Cass. pen., Sez. IV, 24/03/2022, n. 22492

I principi di diritto espressi dalla sentenza.

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Tribunale Torre Annunziata, Sentenza, 17/10/2025, n. 1819

Un conducente fermato con tasso alcolemico di 0,85 g/l (appena superiore al limite penale di 0,8 g/l) è stato assolto dal reato di guida in stato di ebbrezza perché il fatto è stato riconosciuto di particolare tenuità. Il giudice ha applicato l'articolo 131-bis del Codice penale, considerando sia il minimo superamento della soglia legale sia l'assenza di precedenti penali dell'imputato. Questa decisione è rilevante per chi contesta una multa per ubriachezza: dimostrare un tasso alcolemico solo leggermente superiore al limite e l'assenza di abitudini criminali può giustificare l'esclusione della punibilità.

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Giudice di pace Rimini, 18/07/2024

Il reflusso gastroesofageo può causare un falso positivo nel test dell'etilometro, in particolare quando il valore rilevato supera di poco la soglia consentita e il soggetto presenta documentata patologia gastrica. La sentenza stabilisce che non si può escludere l'influenza di questa patologia sul risultato dello strumento, soprattutto in assenza di sintomi specifici di ebbrezza. Questo principio è rilevante per chi ricorre contro una multa per guida in stato di ebbrezza e può provare, con consulenza medica, di soffrire di reflusso gastrico.

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L'accertamento del tasso alcolemico in ospedale è possibile solo se il conducente è coinvolto in un incidente stradale E ha effettive necessità mediche di cure; non è legittimo richiederlo solo per raccogliere prove. Se manca uno di questi due requisiti, il rifiuto del conducente non costituisce reato e la richiesta della polizia è illegittima.