto.
Tribunale Frosinone, Sentenza, 25/06/2025, n. 747
Per condannare qualcuno per guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 Codice della Strada), non basta accertare la presenza di sostanze nel corpo: è necessario provare oltre ogni ragionevole dubbio che il conducente era effettivamente in stato di alterazione psicofisica al momento della guida. Gli esami tossicologici positivi sono solo un elemento necessario, ma non sufficiente senza altre evidenze cliniche o circostanze che dimostrino l'alterazione effettiva. Questo principio è rilevante per chi ricorre: il giudice deve valutare anche visita medica, comportamento e dinami dell'incidente, non solo i risultati chimici.
Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 01/10/2024, n. 40680
Non è reato rifiutare il test per gli stupefacenti se la polizia stradale non ha seguito correttamente la procedura prevista dalla legge, cioè il test speditivo, poi il prelievo in ospedale o l'accertamento dell'impossibilità di farlo, e infine l'ordine formale di accompagnamento. Se gli agenti non rispettano questi passaggi obbligatori, la contravvenzione non può essere contestata, neanche se il rifiuto appare "implicito" dalle circostanze.
Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 16/10/2024, n. 2020
Per il reato di guida sotto l'effetto di droghe (art. 187 Codice della Strada), la condanna richiede sia esami biologici (sangue e urine) che altre circostanze concrete che provino lo stato di alterazione psicofisica del conducente. Gli esami ematici hanno maggior valore probatorio rispetto alle urine perché rilevano sostanze attualmente circolanti nel sangue e capaci di causare alterazione. Questo principio è decisivo nei ricorsi contro multa per droga: non basta la sola positività ai test, occorrono elementi aggiuntivi che dimostrino effettivamente compromessa la capacità di guida al momento della guida.