Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27/10/2011, n. 22406
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In materia di circolazione stradale, ove un veicolo ne tamponi un altro che si sia immesso sulla sua carreggiata previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui agli artt. 154 e 149 cod. strada. Infatti, se il conducente del veicolo che ha invertito il proprio senso di marcia abbia omesso di dare la precedenza al veicolo sopraggiungente, così incorrendo nella violazione dell'art. 154 cod. strada, non è configurabile a carico del conducente di quest'ultimo veicolo la violazione dell'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, di cui all'art. 149 cod. strada. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 04/11/2005)
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo 1. Il tribunale di Roma rigettò e con sentenza del 2005 la corte d'appello ha accolto (quanto al danno alla salute, liquidato in Euro 1.625,66, oltre gli interessi dalla data della sentenza) la domanda risarcitoria di H.K., a seguito dello scontro tra il motoveicolo sul quale viaggiava e l'autovettura condotta d F. F. (o F.), che aveva effettuato una manovra di conversione ad U sulla (OMISSIS). 2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il K., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Milano Assicurazioni, che propone ricorso incidentale basato su un unico motivo. Gli altri intimati non hanno ha svolto attività difensiva. La Milano Assicurazioni ha depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione 1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza. 2.- Il tribunale ha ritenuto che la responsabilità fosse da ascrivere interamente al K., conducente del motoveicolo, per avere quegli tamponato la vettura quando la stessa aveva già completato la manovra di inversione del senso di marcia. La corte d'appello, all'opposto, ha dedotto dall' avvenuta contestazione alla F. della violazione di cui all'art. 154 C.d.S., che ella non avesse dato la precedenza al sopraggiungente motociclo, così ascrivendole l'esclusiva responsabilità dell'accaduto. 3.- Se ne duole col ricorso incidentale - il cui esame è logicamente preliminare - la F. che, deducendo violazione di norme di diritto ed ogni tipo di vizio della motivazione, pone in rilievo come al conducente del motociclo fosse stata contestata la violazione di cui all'art. 149 C.d.S. (mancato rispetto della distanza di sicurezza), della quale la corte d'appello non aveva tenuto conto alcuno. 3.1.- Il motivo è infondato. Se un veicolo ne tampona un altro che si sia immesso sulla sua strada previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui gli artt. 154 e 149 C.d.S. Se il conducente del secondo (nella specie dell'autovettura) abbia omesso di dare la precedenza a quello che sopraggiungeva, cosi incorrendo nella violazione dell'art. 154 C.d.S., non è configurabile il mancato rispetto della distanza di sicurezza, di cui all'art. 149 C.d.S., da parte del conducente del veicolo sopraggiungente. La corte d'appello, con apprezzamento di fatto sorretto da motivazione congrua, ha ritenuto che la vettura non avesse dato la precedenza al motociclo ed ha adottato la decisione logicamente consequenziale. 4.- Del ricorso principale è fondato solo il primo motivo (violazione degli, artt. 2059, 2054 e 1226 c.c.) giacchè la corte d'appello ha inspiegabilmente omesso di liquidare la componente psichica (sofferenza morale soggettiva) del danno non patrimoniale da lesioni personali patito dal K.. E' invece infondato il secondo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto), volta che la corte d'appello non ha liquidato il danno riportato dal mezzo per l'incertezza, in fatto, sull'entità degli stessi; e non già per un errore di diritto sulla portata o sul contenuto di una disposizione normativa. Nè è dedotto un vizio della motivazione sull'apprezzamento del fatto. 5.- Conclusivamente, rigettato il ricorso incidentale ed il secondo motivo del ricorso principale, all'accoglimento del primo motivo può far seguito la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., col riconoscimento al K., sulla scorta delle tabelle comunemente applicate, di ulteriori Euro 541,88, pari un terzo della somma liquidata per danno alla salute, oltre agli interessi da computarsi secondo le modalità già fissate dalla corte d'appello. 6.- La solo parziale fondatezza del ricorso induce a compensare per la metà le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione e, decidendo nel merito, condanna i soccombenti in secondo grado a pagare ad H.K. l'ulteriore somma di Euro 541,88, oltre agli interessi dalla data della sentenza d'appello, ed a rimborsargli la metà delle spese processuali del giudizio di cassazione, che in tale frazione si liquidano in Euro 500, di cui 400 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Conclusione Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011
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