Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 23/10/2025, n. 37794
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In caso di accertamento del tasso alcolemico effettuato su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria, è indispensabile che la polizia giudiziaria avverta personalmente la persona sottoposta a indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Tale compito non può essere delegato al personale sanitario, in quanto gli avvertimenti riservati alle disposizioni di rito devono essere formulati direttamente dalla polizia giudiziaria.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa il 18/03/2024 dal Tribunale di Bergamo, con la quale A.A. era stato giudicato responsabile del reato previsto dall'art.186, commi 2, lett.c)(e commi 2-bis e 2-sexies, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e condannato - previa concessione delle circostanze attenuanti generiche giudicate equivalenti all'aggravante di cui al comma 2-bis e operata la riduzione con riferimento all'altra aggravante, non bilanciabile -alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1.333,00 di ammenda, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione e con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, osservando che gli operanti erano intervenuti alle ore 2,30 del 31/07/2021, nei pressi del Comune di Zogno, accertando che si era verificato un sinistro stradale coinvolgente una vettura e una motocicletta, il cui conducente si era allontanato dal posto e che era poi stato identificato nell'odierno imputato, il quale - al momento dell'identificazione medesima -si presentava in evidente stato di alterazione alcolica e che era poi risultato positivo alla rilevazione dell'etanolo e dei cannabinoidi con un tasso alcolemico pari a 2,10 g/l. La Corte ha quindi rigettato il motivo inerente alla dedotta mancanza di prova in ordine all'effettuazione dell'avvertimento previsto dall'art. 114, disp. att., cod. proc. pen., sulla base delle argomentazioni in punto di fatto contenute nella sentenza di primo grado e risultando l'avvenuto adempimento di tale onere sulla scorta del verbale prodotto nel giudizio, confermando la sentenza impugnata anche con riferimento ai motivi inerenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.s.. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione A.A. tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178, 348, 356, 530 e 114, disp. att., cod. proc. pen.. Ha dedotto che, sulla base degli atti, vi era il non superabile dubbio sul fatto che l'imputato fosse stato previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art.114, disp. att., cod. proc. pen.; ha osservato che, nella copia del modulo rilasciato all'imputato in ospedale nell'immediatezza dei fatti, non risultava barrata né la rinuncia a farsi assistere da un difensore né la nomina di un° difensore stesso e che lo stesso modulo era stato modificato ex post, esponendo altresì come il modulo risultasse comunque privo di sottoscrizione ; osservando, altresì, come emergesse dagli atti che i relativi avvertimenti fossero stati effettuati dal personale sanitario e non dalla Polizia giudiziaria, vertendosi invece nell'ambito di adempimenti non delegabili da quest'ultima. Con il secondo motivo ha dedotto l'omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.186, comma 2-bis, C.d.s.. Ha dedotto che il sinistro stradale era da porre in rapporto causale con le sole condizioni della sede stradale e, quindi, privo di connessione con lo stato di ebbrezza alcolica. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo e va invece rigettato in ordine al secondo motivo. 2. Con il primo motivo di impugnazione, la difesa del ricorrente ha dedotto la complessiva violazione delle garanzie difensive dell'imputato in specifico collegamento con il disposto dell'art.114, disp. att., cod. proc. pen. che impone, in ordine agli atti previsti dall'art.356 in correlazione con l'art.354 cod. proc. pen., che la polizia giudiziaria debba avvertire la persona sottoposta a indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il motivo è fondato. 3. In riferimento alle argomentazioni contenute nel motivo di ricorso, va fatto riferimento ai principi espressi da questa Corte in Sez. 4, n. 6277 del 23/01/2025, Ciselli, Rv. 287595. Nella parte motiva di tale sentenza era stato preliminarmente precisato che - sulla base di un orientamento già precedentemente consolidato e richiamato dal giudice di primo grado - qualora l'accertamento del tasso alcolemico avvenga nel diverso contesto delle cure approntate dal personale sanitario della struttura, presso la quale il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro venga condotto, seguendo un protocollo che ha fini ben più ampi di quello esclusivo dell'accertamento del tasso di concentrazione alcolica, si verterebbe in attività non finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e che nulla avrebbe a che vedere con l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, cosicché non sussisterebbe alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (cfr. sez. 4 n. 53293 del 27/09/2016, Scuri, Rv. 268690; Sez. 6 n. 43894 del 13/09/2016, Virdis, Rv. 268505). Tale orientamento, peraltro, deve essere letto alla luce della più recente interpretazione in base alla quale la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi (Sez. 4, n. 40807 del 04/07/2019, Pignataro, Rv. 277621; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Ellera, Rv. 275281; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 278676); dovendosi quindi concludere che sussista comunque la necessità dell'avviso quando, come nel caso di specie, la richiesta del relativo accertamento sia stata operata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art.186, comma 5, C.d.s.. 4. Deve quindi rilevarsi che l'argomentazione difensiva inerente alla non delegabilità, da parte della polizia giudiziaria, del potere di procedere all'avviso suddetto, è fondata. Dovendosi, in particolare, prendere le mosse dal riferimento al combinato disposto costituito dalle norme speciali contenute negli artt. 186, commi quarto e quinto, C.d.s.; comma quinto ai sensi del quale "Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate". Il tutto da valutare in rapporto alla specifica disposizione processuale contenuta nell'art.348, comma 4, cod. proc. pen., in forza della quale "la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa od a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera". Ne consegue che - pacificamente e sulla base del predetto quadro normativo - la polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorché la persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità con riferimento alle condotte descritte dall'art. 186 C.d.S., sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, può anche decidere, anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l'esame (splramgttìeo, ma di delegare l'accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto; personale sanitario la cui fonte di legittimazione, quale soggetto incaricato di pubblico ufficio, si trova quindi direttamente fissata dal complesso delle predette disposizioni, 5. Tematica, però, del tutto differente - e tanto in relazione all'effettivo punto di doglianza sollevato dal ricorrente - è quell$ relativo all'individuazione dell'autorità deputata a eseguire lo specifico avvertimento previsto dall'art. 114 disp. att., cod. proc. pen. A tale proposito, questa Corte non ignora la sussistenza di precedenti giurisprudenziali - da intendersi implicitamente richiamati nella sentenza di primo grado - nel cui ambito è stato ritenuto che l'avviso previsto dall'art.114, disp. att., cod. proc. pen. possa essere dato anche dal personale sanitario richiesto, essendosi ritenuto che esso non necessiti di formule sacramentali, ma debba essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto; enunciandosi, in tali contesti e come ritenuto dal giudice di primo grado, che il personale sanitario agirebbe come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria (cfr. Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016, dep. 2017, Tolazzi, Rv. 268885; Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 271935, in motivazione). Tale conclusione deve però ritenersi formulata in sede di espressione di obiter dictum e non può condizionare la risoluzione del problema in esame. In riferimento al quale - anche riallacciandosi al disposto dell'art.348 cod. proc. pen. - deve invece ritenersi (condividendosi il principio di diritto enunciato nella citata Sez. 4, n. 6277 del 23/01/2025, Ciselli, Rv. 287595) che, nell'ambito delle operazioni delegabili ad ausiliari ed espressamente limitate a quelle prevedenti "specifiche competenze tecniche" non rientrino gli atti e gli avvertimenti riservati dalle disposizioni di rito alla polizia giudiziaria tra cui, in particolare, quelli conseguenti al compimento degli atti urgenti previsti dall'art.356 cod. proc. pen.. Ne consegue che, anche nel caso in cui l'accertamento del tasso alcolemico venga effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate, rimane riservato alla Polizia giudiziaria l'onere di formulare lo specifico avvertimento previsto dall'art.114, disp. att., cod. proc. pen.. Sul punto, può altresì essere citato un ulteriore precedente di questa Corte (Sez. 3, n. 10400 del 11/02/2021, De Biasio, Rv. 281565), in cui è stato ritenuto - in parte motiva - che il legislatore ha previsto l'avviso di cui all'art. 114 cit. soltanto in relazione agli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen. in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria, elemento logico dal quale può quindi trarsi la conclusione che, in presenza di un atto con vocazione probatoria (quale l'accertamento alcolimetrico in questione), non possa configurarsi la possibilità di delegare all'ausiliario la formulazione dell'avviso. K l Conseguendo che, nel caso di specie, alcuna equipollenza poteva essere attribuita alla formulazione dell'avvertimento operata, di fatto, dal personale sanitario. Tale principio appare ancora più strettamente pertinente al caso di specie nel quale - sulla base della lettura degli atti emergente dalle stesse sentenze di merito - vi era stato un previo contatto tra l'imputato e la polizia giudiziaria, la quale aveva anche provveduto ad accertare la positività dello stesso all'etanolo prima di richiedere l'intervento del personale medico. A ciò dovendosi aggiungere che, nella fattispecie concreta in esame, lo stesso giudice di primo grado ha dato atto della circostanza per cui non risultasse neanche la prova documentale della formulazione del relativo avviso da parte del personale sanitario; ciò in quanto, nella copia del "consenso informato" consegnata all'imputato non risultava neanche barrata la casella relativa alla rinuncia alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 6. Occorre quindi esaminare il profilo attinente alla patologia processuale derivante dall'omissione suddetta. A tale proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il principio - cui si ritiene, in questa sede, di dover dare continuità - in forza del quale l'omissione dell'avviso dà luogo a una nullità a regime intermedio, con la conseguenza che la stessa può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023). Questo Collegio non ignora che sussistono precedenti decisioni nell'ambito delle quali è stato rilevato che quando - come nella fattispecie in esame - il giudizio sia stato celebrato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere rilevata d'ufficio vada individuato nell'adozione del decreto medesimo e quello entro il quale invece può essere dedotta dalla parte vada individuato nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso (Sez. 4, n. 58379 del 12/12/2018, Perin, Rv. 274953; Sez. 4, n. 40809 del 04/07/2019, Viotto, Rv. 277622). Deve peraltro aderirsi al diverso orientamento che ha specificamente ritenuto che, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte vada individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione e l'art. 180 non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione (Sez. 4, n. 33795 del 17/05/2019, Venditto, Rv. 276675; Sez. 4, n. 52085 del 10/12/2019, Soffiato, Rv. 277511; Sez. 4, n. 21552 del. 29/04/2021, Garbin, Rv. 281333; mentre a diversa fattispecie concreta si riferisce il precedente espresso da Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv. 282245, attinente alla differente ipotesi in cui l'atto di opposizione al decreto penale sia stato accompagnato dalla richiesta di celebrazione del giudizio secondo le forme del rito abbreviato, con conseguente sanatoria della relativa nullità, in quanto non patologica). D'altra parte, a sostegno della predetta conclusione, militano argomenti sistematici inerenti alla qualificazione dell'atto di opposizione a decreto penale di condanna; il quale, pur essendo prevalentemente inquadrato nel genus delle impugnazioni, in quanto espressivo di dissenso rispetto alla condanna inflitta, non è però idoneo a introdurre specifici profili di doglianza rispetto alla medesima ma ha la sola funzione di trasferire la cognizione della regiudicanda un secondo giudice, tanto che non e necessaria l'esposizione dei correlativi motivi sottesi all'opposizione stessa, qualificandosi quindi - specificamente e unicamente - come strumento integralmente devolutivo della materia del contendere. 7. Rapportando i predetti principi alla fattispecie in esame, va rilevato che - dopo la proposizione dell'atto di opposizione e la conseguente instaurazione del giudizio secondo le forme del rito immediato - il difensore del ricorrente aveva tempestivamente eccepito, in sede di prima udienza, la nullità dell'accertamento alcolemico derivante dalla mancanza dell'avviso previsto dall'art.114, disp. att., cod. proc. pen. Ne consegue che il relativo accertamento, attesa la sussistenza di una nullità non sanata, non poteva essere utilizzato dai giudici di merito ai fini della decisione. 8. In ragione della fondatezza del primo motivo di ricorso (che assorbe, sul piano logico, l'esame del secondo e subordinato motivo) e della conseguente nullità degli esiti del prelievo effettuato presso il nosocomio, la sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia; la quale dovrà valutare, alla luce degli atti, l'eventuale sussistenza di indici sintomatici - ulteriori rispetto al predetto accertamento - ritenuti eventualmente idonei per configurare la fattispecie ascritta. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia. Conclusione Così deciso il 23 ottobre 2025. Depositato in cancelleria il 20 novembre 2025.
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