Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/10/2024, n. 27497
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2 c.c., può essere superata dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, come stabilito dall'art. 149, comma 1, del Codice della Strada. Il tamponante ha l'onere di fornire la prova liberatoria dimostrando che il tamponamento è derivato da cause non imputabili a lui, includendo eventuali situazioni in cui il veicolo tamponato si sia configurato come ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo A.A. convenne in giudizio la TUA ASSICURAZIONI e la NORD FRIGO Snc per sentirle condannare al risarcimento dei danni subìti in conseguenza di un sinistro stradale occorso in data 11 agosto 2010 sulla SP n. 81, causato da un furgone Renault Master tg (Omissis), di proprietà della NORD FRIGO, condotto da B.B. ed assicurato dalla Duomo Unione (poi TUA ASSICURAZIONI Spa), fermo sulla corsia percorsa dal A.A. peraltro a cavallo della linea di mezzeria, senza esporre alcuna adeguata segnalazione (triangolo o quattro frecce) che potesse avvisare gli altri veicoli della sua anomala presenza; l'attore espose che, a causa dell'inevitabile impatto tra la propria auto su cui viaggiava, quale terza trasportata, la moglie all'ottavo mese di gravidanza, ed il furgone costituente un ostacolo alla circolazione, la moglie aveva riportato danni, era stata ricoverata, aveva partorito anticipatamente una bambina, la quale era deceduta dopo pochi giorni, sicché egli aveva titolo ad agire per il risarcimento dei danni; il proprietario del furgone e la sua compagnia di assicurazione, nel costituirsi in giudizio, rappresentarono che il sinistro era da imputarsi ad esclusiva responsabilità del tamponante che aveva attinto il furgone nel mentre questi effettuava una manovra di rallentamento omettendo di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva; il CAI sottoscritto dalle parti nell'immediatezza del sinistro dava peraltro conto dell'avvenuto tamponamento; il Tribunale di Sassari, escluso che il tamponamento fosse avvenuto al centro della carreggiata, ritenne il A.A. responsabile del medesimo "non avendo egli tenuto la distanza di sicurezza e la velocità adeguata che gli avrebbe consentito di arrestare la vettura e di non tamponare il furgone che lo precedeva"; a seguito di appello del soccombente la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, con sentenza n. 48 del 5/2/2021, ha rigettato il gravame ritenendo, per quanto ancora di interesse, che in base alle prove raccolte fosse da escludersi che il furgone stazionasse al centro della carreggiata, essendo stata peraltro la ricostruzione dell'appellante resa non nell'immediatezza dei fatti ma solo nell'ambito del giudizio (dopo sei anni), e che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere in via esclusiva al A.A. per non aver egli dato la prova liberatoria della propria responsabilità che potesse vincere la presunzione ex art. 149, comma 1 Codice della Strada di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante; avverso la sentenza A.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; le intimate non svolgono attività difensiva; è stata fissata la trattazione per l'adunanza camerale del 30 maggio 2024, ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.; il ricorrente non ha depositato memorie illustrative; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Motivi della decisione con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 143 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, degli artt. 2727, 2728, 2735, 2967, 2968 c.c. e 115 c.p.c. nella parte in cui disciplina il principio di non contestazione; ad avviso del ricorrente, dato che ai sensi dell'art. 143 D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 il modulo di constatazione amichevole del sinistro, firmato congiuntamente aa entrambi i conducenti, coinvolti consente di presumere, salvo prova contraria della compagnia di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze di tempo, di luogo e con le conseguenze indicate nel modulo, sarebbe rimasta priva di contestazione la circostanza dedotta nel CAI e per l'appunto non contestata, che il furgone si trovasse a cavallo della linea di mezzeria, con la conseguente necessità di cassare la sentenza che aveva, di contro, ritenuto che il furgone non si trovasse al centro della carreggiata e dunque in una posizione anomala rispetto alle condizioni ordinarie di circolazione; il motivo è inammissibile, perché in primis nemmeno indica la motivazione che vorrebbe criticare ed in secondo luogo - se fosse possibile passare al suo esame confrontando quanto deduce con la motivazione - perché è privo di correlazione con essa (il principio di diritto che viene in rilievo è quello a suo tempo enunciato da Cass. n. 359 del 2005 e ribadito, ex muitis, anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 2017, con motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto secondo cui "il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ."); invero, la sentenza ha ampiamente preso posizione sulla questione della linea di mezzeria con riferimento al tenore del CAI (cfr. p. 5: "Pertanto va innanzitutto escluso che il sinistro sia intervenuto in mezzo alla carreggiata. Non lo conferma il teste sentito né può sostenersi che tale circostanza emerga dal disegno contenuto nel CID nel quale la linea su cui le parti avevano disegnato le due auto è da ritenersi indicativa della direzione di marcia dei due veicoli e non della linea di mezzeria della carreggiata, sia perché tratteggiata e non continua sia perché sul grafico è aggiunta la locuzione "direzione C-P" omissis "Conseguentemente in relazione alla condotta di guida dell'appellante rimane il contenuto confessorio del modulo Cid dove lo stesso aveva ammesso di aver tamponato il furgone "procedendo nello stesso senso e nella stessa fila") e, a fronte di tali statuizioni, il motivo se ne disinteressa, così da incorrere, come evidenziato, dell'inammissibilità; con il secondo motivo - violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 140 e 143 D.Lgs. n. 285 del 1992 (anche in relazione all'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.) nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. in quanto la Corte d'Appello avrebbe dovuto applicare, in presenza di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità dei conducenti ai sensi dell'art. 2054, comma 2 c.c.- il ricorrente assume che la corte del merito, in presenza di elementi non univoci per l'attribuzione della responsabilità del sinistro, avrebbe dovuto applicare l'art. 2054, secondo comma c.c. il motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate a proposito del primo motivo e cioè perché non impugna la ratio decidendi: la sentenza si occupa del problema del superamento della presunzione per la condotta dell'altro conducente a pag. 7, come evidenzia il principio di diritto sul tamponamento, che riporta ed in base al quale "In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale" (Cass., 3, n. 8051 del 21/4/2016; Cass., 6-3, n. 21513 del 6/10/2020); conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile; non occorre provvedere sulle spese; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quanto versato per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 30 maggio 2024. Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2024.
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In caso di tamponamento, chi guida il veicolo che colpisce da dietro è presunto responsabile dell'inosservanza della distanza di sicurezza secondo l'articolo 149 del Codice della Strada. Il conducente tamponante deve provare che l'incidente è stato causato da fattori a lui non imputabili, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa prevista per altri tipi di sinistri. Questo principio è fondamentale nei ricorsi contro multa per tamponamento, perché sposta l'onere della prova su chi ha provocato l'urto.
Art. 149
L'articolo 149 del Codice della Strada obbliga i conducenti a mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo che precede tale da garantire l'arresto tempestivo e prevenire collisioni; in specifiche situazioni (sorpasso vietato, macchine sgombraneve) sono fissate distanze minime. Chi viola queste norme rischia una multa da 42 a 173 euro, che può aumentare fino a 344 euro se la violazione causa danno grave ai veicoli, e fino a 1.731 euro se provoca lesioni alle persone.