Corte cost., Sentenza, 29/01/2026, n. 10
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
Le disposizioni di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificate dall'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della L. 25 novembre 2024, n. 177, devono essere interpretate nel senso che ai fini della responsabilità penale dell'agente è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Pertanto, la rilevanza penale della condotta di guida successiva all'assunzione di sostanze stupefacenti sarà limitata ai casi in cui essa sia posta in essere entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che le sostanze stupefacenti siano ancora idonee a determinare un effetto di alterazione delle condizioni psico-fisiche del conducente e quindi a influire negativamente sulla sua capacità di guida.
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Testo della sentenza
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Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 01/07/2025, n. 32157
Il reato di rifiuto a sottoporsi a esami sanitari per verificare l'uso di stupefacenti è configurabile solo quando il conducente presenti sintomi concreti di alterazione (occhi lucidi, arrossamento delle mucose, mancanza di attenzione) e gli agenti abbiano acquisito elementi oggettivi per motivare l'ordine di analisi. Un semplice sospetto o la mera scoperta di una sostanza non sono sufficienti: servono prove concrete che giustifichino l'accertamento. Chi contesta una multa per questo reato può ricorrere se gli agenti non hanno provato adeguatamente i motivi del sospetto.
Tribunale Frosinone, Sentenza, 25/06/2025, n. 747
Per condannare qualcuno per guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 Codice della Strada), non basta accertare la presenza di sostanze nel corpo: è necessario provare oltre ogni ragionevole dubbio che il conducente era effettivamente in stato di alterazione psicofisica al momento della guida. Gli esami tossicologici positivi sono solo un elemento necessario, ma non sufficiente senza altre evidenze cliniche o circostanze che dimostrino l'alterazione effettiva. Questo principio è rilevante per chi ricorre: il giudice deve valutare anche visita medica, comportamento e dinami dell'incidente, non solo i risultati chimici.
Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 01/10/2024, n. 40680
Non è reato rifiutare il test per gli stupefacenti se la polizia stradale non ha seguito correttamente la procedura prevista dalla legge, cioè il test speditivo, poi il prelievo in ospedale o l'accertamento dell'impossibilità di farlo, e infine l'ordine formale di accompagnamento. Se gli agenti non rispettano questi passaggi obbligatori, la contravvenzione non può essere contestata, neanche se il rifiuto appare "implicito" dalle circostanze.