Giudice di pace Milano, 12/06/2017, n. 5039
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di circolazione stradale chi percorre una rotatoria deve osservare l'applicazione dell'art. 154 CdS, il cui comma 1 prescrive che tutti i conducenti, prima di effettuare una manovra, devono preventivamente assicurarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri conducenti, e segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. In ogni caso l'anello della rotatoria è assimilato ad un tronco stradale munito di diramazioni; durante la marcia su di esso, dunque, non è necessario mantenere la segnalazione dell'indicatore sinistro; è invece necessario moderare la velocità ai sensi dell'art. 141, comma 3 e 4, e attenersi alle prescrizioni dettate dall'art 154.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, la A.F.F. snc, conveniva in giudizio U. - U.C. e G.V. affinché, accertata la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda introduttiva, quest'ultimi sentissero pronunciare nei propri confronti le conclusioni ivi formulate. Costituitasi in giudizio la convenuta UCI, dichiarata la contumacia di G.V., non ammesse le prove richieste dalle parti, precisate dalle parti le conclusioni come di seguito formulate, all'udienza del 31/03/2017 la causa veniva trattenuta a sentenza. Motivi della decisione Si asserisce in atto di citazione che in data 07/07/2015, in S., via P., il veicolo tg. (...) di proprietà di P.M., veniva coinvolto in un sinistro stradale con un automezzo immatricolato estero, tg. (...) di proprietà della convenuta G.V.. A dire dell'attrice, il conducente del veicolo estero percorreva la corsia interna rotatoria e, decidendo di spostarsi sulla corsia più esterna, non s'avvedeva del sopraggiungente veicolo tg. (...) (che stava regolarmente transitando lungo la corsia esterna della rotatoria) entrando in collisione con esso. La P.M., dopo aver fatto ricoverare il veicolo incidentato presso la carrozzeria attrice, cedeva irrevocabilmente a quest'ultima il credito risarcitorio sorto in ragione del sinistro sopra descritto. Ritenendo addebitabile al veicolo estero l'esclusiva responsabilità del sinistro "de quo", la cessionaria del credito (l'odierna attrice) correttamente avanzava la propria richiesta risarcitoria alla convenuta UCI, stante l'immatricolazione estera del veicolo antagonista. Quest'ultima, ritenuta sussistente una responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti dei veicoli in occasione del sinistro in esame, liquidava all'attrice la somma di Euro 1.675,00, comprensiva di Euro 280,00 a titolo di spese legali stragiudiziali. L'attrice quantifica il danno patrimoniale patito, detratto l'acconto già ricevuto, (costituito dal costo di riparazione del veicolo, traino, fermo tecnico ed onorari stragiudiziali) in complessivi Euro 3.240,00. La convenuta UCI, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la nullità della notificazione della citazione alla convenuta V.G., nonché il "difetto di legittimazione dell'attrice per violazione di norme imperative in materia bancaria" (cfr pag.6 comparsa di costituzione). Dato atto che la convenuta ha rinunciato alla prima eccezione (memoria del 23/02/17 pag.1), deve rilevarsi come la seconda eccezione sia infondata. A dire della convenuta la cessione del credito in oggetto sarebbe nulla in quanto, ai sensi dell'art.106 t.u.b. e dell'art.3 D.M. n. 29 del 2009, tale attività avrebbe natura "finanziaria" e come tale riservata ai soli intermediari iscritti nell'apposito albo tenuto dalla B.D. e da questa autorizzati. Senza entrare nel merito delle questioni giuridiche sottese a tale eccezione, deve preliminarmente rilevarsi come presupposto per poter qualificare "attività finanziaria" l'acquisto di un credito è necessario che l'attività venga svolta in modo continuativo e sistematico. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dalla convenuta, la quale si è limitata ad affermare apoditticamente e senza in alcun modo argomentare che "la qualità in capo dell'attrice di cessionario abituale di crediti derivanti da sinistri stradali è un dato oggettivo ed inconfutabile che si evince dai documenti citati", (cfr comparsa di costituzione pag-6). Per il giudicante i documenti prodotti, e che attengono ad una sola cessione di credito (quella in oggetto), non sono sufficienti per consentire un approfondimento nell'analisi dell'eccezione di parte convenuta. Nel merito, la domanda attrice formulata nei confronti della convenuta ai sensi degli artt. 126 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 209 del 2005 è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice, ed in particolare dal rapporto n.141/2015/1 redatto in data 07/07/2015 dalla Polizia Locale di Segrate, (all.10 fasc. attrice) è emersa certa la circostanza che all'interno della rotonda di via C./via P., in data 07/07/2.015 si è verificato un sinistro tra i veicoli tg.(...) (immatricolato francese) ed il veicolo tg. (...), la cui responsabilità è addebitabile in via esclusiva al conducente del primo veicolo il quale, percorrendo la corsia interna della rotatoria, per imboccare l'uscita posta alla destra direzione Pioltello, tagliava la strada al sopraggiungente veicolo immatricolato italiano, il quale stava percorrendo regolarmente la corsia più esterna della rotatoria. Che la responsabilità sia addebitabile esclusivamente al conducente del veicolo estero, si deduce agevolmente dalle stesse dichiarazioni da quest'ultimo rese alla Polizia Locale nell'immediatezza del fatto; con quelle dichiarazioni il conducente estero affermava che: "Imboccavo la rotonda mantenendo la corsia di sinistra e con l'intenzione di dirigermi verso Pioltello. Stavo quasi per uscire dalla rotonda quando dalla corsia di destra notavo un'autovettura O. che aveva la mia stessa provenienza svoltare a sinistra con l'intenzione di rimanere all'interno della rotonda senza azionare l'indicatore di direzione". Da queste dichiarazioni (dichiarazioni rese a due pubblici ufficiali) si evince in modo evidente che il soggetto dichiarante ha correttamente descritto la dinamica degli eventi dei quali si è resa protagonista, ma abbia negligentemente errato nell'adottare le regole di condotta e prudenziali che devono caratterizzare la marcia all'interno di una rotatoria. Chi percorre una rotatoria, infatti, deve osservare l'applicazione dell'art. 154 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992, il cui comma 1 prescrive che tutti i conducenti, prima di effettuare una manovra, devono preventivamente assicurarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri conducenti, e segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. In ogni caso l'anello della rotatoria è assimilato ad un tronco stradale munito di diramazioni; durante la marcia su di esso, dunque, non è necessario mantenere la segnalazione dell'indicatore sinistro; è invece necessario moderare la velocità ai sensi dell'art. 141, ce. 3 e 4, e attenersi alle prescrizioni dettate dall'art. 154. (parere prot. (...) del 19/01/2011, il Ministero). Nel caso di specie, il veicolo estero si è spostato dall'interno verso l'esterno per imboccare l'uscita verso Pioltello, non solo senza segnalare la propria intenzione, ma soprattutto senza avvedersi del veicolo italiano transitante lungo la corsia esterna il quale, correttamente, procedeva sena aver attivato l'indicatore di direzione. In conclusione deve ritenersi certa ed esclusiva, la responsabilità del veicolo estero nella causazione del sinistro "de quo" ed il conseguente obbligo risarcitorio a carico della convenuta UCi ai sensi dell'art.126 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 209 del 2005. Con riferimento all'entità dei danni patiti dal veicolo immatricolato in Italia, deve rilevarsi quanto segue. Non v'è dubbio che il sinistro "de quo", abbia provocato danni al veicolo tg. (...) di proprietà di P.M.; la sussistenza di tali danni, infatti, è stata accertata dagli stessi verbalizzanti (cfr Rapporto cit. pag.1),e la loro particolare gravità deve altresì dedursi dalla circostanza che il veicolo è stato trainato da un carro attrezzi, in quanto non marciante. Tuttavia il documento prodotto dall'attrice, costituito dal preventivo di riparazione del veicolo "de quo", non può costituire prova certa dell'entità del danno patito e dell'effettivo costo della riparazione, soprattutto in quanto è atto di esclusiva formazione unilaterale, redatto dal soggetto cessionario del credito risarcitorio che, in ragione della propria attività imprenditoriale di autocarrozziere, potrebbe eseguire i lavori di riparazione in economia. In ragione dei danni patiti dal veicolo, così come descritti dai verbalizzanti e come descritti nello stesso preventivo della convenuta (documento che è stato contestato dalla convenuta in ordine agli importi e non anche in ordine alla descrizione dei danni riportati dal veicolo), gli stessi vengono stimati in via equitativa in complessivi Euro 2.200,00 (Iva esclusa), ai quali devono aggiungersi Euro 150,00 (iva esclusa) per fermo tecnico del veicolo protrattosi per giorni 3 (tre), nonché Euro 300,00 (iva esclusa) per il recupero del veicolo. Le spese per l'assistenza legale stragiudiziale non può essere riconosciuta in quanto non sussiste prova che questa sia stata sostenuta dall'attrice. Complessivamente, pertanto, il danno patito dall'attrice ammonta ad ad Euro 2.650,00 (iva esclusa). Tenuto conto dell'acconto pagato di Euro 1.675,00, la convenuta è tenuta a pagare il residuo di Euro 975,00. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attrice e condanna U. - U.C., P.Iva (...), con sede in M., c.so S. n.39, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare a A.F.F. snc, P.iva (...), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in C. (L., la somma di Euro 975,00, oltre alle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in Euro 825,00 di cui Euro 125,00 per spese esenti, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa. Conclusione Così deciso in Milano, il 5 aprile 2017. Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2017.
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