Tribunale Frosinone, Sentenza, 25/06/2025, n. 747
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
Per la configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187 Codice della Strada, non è sufficiente accertare la presenza di tali sostanze nel corpo del conducente; è necessario dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che il conducente si trovava in uno stato di alterazione psicofisica causato dall'assunzione di dette sostanze al momento della guida.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione A seguito di opposizione a decreto penale di condanna n. 265/2025, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Prosinone disponeva il giudizio immediato nei confronti dell'imputata dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di cui in rubrica. All'udienza del 14.05.2025 constatata la regolarità delle notifiche alle parti, si procedeva nell'assenza dell'imputata sussistendo i requisiti previsti ex art. 420 bis c.p.p. e, in mancanza di eccezioni preliminari, si dichiarava aperta l'istruttoria dibattimentale, venivano ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti e acquisita documentazione. Il Giudice rinviava all'udienza del 25.06.2025 per testi PM. All'odierna udienza veniva escusso il teste del PM M.D. (Polizia Stradale Prosinone), sull'accordo delle parti veniva acquisita documentazione e si revocava l'ordinanza ammissiva del teste D.A.. La difesa dichiarava di rinunciare al proprio teste e, nulla opponendo il PM, il giudice revocava l'ordinanza ammissiva. Pertanto, esaurita la fase istruttoria, dichiarata l'utilizzabilità degli atti allegati al fascicolo per il dibattimento dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 553 c.p.p. e di quelli successivamente acquisiti nel corso del giudizio, si dichiarava chiuso il dibattimento e si invitavano le parti a concludere, come da verbale di udienza. Veniva, quindi, pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni. All'esito dell'istruttoria dibattimentale l'ipotesi accusatoria non è risultata provata al di là di ogni ragionevole dubbio, pertanto, l'imputata va assolta dal reato ascrittole. Come riferito dal teste M., in data 18 gennaio 2024, verso le ore 23.00, la centrale operativa l'aveva inviato al Km 613+650 dell'Autostrada Al, carreggiata Nord, territorio del Comune di Ferentino ove si era verificato un sinistro stradale tra un autocaravan FIAT targato (...) con-dotto dall'odierna prevenuta e un trattore stradale S. modello CVR 500 targato (...) condotto da C.E.. Riferiva di aver fatto rilievi fotografici e planimetrici e che dalla ricostruzione della dinamica era emerso che il trattore aveva violentemente tamponato l'autocaravan. Precisava che era intervenuta un'autoambulanza per prestare i primi soccorsi alla C. e a P.G. (trasportato sull'autocaravan) e che, successivamente, gli stessi erano stati trasportati presso l'Ospedale F.S. di P.. Riferiva che, come da prassi, in caso di sinistro, tramite la centrale operativa era stata inviata al P.S. la richiesta di esami tossicologici, i quali avevano evidenziato la presenza di cannabinoidi urinari, presenza confermata dal test di. II livello effettuato presso il Policlinico Tor Vergata, che aveva evidenziato la presenza di sostanza stupefacente di tipo THC su sangue intero con un valore pari a 2.00 ng/ml. Ora, per giurisprudenza costante, l'art. 187 C.D.S. sanziona penalmente chiunque si ponga alla guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Perché possa dirsi consumato il reato di cui all'art. 187 c.d.s. non basta verificare la positività del conducente del veicolo ad una o più sostanze stupefacenti, occorrendo accertare che quest'ultimo si trovasse, al momento del fatto, in uno stato di alterazione psico-fisica indotta dall'assunzione di quelle sostanze. Infatti, nel reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (ex art. 187 CdS), la prova dell'assunzione di sostanze stupefacenti, sebbene necessaria, non è sufficiente per la condanna ma è, altresì, indispensabile dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il conducente si trovasse in uno stato di alterazione psico-fisica al momento della guida, attraverso accertamenti tecnici e circostanze fattuali specifiche. Con Sentenza n. 5890 del 25 gennaio 2023, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che per la sussistenza della condotta di cui all'art. 187, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) non basta accertare la previa assunzione di stupefacenti, occorrendo provare altresì che tale assunzione abbia indotto un'effettiva alterazione dello stato psicofisico del conducente (conforme Sentenza n. 3900/2021). La condotta tipica della contravvenzione di cui all'art. 187 C.D.S. non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida "in stato di alterazione psico-fisica" determinato da tale assunzione e, pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Ciò richiede non soltanto l'accertamento del dato storico dell'avvenuto uso di esse ma anche quello dell'influenza sulle condizioni psico-fisiche dell'assuntore durante il tempo della guida del veicolo (Cass. Sentenza 20 marzo 2019 n. 12409). Va ribadito, infine, che il reato in parola non è integrato dalla mera condotta di guida da parte di colui che in precedenza abbia assunto sostanza stupefacente, risultando piuttosto costituito dalla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di simili sostanze. Ora, dall'esame clinico effettuato dal medico di P.S., emerge che la prevenuta aveva uno stato di vigilanza integro, comportamento collaborante, eloquio corretto, orientamento spazio-tempo corretto e pupille indifferenti, ne consegue che il soggetto non guidava in uno stato di alterazione psicofisica per l'uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dagli operanti è emersa la esclusiva responsabilità di C.E., conducente del veicolo tamponante e nulla a carico dell'odierna prevenuta. Pertanto, nel caso di specie e in relazione a quanto emerso a seguito dell'istruttoria svolta e all'acquisizione documentale effettuata, non si ritiene sia emersa la prova "dell'influenza dell'uso di sostanze sulle condizioni psico-fisiche della prevenuta durante il tempo della guida del veicolo" elemento richiesto dalla costante giurisprudenza in materia. P.Q.M. Visto l'art. 530 c.p.p., assolve C.S. in ordine al reato ascrittole perché il fatto non sussiste. Revoca il Decreto penale opposto. Motivazioni contestuali. Conclusione Così deciso in Frosinone, il 25 giugno 2025. Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2025.
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