Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 16/10/2009, n. 22042
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo è obbligato a comunicare all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione, l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione. A tale obbligo - l'inosservanza del quale è sanzionata ai sensi dell'art. 180 cod. strada, cui rinvia l'art. 126-bis del medesimo codice, nella parte rimasta in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - il proprietario può, però, sottrarsi legittimamente, in quanto non in condizione di conoscere il nominativo del conducente dell'autovettura medesima, se dimostra di avere ceduto in comodato l'autovettura a terzi, prima della commissione dell'infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l'assunzione dell'obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell'effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione.
Testo della sentenza
Svolgimento del processo Con ricorso proposto il 7/5/2004 presso il G. di P. di Firenze, S.P. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento (OMISSIS) del 4/2/2004 emesso dalla Polizia Municipale di Firenze per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9, commessa il (OMISSIS) alle ore 18,08, circolando la vettura di proprietà del ricorrente tg. (OMISSIS) nel viale (OMISSIS) altezza via (OMISSIS) direzione ingresso città in (OMISSIS) alla velocità di 91 Km./h superando di oltre 41 Km/h il limite consentito di 50 Km/h; infrazione accertata mediante rilevazione con autovelox 104/C2 omologato con provvedimento del Ministero dei Lavori Pubblici 2483 del 10/11/93. L'infrazione veniva contestata al S. quale obbligato solidale e gli veniva comminata la sanzione pecuniaria e quelle accessorie della decurtazione di 10 punti dalla patente nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati identificativi dell'effettivo conducente del veicolo. Il ricorrente chiedeva l'annullamento del verbale perchè la violazione non gli era stata contestata nell'immediatezza del fatto; perchè il principio di solidarietà era invocabile relativamente alla sanzione pecuniaria, non alla decurtazione dei punti dalla patente ed alla sua sospensione che potevano farsi solo nei confronti del conducente; perchè egli aveva perduto la disponibilità del veicolo in quanto ceduto in noleggio il 9/12/2003 alla P. Net S.r.l. con sede in (OMISSIS); perchè il giorno dell'infrazione si trovava a (OMISSIS); circostanze tutte confermate da documenti depositati. Il Comune, costituitosi, contestava la domanda asserendo che l'accertamento era stato fatto con Autovelox 104/C2 regolarmente omologato; e pertanto non era necessaria la contestazione immediata; che il ricorrente non aveva comunicato entro 30 gg. dalla richiesta gli estremi identificativi del conducente; che la legge presume che l'obbligato in solido non abbia nulla in contrario all'utilizzo del veicolo da parte del trasgressore. Il G.d.P. con sentenza 29/10/2004 respingeva l'opposizione affermando che gli assunti del S. risultavano discutibili e comunque infondati; che elemento assorbente dei vari rilievi ed eccezioni sollevati dal ricorrente era il suo mancato ossequio alla richiesta da parte della polizia municipale di comunicare il nominativo dell'effettivo conducente del veicolo al momento della infrazione contestata. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il S.. Resiste con controricorso il Comune di Firenze. Motivi della decisione Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: 1) l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere il G.d.P. nell'affermare che gli assunti del S. erano discutibili e che la mancata comunicazione dell'effettivo conducente del veicolo, era elemento assorbente, ERRONEAMENTE omesso di tener conto: A) sia del contratto di comodato 9/12/03 reg.to in pari data al n. (OMISSIS) in base al quale era possibile verificare che l'autovettura era nella disponibilità della P. Net s.r.l. alla quale era stato trasferito anche l'obbligo della comunicazione dei dati identificativi del conducente, come dimostrato dall'invio della nota 15/4/04 dalla stessa società al comune di Firenze, cosicchè l'omissione della comunicazione doveva imputarsi alla suddetta società alla quale avrebbe dovuto essere applicata la sanzione di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8; B) sia dei documenti attestanti la presenza del ricorrente a (OMISSIS) alle ore 18,55 con conseguente impossibilità di essere presente in Firenze alle ore 18,08; 2) la violazione di legge - per essere mancata la contestazione immediata dell'infrazione, dal momento che l'accertamento automatico poteva essere utilizzato in sede fissa anche senza la presenza degli organi di polizia stradale solo dopo il rinnovo dell'omologazione, e nella specie di tale rinnovo per l'autovelox 104/C2, non sussiste prova con la conseguenza che la violazione contestata è illegittima. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il G.d.P., infatti, non ha preso in considerazione la documentazione prodotta dal ricorrente in particolare il contratto di comodato 9/12/2003 registrato in pari data in base al quale la Porche Cayenne turbo tg. (OMISSIS) di proprietà del ricorrente risultava concessa in uso gratuito alla società P. Net s.r.l. alla quale era stato trasferito anche l'obbligo di comunicazione dei dati identificativi del conducente. La circostanza è rilevante perchè se è vero che, ai fini dell'applicabilità del principio di solidarietà a carico del ricorrente ex art. 196 C.d.S., comma 1, il rinvio all'art. 84 C.d.S., dello stesso codice pone a carico del locatario la responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa; mentre trattandosi nella specie di comodato gratuito, la norma speciale del C.d.S. prevale su quella generale della L. n. 689 del 1981, art. 6, per cui il proprietario resta comunque solidalmente obbligato verso la P.A. al pagamento della sanzione pecuniaria; nella specie, l'accertamento dell'esistenza del comodato gratuito stipulato anteriormente al verificarsi dell'infrazione, e la prova della entrata della autovettura nella disponibilità della P. Net s.r.l. a far data dal contratto, con l'assunzione dell'obbligo da parte della suddetta società di effettuare la comunicazione del nominativo dell'effettivo conducente del veicolo al momento dell'infrazione contestata, sono circostanze rilevanti per dimostrare che il ricorrente al momento dell'infrazione, non si trovava alla guida dell'autovettura, con la conseguenza che non sono a lui comminabili le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della decurtazione dei punti alla stessa; e ciò in forza della sentenza n. 27 del 2005 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis nella parte in cui applica le suddette sanzioni accessorie al proprietario non responsabile dell'infrazione. Le suddette circostanze sono altresì rilevanti ai fini di escludere la sanzione pecuniaria ex art. 180 C.d.S., comma 8 cui rimanda l'art. 126 bis nella parte tuttora ritenuta in vigore dalla Corte Costituzionale, consentendo al ricorrente di dimostrare che non poteva conoscere il nominativo del conducente dell'autovettura al momento dell'infrazione e che l'obbligo di comunicare tale nominativo incombeva alla P. Net s.r.l. che se lo era espressamente assunto. Sussistendo, pertanto, il vizio di motivazione dedotto con il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro G.d.P. di Firenze, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La corte accoglie il primo motivo di ricorso: dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio ad altro G.d.P. di Firenze. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2009
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