Art. 188
Testo dell'articolo
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide 1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
- 2.I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
- 3.I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
- 4.Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
- 5.Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
Art. 188-bis 1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento. 2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento. 3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2, o ne fa uso improprio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344. 4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.
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Giudice di pace Palermo, Sez. VIII, Sent., 22/02/2011
Chi parcheggia in zone vietate con un valido contrassegno per disabili non commette violazione se non è provato un grave intralcio o pericolo alla circolazione: la legge riconosce questa facoltà come legittima protezione dei diritti costituzionali alla salute e alla libertà di movimento. In assenza di tale prova nel verbale, il conducente può far annullare la multa ricorrendo in base a questo principio giurisprudenziale.
Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 07/07/2022) 03/08/2022, n. 24015
Il contrassegno invalidi, che permette la circolazione e la sosta in zone a traffico limitato, è valido su tutto il territorio nazionale e non solo nel Comune che lo ha rilasciato, perché appartiene alla persona disabile come tale. I Comuni non possono subordinare questo diritto a comunicazioni preventive aggiuntive non previste dalla legge. Chi riceve una multa per sosta in zona protetta pur avendo un contrassegno invalidi valido può ricorrere facendo valere questo principio.
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Per usufruire dei posti auto riservati ai disabili, è obbligatorio esporre il contrassegno invalidi in originale e non è ammissibile l'uso di fotocopie, anche se in attesa di rinnovo, poiché ciò facilita i controlli e previene gli abusi. La Cassazione ha confermato che chi parcheggia senza il pass originale è passibile di multa, indipendentemente dal motivo della sua assenza. Inoltre, il contrassegno non esonera dal pagamento in zone a sosta a pagamento quando non ci sono posti riservati disponibili, salvo quanto previsto dalle normative introdotte successivamente al 1° gennaio 2022.