Cass. pen., Sez. IV, 02/12/2021, n. 22627

I principi di diritto espressi dalla sentenza.

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Tribunale Torre Annunziata, Sentenza, 17/10/2025, n. 1819

Un conducente fermato con tasso alcolemico di 0,85 g/l (appena superiore al limite penale di 0,8 g/l) è stato assolto dal reato di guida in stato di ebbrezza perché il fatto è stato riconosciuto di particolare tenuità. Il giudice ha applicato l'articolo 131-bis del Codice penale, considerando sia il minimo superamento della soglia legale sia l'assenza di precedenti penali dell'imputato. Questa decisione è rilevante per chi contesta una multa per ubriachezza: dimostrare un tasso alcolemico solo leggermente superiore al limite e l'assenza di abitudini criminali può giustificare l'esclusione della punibilità.

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Giudice di pace Rimini, 18/07/2024

Il reflusso gastroesofageo può causare un falso positivo nel test dell'etilometro, in particolare quando il valore rilevato supera di poco la soglia consentita e il soggetto presenta documentata patologia gastrica. La sentenza stabilisce che non si può escludere l'influenza di questa patologia sul risultato dello strumento, soprattutto in assenza di sintomi specifici di ebbrezza. Questo principio è rilevante per chi ricorre contro una multa per guida in stato di ebbrezza e può provare, con consulenza medica, di soffrire di reflusso gastrico.

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Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 17/04/2024, n. 22988

Per l'accertamento del tasso alcolemico in caso di guida in stato di ebbrezza, l'avviso al conducente del diritto di farsi assistere da un difensore deve essere dato prima dell'analisi del sangue per rendere legittimo l'esame, anche se il prelievo è stato già effettuato dall'ospedale per scopi medici. La Corte di Cassazione ha stabilito che ciò che conta è il momento in cui l'imputato riceve l'avviso, non quando materialmente viene prelevato il sangue, purché l'informazione lo raggiunga prima dei risultati finali dell'accertamento. Questo principio è rilevante per chi intende ricorrere perché un esame alcolemico è valido e utilizzabile solo se l'automobilista è stato tempestivamente informato della possibilità di avvalersi di un difensore.