Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 01/07/2021, n. 18708
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo che: D.F. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Aversa, UnipolSai Assicurazioni, già Milano Assicurazioni, che garantiva il veicolo condotto dai proprietari responsabili del sinistro, De.Ca. e De.Al., per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale verificatosi in Sant'Arpino il 18 ottobre 2006. Si costituiva l'assicuratore eccependo l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il difetto di legittimazione attiva e passiva, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e la nullità della domanda per mancata indicazione delle lesioni subiti, e contestava la determinazione del pregiudizio; il Giudice di pace, con sentenza del 22 agosto 2014, accoglieva la domanda dichiarando la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli nella produzione del sinistro, con condanna della compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni e alla metà delle spese di lite e di consulenza tecnica; avverso tale decisione proponeva appello D.F., davanti al Tribunale di Napoli Nord lamentando l'errato riconoscimento di un concorso di colpa paritario, atteso che la prova testimoniale consentirebbe di attribuire la responsabilità esclusiva al conducente del veicolo antagonista, l'irrilevanza causale del mancato uso delle cinture di sicurezza, l'errata determinazione del danno e la compensazione delle spese di lite. Si costituiva unicamente l'appellata, UnipolSai Assicurazioni S.p.A, chiedendo il rigetto del gravame; il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 29 gennaio 2019 rigettava l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'assicuratore; avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Federico D. sulla base di un motivo. Le parti intimate non svolgono attività processuale. Motivi della decisione che: con il ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 la violazione degli artt. 1227, 2054, 2697, 2727 e 2729 c.c. e art. 149 C.d.S. e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.. I giudici di merito, di primo e secondo grado, non avrebbero individuato il vero motivo della concorsualità declinata in sentenza. In particolare, dell'art. 1227 c.c., comma 1, riguarda la condotta del danneggiato che contribuisce a determinare la lesione iniziale ovvero incide sul rapporto di causalità materiale, mentre la seconda ipotesi riguarda la condotta del creditore che non si attivi per evitare l'aggravarsi della lesione iniziale ovvero influisca sul rapporto di causalità giuridica con il danno. Conseguentemente, dell'art. 1227 c.c., comma 1, impone al giudice di procedere d'ufficio all'indagine sul concorso di colpa del danneggiato, mentre dell'art. 2054 c.c., comma 2, opera soltanto come criterio sussidiario, nel caso di mancanza di prova liberatoria. Orbene, i giudici di merito avrebbero attribuito all'attore una corresponsabilità, sulla base dell'art. 1227 c.c., comma 1, ma senza che ne ricorressero gli elementi fattuali. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto provata la dinamica dell'evento con la conseguenza che doveva ritenersi dimostrata anche la prova liberatoria in ordine alla responsabilità dell'attore nello scontro. Al contrario, la corresponsabilità sarebbe stata collegata alla mancanza di prova del mancato uso delle cinture di sicurezza. Il giudice di appello, senza occuparsi della rilevanza dell'uso delle cinture di sicurezza, avrebbe ritenuto sussistente la corresponsabilità applicando erroneamente l'art. 2054 c.c.. Sotto tale profilo la decisione di appello sarebbe errata, perchè la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di avere usato la normale diligenza con un comportamento esente da colpa e l'art. 149 C.d.S. pone una sorta di presunzione di responsabilità a carico del veicolo tamponante. Davanti al Giudice di pace l'oggetto del giudizio era costituito, non dalla collisione, ma dalla lesione personale subita, per cui il giudice di appello non avrebbe potuto applicare l'art. 2054 c.c. per ridurre i danni derivanti dalla lesione personale. La decisione di primo grado sarebbe frutto di confusione tra le due norme, che avrebbe determinato la formulazione di motivi di appello, a loro volta, non chiari. In ogni caso, in sede di gravame, la compagnia non avrebbe contestato il profilo della responsabilità nella causazione del sinistro. Infine, per completezza, il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente le risultanze istruttorie; Il motivo è fondato. Il ricorrente a pagina 11, censurando la lettura superficiale delle risultanze istruttorie da parte del giudice di appello, evidenzia che, contrariamente alla generica ricostruzione della dinamica operata in quella sede, il teste escusso avrebbe chiaramente precisato che la "Seat urtava con il suo lato anteriore il lato posteriore della Smart". Pertanto il sinistro sarebbe stato necessariamente causato da un tamponamento. Nel caso di specie, afferma ancora il ricorrente, "non può in alcun modo trovare applicazione il criterio sussidiario di cui all'art. 2054 c.c. dovendosi ritenere la presunzione di responsabilità fissata dall'art. 149 C.d.S."; le censure del ricorrente sono fondate, atteso che, effettivamente, dal contenuto della sentenza impugnata (pagina 4) emerge che il teste aveva riferito che il veicolo di proprietà dei convenuti "tamponava" quello condotto dall'attore, pur senza precisare le condotte di guida tenute dai due conducenti dei veicoli durante lo scontro. Ciò non avrebbe consentito al giudicante di ricostruire accuratamente la dinamica al fine di escludere l'ipotesi di corresponsabilità. Ricorrendo all'ipotesi di dubbio istruttorio il giudice di primo grado aveva fatto riferimento alla presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, non avendo l'attore fornito la prova evidente di avere adottato un comportamento esente da ogni profilo di responsabilità; nonostante la formulazione non lineare del motivo del ricorso per cassazione gli elementi addotti dal D. consentono di affermare la violazione dell'art. 2054 c.c. da parte del giudice di appello, norma erroneamente riferita all'ipotesi di tamponamento; deve darsi continuità al costante orientamento di questa Corte secondo cui "ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 149, comma 1, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017, Rv. 644410 - 01); conseguentemente avendo il giudice di appello erroneamente fatto applicazione del parametro sussidiario previsto dall'art. 2054 c.c., comma 2 e del conseguente onere della prova gravante sulle parti (secondo le argomentazioni astrattamente corrette, espresse a pagina 4 e 5 della sentenza impugnata, ma errate in concreto, se riferite all'ipotesi di tamponamento), la decisione va annullata sul punto e il giudice del rinvio dovrà riesaminare le risultanze istruttorie alla luce dei principi espressi da costante giurisprudenza di legittimità, al fine di verificare se il conducente del veicolo tamponante aveva fornito la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione, erano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli Nord in persona di diverso magistrato. Conclusione Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 11 febbraio 2021. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021. Inizio modulo Fine modulo
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Nei tamponamenti, chi urta da dietro presume di aver violato la distanza di sicurezza e non può appellarsi alla presunzione di pari responsabilità prevista dal codice civile: deve provare che l'altro veicolo era un ostacolo anomalo e imprevedibile sulla strada. Questa regola rimane applicabile anche se il veicolo tamponato si trovava in posizione irregolare, purché tale posizione fosse comunque prevedibile nel contesto della circolazione stradale. Chi riceve una multa per tamponamento può ricorrere solo se dimostra circostanze eccezionali che lo esonerino dalla responsabilità.
Art. 149
L'articolo 149 del Codice della Strada obbliga i conducenti a mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo che precede tale da garantire l'arresto tempestivo e prevenire collisioni; in specifiche situazioni (sorpasso vietato, macchine sgombraneve) sono fissate distanze minime. Chi viola queste norme rischia una multa da 42 a 173 euro, che può aumentare fino a 344 euro se la violazione causa danno grave ai veicoli, e fino a 1.731 euro se provoca lesioni alle persone.