Tribunale Verona, Sez. III, 11/03/2021
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
A seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dal 18 ottobre 2015, della previsione (art. 31 del D.L. n. 1/2012 convertito con la legge n. 27/2012) che ha avviato il procedimento di dematerializzazione del contrassegno cartaceo di assicurazione, il potere dell'autorità di polizia di invitare l'interessato ad esibire, entro un congruo termine, il certificato di assicurazione di cui non sia stato in possesso al momento del controllo è limitato al caso in cui, durante il controllo medesimo, non sia stato possibile, per qualsiasi motivo (dispositivi scarichi, sistema informativo inaccessibile o in manutenzione, ecc.), per i verbalizzanti accedere al data base nazionale per verificare i dati di polizza e adottare i provvedimenti conseguenti, compreso il sequestro del veicolo, nel caso in cui essa risulti inesistente. Da ciò con segue che il mancato riferimento, nel verbale di contestazione della violazione dell'art. 180, comma 8, C.d.S., della impossibilità di accedere alle banche dati, si traduce in un difetto di motivazione del provvedimento (l'ordine di esibizione), e quindi nella sua illegittimità, con l'ulteriore conseguenza che esso va disapplicato e che va esclusa la sussistenza dell'illecito.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione M. ha proposto appello davanti a questo Tribunale avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona del 14 ottobre 2019, che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il verbale della polizia locale di Bussolengo del 29 settembre 2018. Con tale verbale gli era stata contestata la violazione dell'art. 180, comma 8, del C.d.S. per non aver ottemperato all'obbligo di presentarsi, entro il 13 aprile 2018, presso il comando del predetto corpo per fornire informazioni circa il certificato di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che era risultato non avere a bordo dell'autovettura tg. (...) alla cui guida si era trovato quando era stato sottoposto a controllo il 3 aprile 2018 mentre percorreva una strada che si trova in quel comune. A sostegno della domanda di riforma dell'impugnata sentenza l'attore ha dedotto i seguenti motivi: 1) Omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle eccezioni di nullità del verbale, che egli aveva sollevato nel corso del processo di primo grado, per tardività della contestazione e per avergli imposto un termine si soli dieci giorni per la presentazione a rendere le informazioni richieste, sebbene la circolare n. (...) del 9 maggio 1996 e la successiva circolare n. (...) del 5 gennaio 1998, il Ministero dell'Interno avessero precisato che tale termine non deve essere inferiore a 20/30 giorni. 2) Mancata considerazione da parte del giudice di primo grado, del rilievo, da lui svolto fin dal ricorso introduttivo di primo grado, che l'art. 181 c.d.s., norma che imponeva l'obbligo di esporre il contrassegno di assicurazione, e quella, ad essa connessa, e a lui contestata, che stabiliva l'obbligo di esibire tale documenti agli agenti (art.180 comma 8, c.d.s.) erano state abrogate tacitamente dalla disciplina, primaria e secondaria, che aveva previsto la dematerializzazione dei contrassegni della assicurazione RCA. L'appellato non si è costituito in giudizio, sebbene fosse stato regolarmente citato a comparirvi, ed è stato pertanto dichiarato contumace. Ciò detto con riguardo all'iter del giudizio e agli assunti dell'appellante i primi due motivi di appello sono infondati e vanno disattesi in quanto constano nella riproposizione in questa fase di due motivi di opposizione al verbale opposto che, come ammesso dall'appellante, erano stati prospettati per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado e non già con il ricorso introduttivo. E' necessario infatti rammentare il consolidato indirizzo di legittimità in tema di giudizi di opposizione a sanzioni amministrative secondo il quale: "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata L. n. 689 del 1981 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti. (così ex plurimis Cassazione civile sez. VI, 01/09/2020, n.18158). E' invece fondato, nei limiti di cui si dirà, il terzo motivo di impugnazione dedotto dall'appellante, con la conseguenza che la sentenza appellata va riformata e il verbale opposto va annullato. Passando ad esaminarlo deve innanzitutto escludersi che la norma che è stata contestata al (...) sia stata abrogata, a seguito della entrata in vigore, a decorrere dal 18 ottobre 2015, della previsione (art. 31 del D.L. n. 1 del 2012 convertito con la L. n. 27 del 2012) che ha avviato il procedimento di dematerializzazione del contrassegno cartaceo. di assicurazione con lo scopo principale di contrastare la contraffazione dei contrassegni delle polizze R.C.A. Il predetto intervento legislativo infatti ha inciso direttamente solo sul disposto dell'art. 181 C.d.S., che faceva obbligo di "esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria". Va altresì chiarito che, a seguito di tale modifica, i controlli sulla regolarità assicurativa del veicolo sono divenuti elettronici o telematici, e possono avvenire non solo in sede di posto di blocco ma anche tramite dispositivi di controllo a distanza (tutor o autovelox) attraverso la lettura della targa auto. L'utilizzo di una strumentazione in grado di accedere ad una banca dati centralizzata e continuamente aggiornata consente un controllo in tempo reale, grazie ad un abbinamento automatico tra i dati del conducente o proprietario del veicolo e quelli della polizza assicurativa. Orbene, pare dubbio, sebbene una circolare del Ministero dell'Interno del 15 ottobre 2015 affermi il contrario, che, a seguito della succitata innovazione, permanga l'obbligo di tenere a bordo del veicolo il solo contrassegno di assicurazione, al fine di poterlo esibire in sede di controllo, nel caso in cui il controllo telematico dei dati di polizza risultasse impossibile o difficoltoso. Detto contrassegno infatti non rientra tra i documenti che, ai sensi dell'art. 180, comma 1, C.d.S., il conducente di un veicolo a motore ha l'obbligo di tenere a bordo del mezzo di cui si ponga alla guida. E' vero peraltro che ormai, venuto meno l'obbligo di esporre il contrassegno di assicurazione sul veicolo, è altamente improbabile per non dire impossibile che esso sia tenuto separato dal contratto di assicurazione. Al contempo tra i documenti che l'art. 180 C.dS., alla sua lett. d), continua a prevedere siano conservati a bordo del veicolo vi è il certificato di assicurazione obbligatoria, ovvero il contratto di assicurazione, che, si noti, può essere redatto in formato cartaceo o in formato digitale(sulla permanenza dell'obbligo di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione si veda la circolare del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2016 ed anche la relativa avvertenza presente nello stesso contratto di assicurazione che l'appellante a prodotto). Ed è pacifico che (...) M. non lo aveva con sé al momento del controllo, tanto che venne sanzionato per tale distinta violazione, in conformità a quanto previsto dal comma 7 della predetta norma Deve peraltro evidenziarsi, in adesione agli assunti in punto di fatto dell'attore, che, per effetto delle sopra descritte nuove modalità di controllo sulla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, il potere dell'autorità di polizia di invitare l'interessato ad esibire, entro un congruo termine, il certificato di assicurazione di cui non sia stato in possesso al momento del controllo è limitato al caso in cui, durante il controllo stradale, non sia stato possibile, per qualsiasi motivo (dispositivi scarichi, sistema informativo inaccessibile o in manutenzione, ecc.), per i verbalizzanti accedere al data base nazionale per verificare i dati di polizza e adottare i provvedimenti conseguenti, compreso il sequestro del veicolo, nel caso in cui essa risulti inesistente. Tale verifica, nella ipotesi predetta, non può che avvenire tramite il contributo diretto dell'automobilista che la norma presume possa conservare in altro luogo il contratto di assicurazione. Da tutto ciò consegue che l'invito (rectius ordine) a esibire il certificato di assicurazione o a fornire informazioni su di esso può essere adottato dai verbalizzanti solo in presenza del succitato presupposto di fatto. Diversamente opinando si ammetterebbe la possibilità per l'autorità di emettere un ordine del tutto inutile e quindi vessatorio. Il mancato riferimento, nel verbale di contestazione della violazione dell'art. 180, comma 7 C.dS., della impossibilità di accedere alle banche dati, quale quello riscontrabile nel caso di specie, si traduce in un difetto di motivazione del provvedimento (l'ordine di esibizione), e quindi nella sua illegittimità, con l'ulteriore conseguenza che esso va disapplicato e che va esclusa la sussistenza dell'illecito.- In altri e più precisi termini solo se l'ordine di esibizione è legittimo, in quanto motivato da una oggettiva esigenza, l'inottemperanza ad esso può integrare l'illecito di cui all'art. 180, comma 8, C.d.S. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite la considerazione che sulla questione sottesa al presente giudizio non vi sono precedenti editi (le sue sentenze del giudice di Pace citate dall'attore risultano desunte da articoli reperiti on line) induce ad attribuirle quel carattere di assoluta novità che ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c giustifica l'integrale compensazione delle spese. P.Q.M. Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento del ricorso proposto dall'appellante e in riforma dell'appellata sentenza annulla il verbale della polizia locale di Bussolengo del 29 settembre 2018 n. (...) Pr. 3871/2018. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Conclusione Così deciso in Verona, il 11 marzo 2021. Depositata in Cancelleria il 11 marzo 2021.
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