Giudice di pace Perugia, Sentenza, 25/01/2023, n. 35
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
Allorquando il soggetto invitato tramite intimazione a fornire copia della documentazione relativa ad abilitazione alla guida o documentale relativa ad un determinato veicolo non ottemperi alla prescrizione richiestagli, la polizia può sanzionare lo stesso ai sensi dell'art. 180, 8° co. c.d.s soltanto nel caso in cui riesca a dimostrare di non essere in condizione di acquisire la documentazione richiesta per mancanza di accesso alle banche dati ministeriali o per il mancato funzionamento dei collegamenti al momento dell'accertamento sull'esistenza della stessa.
*
Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione Nel premettere che la presente sentenza viene redatta in conformità del canone normativo dettato dall'art. 132 2 co. n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che a seguito dell'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 hanno disposto in generale che la motivazione della decisione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto specificando in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi anche su precedenti conformi, si rileva ed osserva quanto segue. L'art. 180 c.d.s. contestato al ricorrente stabilisce che il conducente di un veicolo per circolare in generale deve avere con sé determinati documenti. Nella fattispecie in esame al ricorrente, fermato per un controllo, veniva contestato di circolare senza la patente di guida. Il ricorrente che dichiarava di aver smarrito la patente nella stessa giornata in luogo imprecisato, veniva sanzionato per tale infrazione ed invitato a recarsi a sporgere denuncia querela. Come risulta dal documento in atti il ricorrente denunciava lo smarrimento della patente ma veniva sanzionato successivamente per violazione dell'art. 180 cds. In base alle modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 il Ministero dell'Interno con la Circolare n. (...) del 12.8.2003 ha precisato che la disposizione su richiamata deve necessariamente essere correlata con le innovazioni introdotte dalle norme relative all'autocertificazione e quindi può trovare applicazione solo quando l'organo di polizia che ha intimato l'esibizione non è in grado di verificare attraverso pubblici registri o altri sistemi se il documento esiste o meno. Da segnalare inoltre che l'art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 come modificato dall'art. 15 della L. n. 183 del 2011 ha disposto che le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio tutti i documenti e i dati che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni previa l'indicazione, da parte del'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti. Ciò premesso si deve concludere che visto in combinato disposto dell'art. 180 c. 8 c.d.s. e dell'articolo citato quando il soggetto invitato tramite intimazione a fornire copia della documentazione relativa ad abilitazione alla guida o documentale relativa ad un determinato veicolo non ottemperi alla prescrizione richiestagli, la polizia può sanzionare lo stesso ai sensi dell'art. 180 8 co. c.d.s soltanto nel caso in cui riesca a dimostrare di non essere in condizione di acquisire la documentazione richiesta per mancanza di accesso alle banche dati ministeriali o per il mancato funzionamento dei collegamenti al momento dell'accertamento sull'esistenza della stessa. Nella fattispecie in esame ritiene il Giudice che l'amministrazione avrebbe potuto verificare il possesso da parte del ricorrente del permesso transitorio di guida rilasciatogli al momento delle presentazione della denuncia querela ed acquisire il documento richiesto. Sul punto varie sentenze di giudici di pace che statuiscono che " la norma che sanzione la mancata ottemperanza all'invito della p.a. a presentarsi entro un termine stabilito, agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti va necessariamente coordinata con le disposizione dettate dal D.P.R. n. 445 del 2000 e in particolare con l'art. 43 del medesimo decreto. In altri termini la sanzione può trovare applicazione soltanto quando l'organo di polizia che ha intimato l'esibizione non sia comunque in grado di verificare attraverso pubblici registri o altri sistemi se il documento richiesto esista o meno." Ciò premesso l'opposizione deve essere accolta. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Perugia, definitivamente pronunciando tra le parti e sulle conclusioni indicate come in epigrafe, così provvede: - accoglie il ricorso - spese compensate. Conclusione Così deciso in Perugia, il 20 gennaio 2023. Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2023.
Hai ricevuto una multa per questo motivo? Puoi valutarla gratis in pochi minuti con faccio ricorso.
Valuta la tua multaDocumenti correlati
Art. 180
Il conducente deve portare con sé documenti obbligatori: carta di circolazione, patente di guida valida, assicurazione e altri attestati secondo il tipo di veicolo e uso. Chi viola questa norma rischia una multa da 42 a 173 euro (26 a 102 euro per ciclomotori), e sanzioni ancora più gravi se non si presentano i documenti richiesti dall'autorità nel termine indicato.
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 16/10/2009, n. 22042
Il proprietario di un veicolo multato può legittimamente non comunicare l'identità del conducente se dimostra di avere ceduto l'auto in comodato a terzi prima dell'infrazione, con contratto registrato e con l'assunzione dell'obbligo da parte del comodatario di effettuare la comunicazione. In questo caso, le sanzioni accessorie come la decurtazione di punti e la sospensione della patente non possono essere applicate al proprietario, ma solo al conducente effettivo. Chi riceve una multa per mancata comunicazione del conducente può quindi ricorrere producendo la prova del comodato regolarmente registrato e dell'obbligo contrattualmente trasferito.
Cass. civ., Sez. II, 03/10/2025, n. 26705
Dal 18 ottobre 2015 il contrassegno assicurativo è stato sostituito dal certificato digitale e non deve più essere esposto sul veicolo. La Corte ha annullato una multa per mancata esibizione del contrassegno, ritenendo illegittimo l'invito a presentarlo se il controllo della copertura assicurativa era già possibile tramite banca dati. Questa sentenza è rilevante per ricorrere contro verbali che sanzionano la mancanza del contrassegno fisico senza verificare prima se la copertura assicurativa fosse controllabile digitalmente.