Corte d'Appello Cagliari, Sez. I, Sentenza, 05/06/2025, n. 471
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
È legittimo il rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico presso una struttura sanitaria, se non vi sono dispositivi per lo screening preliminare e gli etilometri disponibili. Tale condotta non è tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 186 del Codice della Strada, che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro o quelli svolti dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari ha dichiarato L.M. colpevole della contravvenzione ascrittagli e lo ha condannato come in epigrafe riportato. 2. Il processo è stato istruito mediante l'esame dei testi e la produzione di documenti. I fatti possono essere così sinteticamente riassunti. 2.1 G.A., in servizio, all'epoca dei fatti, presso il corpo di Polizia Locale di Carbonia, ha riferito di essere intervenuto, il 23 ottobre 2020, sulla strada statale 126, all'altezza del centro revisioni della concessionaria Citroen, per effettuare i rilievi di un sinistro stradale appena avvenuto. Sul luogo del sinistro erano presenti tre vetture, una ferma nella cunetta sul lato destro della strada in direzione Sant'Antioco, una Opel Corsa, al centro della strada in posizione trasversale rispetto alla carreggiata stessa e un'Audi, parcheggiata sul lato sinistro a breve distanza. Unico conducente presente sul posto era l'imputato. 2.2 Dai rilievi era emerso che alla guida dell'Audi vi era L.M., la BMW era condotta da E.B. e la Opel Corsa da S.C. che, avendo riportato lesioni gravi, era stato urgentemente condotto al Pronto Soccorso. L'Opel corsa proveniente da Sant'Antioco verso Carbonia, arrivata all'altezza dello svincolo, si era fermata al centro della strada, all'interno della propria carreggiata, con l'intento di svoltare sulla sinistra per dirigersi verso un maneggio, e per dare la precedenza ad una BMW che procedeva in senso opposto ma era stata tamponata dall'Audi condotta dall'imputato, che procedeva in direzione Carbonia. Il capitano aveva chiesto al M. se avesse bisogno di un medico ma egli aveva rifiutato. Sentendo il forte odore di alcol, gli agenti avevano chiesto all'uomo se volesse sottoporsi all'accertamento con l'alcooltest presso l'ospedale Sirai ma egli aveva rifiutato così erano state elevate le contravvenzioni di legge. 2.3 I fatti esposti hanno trovato conforto nella testimonianza dell'agente scelto A.C., in servizio all'epoca dei fatti presso il comando della polizia locale del Comune di Carbonia. Il teste ha confermato quanto accaduto ed accertato la sera del 23 ottobre 2021 sulla strada statale 126 al km 11,900 a C., aggiungendo di aver notato che il M. presentava sintomi evidenti dello stato di ebrezza, motivo per il quale gli era stato chiesto se volesse sottoporsi all'alcol test ma egli aveva rifiutato. 3. Il giudice di primo grado, considerato quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, aveva ritenuto L.M. responsabile del reato a lui ascritto, e lo ha condannato per il reato di cui al capo B) alla pena di sei mesi di arresto e 1500 Euro di ammenda. 4. L'atto d'appello. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore chiedendo: - in via principale: mandare assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato ovvero perché l'imputato non l'ha commesso; - in via subordinata: previa concessione delle attenuanti generiche, rideterminare la pena inflitta e revocare la sanzione accessoria in quanto già scontata. A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi. 4.1 La difesa lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale non ha tenuto in considerazione che la contestazione rivolta al M. inerente all'asserito rifiuto in questione sarebbe riferita ad un rifiuto dell'accertamento in stato di abbrezza alcolica, "presso una struttura sanitaria idonea". Nel corso dell'istruttoria il capitano della Polizia Municipale intervenuta in occasione del sinistro stradale che ha coinvolto anche l'imputato ha espressamente dichiarato a verbale udienza del 01/06/2023 "che non ha eseguito il precursore dell'alcol test al M. perché ne erano sprovvisti, e la pattuglia della Polizia stradale era impegnata fuori sede". Inoltre, ha confermato che "non c'è stata la disponibilità di alcuna altra forza di Polizia per effettuare sul punto il rilevamento" La difesa quindi ritiene che, l'alternativa proposta dai verbalizzanti di eseguire l'alcol test all'Ospedale Sirai era irrituale ed illegittima. Il rifiuto del M. di recarsi presso l'Ospedale Sirai di Carbonia per eseguire l'accertamento in questione era legittimo e ragionevolmente motivato in quanto: 1) L'art. 186 C.d.S. prevede l'accompagnamento in Ospedale finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico solo in ipotesi di conducente coinvolto in un incidente. Tuttavia, è incontestato che il M. non abbia subito lesioni, come confermato dal teste cap. A.G. che, a specifica domanda rivolta al M. "se avesse bisogno di un intervento medico" quest'ultimo rispondeva negativamente, non avendo infatti subito lesioni (vedi verbale del 01/06/2023 pag. 11); 2) Non risulta essere stato rivolto all'imputato l'avvertimento di cui all'art. 114 disp. att. c.p.c.; senz'altro detto avvertimento non è stato verbalizzato come emerge dalla medesima deposizione del teste A. (pag. 19 verbale del 01/06/2023), alla quale si rimanda 4.2 Mancato riconoscimento delle circostanze generiche. La difesa lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze generiche, nonostante l'assenza di precedenti. 4.3 Revoca della sanzione accessoria della sospensione della patente in quanto già scontata. LA CORTE OSSERVA 5. L'appello è fondato. Emerge pacificamente dalle testimonianze degli operatori (cfr. teste P., pag. 7 del verbale) e dal verbale di contestazione che M., il quale non era stato sottoposto a cure mediche a seguito del sinistro, si era rifiutato di sottoporsi ad accertamento dello stato ebbrezza alcolica tramite prelievo ematico presso una struttura sanitaria. Sul punto occorre rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità, che questa Corte condivide, non integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite "screening", e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali. (Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, Pmt, Rv. 282302; Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, M., Rv. 280953). Nel caso di specie non erano disponibili apparecchi per sceening preliminare e gli etilometri, da qui la richiesta degli agenti operanti di esami ematologici rifiutata dal M.. P.Q.M. LA CORTE Visto l'art. 598-bis c.p.p., in riforma della sentenza impugnata assolve L.M. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. Conclusione Così deciso in Cagliari, il 5 giugno 2025. Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2025.
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