Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 04/03/2025, n. 24614
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
Nel caso in cui le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi, dovrà prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso, in ossequio al principio del favor rei.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo 1. A.A., per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il 7 dicembre 2023 dal Tribunale di Locri in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che disponeva la revoca della patente di guida. 2. Il ricorso consta di due motivi: 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale confermato la sentenza impugnata anche rispetto alla disposta revoca della patente di guida, nonostante la seconda misurazione avesse dato un esito pari a 1,32 g/l e, quindi, inferiore al limite di 1,50 g/l previsto dall'art. 186, comma 2, D.Lgs. 285/1992; 2.2. Con il secondo motivo, si deduce mancanza, contraddittorietà, e manifesta illogicità della motivazione che non si confronta in alcun modo con le censure che sono state poste con il terzo motivo di appello, limitandosi a denunciare principi e massime giurisprudenziali inconferenti rispetto ai rilievi critici mossi dall'appellante. Con l'atto di appello, infatti, non si contestava la validità della cosiddetta curva di (Omissis) ma la circostanza che, in presenza di due misurazioni dall'esito difforme, si sarebbe dovuto fare riferimento a quella che aveva dato i valori più bassi. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente alla disposta revoca della patente di guida. Motivi della decisione 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. È errato l'assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui, sul presupposto che possono essere diverse le variabili che influenzano l'assorbimento e lo smaltimento dell'alcool nell'organismo, deve essere considerato, quale tasso alcolemico rilevante, quello rilevato dalla prima (pari ad 1,56 g/l) delle due misurazioni effettuate. In realtà, la stessa disciplina legale (art. 379 reg. cod. strada) - che prevede due misure "concordanti" del tasso alcolemico in un breve periodo, al fine di assicurare che l'esito della rilevazione risulti affidabile, considerato anche che l'indagine viene compiuta attraverso uno strumento tecnico - svolge un ruolo di garanzia, essendo intesa ad evitare che errori dell'apparato o comunque fisiologiche oscillazioni nell'esito della procedura di misurazione possano erroneamente condurre all'affermazione di responsabilità, o comunque risolversi in senso deteriore per l'imputato. Ne consegue che, nel caso in cui le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi, come avvenuto nella fattispecie, dovrà prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso, in ossequio al principio del favor rei (cfr. Sez. 4, n. 20064 del 2010, non mass.)- Nel caso di specie, peraltro, l'ipotesi di reato contestata all'imputato è la lett. b) dell'art. 186 cod. strada, perché il tasso alcolemico rilevato alla seconda misurazione era inferiore a 1,5 g/l. Ne deriva che non avrebbe dovuto disporsi la revoca della patente, ma la sospensione della stessa. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Deve essere dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Conclusione Così deciso il 4 marzo 2025 Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2025
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