Tribunale Torre Annunziata, Sentenza, 17/10/2025, n. 1819
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
Il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall'art. 186 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, può essere escluso da punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. quando il fatto risulta di particolare tenuità, valutata sulla base delle modalità della condotta e della non abitualità del comportamento. In tal caso, il tasso alcolemico rilevato di poche unità superiore alla soglia penale e l'assenza di precedenti specifici possono giustificare la declaratoria di non punibilità.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con decreto emesso (a seguito di opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 493/22) dal G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata, M.M. è stato ritualmente citato a giudizio, per rispondere del reato riportato in epigrafe. All'udienza del 23 giugno 2025, si è proceduto in assenza dell'imputato, il quale, benché regolarmente citato e a conoscenza del processo a suo carico, non era comparso, senza avere addotto alcun legittimo impedimento; revocato il decreto penale opposto e dichiarato aperto il dibattimento, sono stati ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti (Cfr. il relativo verbale redatto in forma riassuntiva). All'udienza del 24 settembre 2025, sono stati versati in atti, ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p., la comunicazione di notizia di reato redatta in data 14-04-2022 dai Carabinieri di Castellammare di Stabia, la relativa annotazione di P.G. e il verbale di accertamenti urgenti sulla persona, redatto in pari data; a questo punto, il teste S.A. ha risposto a qualche domanda della difesa. All'odierna udienza, le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra trascritte e, all'esito della camera di consiglio, questo Giudice ha deciso come da dispositivo con motivazione contestuale, di cui è stata data lettura in pubblica udienza. In punto di fatto, può dirsi accertato, in data 14-04-2022, che l'autovettura condotta dall'imputato, marca "Jeep", modello "Renegade", targata "(...)", era stata fermata a C. di S., lungo il viale E., dai Carabinieri della locale Stazione e il prevenuto sottoposto, in ragione del suo alito vinoso, ad alcoltest, da cui era emersa la presenza di alcol oltre i livelli minimi consentiti: più precisamente, il tasso alcolemico riscontrato era pari a 0,85 gr./l (Cfr. sul punto, pag. 1 della comunicazione di notizia di reato versata in atti su accordo delle parti). Giova rilevare che la condotta punita dall'art. 186 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 consiste nell'aver condotto un veicolo in stato di alterazione psico-fisica derivante dalla precedente assunzione di sostanza alcolica: condotta, questa, che assume una prima rilevanza penale allorché il tasso alcolemico riscontrato sia compreso tra 0,8 g/1. e 1,5 g/1. Per "guida" rilevante ai fini della configurabilità del reato in esame deve intendersi qualsiasi precedente e deliberata movimentazione del veicolo da parte del conducente: a nulla rileva, dunque, che le forze dell'ordine siano intervenute a veicolo già fermo, purché sia dimostrabile la precedente movimentazione dello stesso da parte di persona in stato di alterazione psicofisica derivante dalla precedente assunzione di sostanza alcolica. Tale alterazione può ritenersi dimostrata sia dalla presenza di un tasso alcolemico superiore ai limiti suindicati, sia da altri elementi, quali l'alito vinoso del conducente, il suo linguaggio sconnesso e/o l'andamento barcollante dello stesso. Orbene, esaminato il contesto delle risultanze processuali, questo Giudice ritiene di poter affermare, con sufficiente certezza, che M.M. ha commesso il reato a lui ascritto in rubrica, sia perché i risultati dell'esame eseguito sulla sua persona attestano che egli si era posto alla guida dell'autovettura de qua in seguito all'assunzione di sostanza alcolica, sia perché l'imputato, nella circostanza, presentava i sintomi tipici dello stato di ebbrezza alcolica, quali l'alito vinoso e gli occhi arrossati (Cfr. sul punto, pag. 1 della comunicazione di notizia di reato versata in atti su accordo delle parti). Gli elementi addotti a carico dell'imputato impongono, dunque, di ritenere acquisito un quadro probatorio tale da legittimare l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione riportata in epigrafe. Questo Giudice, tuttavia, ritiene che nel caso di specie il fatto - reato in esame sia riconducibile alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bìs cod.pen., norma che consente di realizzare ima sorta di "depenalizzazione in concreto" di carattere trasversale, operata dall'interprete in maniera discrezionale in base alle peculiarità del singolo caso sottoposto alla sua cognizione. L'istituto de quo, presupponendo un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, di cui esclude la punibilità, non esonera il giudice dal dovere di compiere un'indagine approfondita ed esaustiva delle prove assunte, giacché l'applicazione della norma presuppone l'accertamento (che logicamente precede l'esame sulla sussistenza dei presupposti della tenuità del fatto) della responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato. L'art. \3\-bis, comma 1, cod.pen., individua, nella seconda parte, i due elementi strutturali oggettivi e soggettivi necessari per la sua concessione, facendo riferimento, in entrambi i casi, ad aspetti relativi al comportamento pregresso del reo, piuttosto che a giudizi prognostici sul suo comportamento futuro: la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Orbene, tanto premesso, nel caso di specie può rilevarsi che: 1. le modalità della condotta (art. 133, co. 1, n. 1, cod.pen.) non presentano connotazione di gravità, essendo consistite nell'avere l'imputato condotto un veicolo in stato di alterazione psico-fisica derivante dalla precedente assunzione di sostanza alcolica con tasso alcolemico (pari a 0,85 g/1) di pochissimo superiore alla soglia di rilevanza penale (0,8 g/L); 2. per quanto concerne la intensità del dolo o il grado della colpa (art. 133, co. 1, n. 3, cod.pen.), le circostanze di fatto accertate in costanza di dibattimento mostrano una rimproverabilità minima; 3. si tratta, inoltre, di condotta illecita evidentemente occasionale, tenuto conto dell'assoluta carenza di precedenti condanne a carico del M.. Non sussistono, pertanto, condizioni ostative alla declaratoria di non punibilità e risultano, anzi, soddisfatti tutti i presupposti previsti dall'art. 131-6/5 cod.pen. per poter affermare la sussistenza, nel caso di specie, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, con conseguente assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto in rubrica, perché non punibile per particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-6/5 cod.pen. Segue, a norma dell'art. 186, lettera b), ultima parte, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per la durata di mesi otto. P.Q.M. Visti gli art.li 131-6/5 cod.pen. e 530 c.p.p., assolve M.M. dal reato a lui ascritto in rubrica, perché il fatto è di particolare tenuità. Ordina la sospensione della patente di guida conseguita da M.M., per la durata di mesi otto. Conclusione Così deciso in Torre Annunziata, il 17 ottobre 2025. Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2025.
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