Tribunale Verona, 28/12/2022, n. 3047
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di accertamento tecnico con etilometro per comprovare lo stato di ebbrezza, l'esito dell'esame effettuato per mezzo di di un'apparecchiatura della quale non è stata rinnovata l'omologazione, non possono ritenersi "sufficientemente accurati ai fini di un accertamento di responsabilità penale dell'imputato". Né, nel caso di specie, detto accertamento può essere sopperito dalle valutazioni degli Agenti che, intervenuti nella immediatezza del fatto, abbiano rilevato come l'imputato avesse il "classico alito vinoso, la parlantina e anche l'equilibro" propri di persona sotto l'effetto di alcol. Infatti, si tratta di sintomi astrattamente compatibili con lo stato di shock dovuto all'incidente stradale e che non possono fondare da soli la responsabilità penale.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo Con decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna del 24.09.2021, (...) veniva chiamato a rispondere del reato di guida in stato di ebrezza a lui contestato in epigrafe. All'udienza del 16.02.2022, tenutasi avanti al Giudice onorario Dott. P.L., revocato il decreto penale, dichiarata l'assenza dell'imputato, aperto il dibattimento ed ammessi i mezzi di prova, rinviava all'udienza del 04.04.2022 per l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti avanti allo scrivente in cui, stante l'assenza dei testi, il processo veniva rinviato al giorno 09.05.2022 in cui veniva assunta la testimonianza del teste dell'accusa Carabiniere Scelto (...) la difesa dell'imputato depositava Libretto Metrologico dell'Etilometro utilizzato per gli accertamenti, ed il processo veniva rinviato al giorno 30.05.2022 in cui veniva assunta la testimonianza del teste della difesa M.G., al cui esito veniva depositata elaborato peritale relativo al modello di etilometro usato dagli agenti per gli accertamenti che hanno portato l'imputato a processo" all'esito veniva chiusa l'istruttoria, l'udienza veniva aggiornata ad oggi per la discussione, in cui prendevano parola le parti, le quali concludevano nei termini meglio precisati in premessa. Il Giudice si ritirava in camera di consiglio e dava successiva lettura del dispositivo della sentenza. Motivi della decisione La compiuta istruttoria dibattimentale non ha fornito elementi certi e chiari dai quali si desume la responsabilità dell'odierno giudicabile in ordine al reato a lui addebitato. In proposito importanti sono sia la documentazione acquisita e sia le dichiarazioni rese dai testi nel corso della loro audizione. Osservato come in data 10.11.2019, in Valeggio Sul Mincio, l' imputato, identificato e avvisato lo stesso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, veniva sottoposto ad accertamenti tecnici con etilometro 7110, marca "MKIII" i cui risultati sono quelli indicati nel capo di imputazione: "prima prova etilometrica ore 02,09 tasso pari a g/l 2,13 e seconda prova alcolimetrica ore 02,17 tasso pari a g/l 2,13", rilevato come i valori riportati sono provati dagli scontrini dimessi nel fascicolo del Giudice. Rilevante e assorbente, ad avviso di questo Giudice, è la circostanza evidenziata dal teste della difesa, M.G. all'udienza del 30.05.2022 il quale, all'esito dell'esame del libretto dell'etilometro utilizzato dagli agenti per accertare la violazione dell'imputato (e dimesso dalla difesa nel fascicolo del Giudice), ha rilevato come nell'anno 2007 è avvenuta la sostituzione integrale del software dell'apparecchio e che, tuttavia, non si è provveduto a rinnovare l'omologazione dello stesso (cfr. verbale stenotipia pag. Il); per tale ragione, e nello specifico caso in esame, i risultati dell'etilometro non possono dirsi sufficientemente accurati ai fini di un accertamento di responsabilità penale dell'imputato; quanto agli accertamenti svolti personalmente dagli Agenti intervenuti sul luogo del sinistro, va osservato come il ricordo del teste (...) notava che persona era sotto l'effetto di alcol e rilevava l'avvenuta assunzione di alcol " dal classico alito vinoso, la parlantina e anche l'equilibrio"; anche tali accertamenti non appaiono sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità penale in capo all'imputato, in particolare se si considera che lo stesso era stato coinvolto da poco (seppure quale autore) in un sinistro stradale; pertanto (...) dovrà essere assolto stante la mancanza di prova sufficiente in ordine alla sussistenza del fatto per cui è processo. P.Q.M. Visto l'art. 530 II co. c.p.p., ASSOLVE dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Visto l'art. 544 c.p.p.; pone in giorni 45 il termine per il deposito della sentenza. Conclusione Così deciso in Verona, il 14 novembre 2022. Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2022.
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