Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 03/07/2009, n. 15766
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di circolazione stradale, non è configurabile l'illecito previsto dall'art. 154, comma 6, del codice della strada laddove le carreggiate interessate dall'inversione del senso di marcia del veicolo non siano adiacenti, ma separate da un'area legittimamente transitabile (nel caso di specie, uno spartitraffico adibito a parcheggio) ed il veicolo (al cui conducente si imputa la violazione dell'anzidetto art. 154, comma 6) provenga da quest'ultima.
*
Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione G.G. impugna per cassazione la sentenza 10.5.05 n. 20493 con la quale il G.d.P. di Roma ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato dalla Pol. Municipale del capoluogo il 9.2.04 per violazione dell'art. 154 C.d.S., commi 6 e 7, (invertiva il senso di marcia in prossimità d'intersezione). Parte intimata non svolge attività difensiva. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale, non ravvisando l'evidenza decisoria ritenuta in sede di relazione, conclude chiedendo la trattazione in pubblica udienza. Tale richiesta può essere superata, potendo essere il ricorso direttamente deciso per la sua manifesta fondatezza. Non solo perchè l'inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui dell'art. 375 c.p.c., comma 1, ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Casa. 11.6.05 n. 12384, 3.11.05 n. 21291 SS.UU.); ma, soprattutto perchè questo Collegio va ben oltre la condivisione delle perplessità manifestate dal P.G. sulla relazione, nella quale si è ritenuta l'infondatezza del ricorso con palese erronea valutazione delle circostanze in fatto ed in diritto. La questione di fondo posta dall'originaria opposizione non era, infatti, da ravvisare nel valore probatorio o meno del verbale redatto dagli agenti della Pol. Municipale, che il giudice a quo ha ritenuto insuperabile ex art. 2700 c.c., in difetto di querela di falso, bensì sulla riconducibilità o meno del comportamento posto in essere dall'opponente alla fattispecie regolata dalla norma incriminatrice indicata in verbale. Al qual riguardo gli agenti accertatori hanno commesso un evidente errore nell'interpretazione dell'art. 154 C.d.S., comma 6, mentre il giudice a qua non ha inteso affatto il senso dell'opposizione. Con la quale il ricorrente aveva evidenziato che, la (OMISSIS) componendosi di due corsie divise da un ampio spartitraffico destinato a parcheggio esteso sino all'intersezione con la Via (OMISSIS), la manovra ch'egli aveva posta in essere non era stata d'inversione di marcia in prossimità dell'incrocio, bensì d'uscita dal detto parcheggio. Comportamento che, se pure posto in essere in prossimità dell'intersezione, non integra gli estremi dell'illecito contestato. Se, infatti, l'Ente proprietario della strada predispone un parcheggio al centro di essa esteso sino all'intersezione con altra strada, necessariamente consente che da esso i veicoli possano uscire anche in prossimità della detta intersezione. Ed allora è irrilevante che un veicolo sia uscito dal detto parcheggio dopo una sosta, ovvero vi sia entrato proveniente da una direzione e ne sia uscito imboccando la direzione opposta senza soluzione di continuità, in quanto la norma in esame vieta, nelle situazioni indicatevi, l'inversione del senso di marcia da una carreggiata all'altra laddove queste siano adiacenti, non ove siano separate da uno spazio legittimamente transitabile, come nel caso di spartitraffico adibito a parcheggio; nel qual caso, determinandosi una cesura tra l'uscita dall'una carreggiata e l'accesso all'altra in ragione del transito su spazio posto al di fuori d'entrambe, un comportamento sanzionabile può individuarsi ove sia posta in essere una violazione del comma 1, lett. a) e b), o del comma 3, lett. c), del medesimo art. 154 C.d.S., mentre non può evidentemente trovare applicazione il sesto comma, la cui violazione è stata, quindi, erroneamente contestata all'opponente. Tanto più ove si consideri che l'uscita dal parcheggio avviene in retromarcia con vista posteriore, quindi in situazione di maggior pericolo per la circolazione che non il transito sul parcheggio con entrata da una carreggiata ed uscita sull'altra, manovra che avviene, per contro, con vista frontale. Il ricorso va, pertanto, accolto, il comportamento posto in essere dall'opponente non costituendo l'illecito contestatogli; l'impugnata sentenza va, di conseguenza, annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa in questa sede ex art. 384 c.p.c., con accoglimento dell'originaria opposizione ed annullamento del verbale opposto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione ed annulla il verbale opposto; condanna l'intimato Comune di Roma alle spese che liquida, quanto al giudizio di merito, in Euro 100,00, per esborsi ed Euro 500,00, per diritti ed onorari, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 200,00, per esborsi ed Euro 400,00, per onorari, oltre ad accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2009
Hai ricevuto una multa per questo motivo? Puoi valutarla gratis in pochi minuti con faccio ricorso.
Valuta la tua multaDocumenti correlati
Giudice di pace Milano, 12/06/2017, n. 5039
Chi circola in rotatoria deve assicurarsi di non creare pericolo agli altri conducenti e segnalare con anticipo le proprie intenzioni, seguendo l'articolo 154 del Codice della Strada. Durante la marcia in rotatoria non serve mantenere l'indicatore di direzione acceso, ma è obbligatorio moderare la velocità e rispettare le norme di prudenza. Questo principio è utile nei ricorsi quando il conducente multato sostiene di aver agito correttamente all'interno di una rotatoria.
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27/10/2011, n. 22406
Quando un veicolo inverte il senso di marcia e viene tamponato, non può essere contestata al conducente tamponante la violazione della distanza di sicurezza, poiché la responsabilità ricade interamente su chi ha omesso di dare la precedenza. Questo principio esclude la concorrenza di due violazioni simultanee del Codice della Strada in simili situazioni. La sentenza è rilevante per chi riceve una multa per distanza di sicurezza in caso di tamponamento e può dimostrare che il veicolo davanti aveva invertito il senso di marcia.
Art. 154
L'articolo 154 del Codice della Strada disciplina le manovre dei veicoli (cambio corsia, svolta, retromarcia, inversione di marcia) imponendo al conducente di accertarsi di non creare pericolo, di segnalare con anticipo usando gli indicatori luminosi e di mantenere la corretta posizione sulla carreggiata. Chi viola queste regole rischia una multa da 42 a 173 euro, mentre l'inversione di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi comporta sanzioni più severe da 87 a 344 euro. È importante conoscere questi obblighi se contestati perché determinano se la manovra era effettivamente illegittima o se il verbale può essere impugnato per carenza di prove.