Art. 149
Testo dell'articolo
- 1.Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
- 2.Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.
- 3.Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
- 4.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173.
- 5.Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
- 6.Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI.
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Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 01/07/2021, n. 18708
In caso di tamponamento, chi guida il veicolo che colpisce da dietro è presunto responsabile dell'inosservanza della distanza di sicurezza secondo l'articolo 149 del Codice della Strada. Il conducente tamponante deve provare che l'incidente è stato causato da fattori a lui non imputabili, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa prevista per altri tipi di sinistri. Questo principio è fondamentale nei ricorsi contro multa per tamponamento, perché sposta l'onere della prova su chi ha provocato l'urto.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/10/2024, n. 27497
Nei tamponamenti, chi urta da dietro presume di aver violato la distanza di sicurezza e non può appellarsi alla presunzione di pari responsabilità prevista dal codice civile: deve provare che l'altro veicolo era un ostacolo anomalo e imprevedibile sulla strada. Questa regola rimane applicabile anche se il veicolo tamponato si trovava in posizione irregolare, purché tale posizione fosse comunque prevedibile nel contesto della circolazione stradale. Chi riceve una multa per tamponamento può ricorrere solo se dimostra circostanze eccezionali che lo esonerino dalla responsabilità.