Strisce blu
1) Hai pagato il posteggio ma la ricevuta non era visibile in macchina? Puoi fare ricorso allegando il ticket relativo alla sosta che certifica il pagamento effettuato. 2) Hai sostato oltre l’orario pagato? La legge prevede la tolleranza del 10% della durata della sosta pagata (se ho pagato un’ora ho 6 minuti di tolleranza). 3) Hai ricevuto la multa mentre stavi andando a pagare? Chiaramente la multa è contestabile; è previsto un margine di 15 minuti per pagare la sosta. 4) Il parchimetro era lontano o non accettava pagamenti elettronici (carta di credito, bancomat)? Il parchimetro può trovarsi anche in una via adiacente, ma non oltre. Se non accetta pagamenti elettronici la multa può essere contestata se si forniscono prove concrete sull’impossibilità di cambiare i soldi (notte, negozi chiusi, altro) e di aver fatto “tutto il possibile” per osservare il pagamento. 5) Non c’erano posteggi gratuiti nelle immediate vicinanze? Questo è un motivo un po’ delicato ma possibile qualora non ci siano nelle zone vicine posteggi gratuiti e qualora l’area del parcheggio non rientri nella zona A ex art. 7, comma 8 CdS [LINK norma]. L’utente deve allegare le prove dell’assenza dei posteggi liberi nelle vicinanze.
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9 documenti collegati
Giudice di pace Orbetello, Sentenza, 10/02/2011
La multa per sosta senza pagamento del parcometro deve essere annullata se il verbale cita erroneamente la norma generale sulla sosta invece di quella specifica che regola i parcometri. Il giudice ha stabilito che l'amministrazione deve indicare con precisione la disposizione violata, altrimenti la sanzione è illegittima. Questo principio protegge chi riceve una multa redatta in modo vago o impreciso sulla normativa applicata.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 23/07/2020, n. 15678
Quando un Comune istituisce parcheggi a pagamento, deve riservare un'area adeguata per il parcheggio gratuito; spetta all'amministrazione provare di avere adottato i provvedimenti necessari o di essere esentata da questo obbligo per particolari motivi urbanistici. Chi riceve una multa per sosta può contestarla proprio se il Comune non dimostra di aver rispettato questo obbligo di riservare spazi liberi.
Cassazione civile sez. II, 04/10/2011, n. 20308
La mancata attivazione del parchimetro nelle aree di parcheggio a pagamento è una violazione dell'articolo 157 del Codice della Strada ed è sanzionata autonomamente, indipendentemente dalla durata della sosta. L'articolo 7, comma 15, non disciplina questa prima violazione, ma regola solo l'aumento della sanzione se la violazione si protrae nel tempo. Chi riceve una multa per mancata attivazione del parchimetro può utilizzare questa sentenza per dimostrare che la corretta norma applicabile è l'articolo 157, comma 8.
Giudice di pace Novara, Sentenza, 01/07/2008, n. 877
Nei parcheggi a pagamento o con sosta limitata nel tempo, il conducente deve esporre chiaramente l'orario di inizio della sosta, ma la legge non prevede tempi specifici per procurarsi lo scontrino presso la macchinetta. Chi si allontana per qualche metro per ritirare il biglietto non commette infrazione e non può essere sanzionato, in quanto il comportamento è ragionevole e necessario per ottemperare all'obbligo di segnalazione.
Giudice di pace Perugia, Sentenza, 31/05/2023, n. 318
Dimenticare il tagliando di sosta sulle strisce blu non espone automaticamente a una multa, poiché la mancata esibizione del tagliando non equivale all'assenza di un vero titolo di parcheggio. Questo principio è importante per chi riceve una contravvenzione per mancanza di tagliando, poiché l'Amministrazione deve provare l'effettiva violazione e non può presumere l'infrazione dalla semplice mancanza di esposizione. Chi riceve una multa per questo motivo può quindi contestarla dimostrando che aveva regolarmente pagato la sosta.
Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 10/07/2024) 12/07/2024, n. 19244
Gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico possono accertare violazioni di sosta solo nelle aree loro affidate in concessione e sulle corsie riservate al trasporto pubblico, non in tutto il territorio comunale come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Milano. Questa sentenza di cassazione annulla le multa irrogate al di fuori di tali ambiti, stabilendo un principio importante per chi riceve sanzioni di sosta contestate da personale di aziende di trasporto. Chi riceve una multa da un ispettore ATM o simile può ricorrere verificando se la sosta è avvenuta effettivamente nelle zone in cui quell'azienda ha competenza.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 15/02/2024, n. 4187
Quando la sosta è limitata o regolamentata, la multa può essere ripetuta solo al termine di ogni fascia oraria (ad esempio, entro le 20:00), non moltiplicata per ogni ora di superamento del pagamento effettuato. Questo principio, confermato dalla Cassazione, evita che una sosta prolungata di poche ore generi multiple sanzioni basate sulle singole ore eccedenti. Chi ha ricevuto multe ripetute per superamento dell'orario in una stessa giornata può dunque contestare l'eccesso di sanzioni.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 23/07/2024, n. 20293
Quando il Comune istituisce parcheggi a pagamento, deve riservare aree gratuite vicine, a meno che non si trovi in zona storica (zona A) o in aree con particolari problemi di traffico. Per escludere l'obbligo di parcheggi gratuiti in zone con esigenze di traffico, il Comune deve provare e motivare la sussistenza di quelle esigenze; senza questa prova documentata, il cittadino può fare ricorso e ottenere l'annullamento della multa. Chi contesta una sanzione per sosta a pagamento può quindi chiedere al giudice di verificare se il Comune ha correttamente giustificato l'assenza di posti liberi.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 16/12/2021) 07/01/2022, n. 277
Nelle sanzioni per sosta senza pagamento, è sufficiente provare la violazione formale della norma; spetta al trasgressore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per rispettarla, non all'Amministrazione. L'assenza di monete o l'incompatibilità dei pagamenti non esentano automaticamente dalla multa senza prova concreta di diligenza massima. Le valutazioni di fatto del giudice di merito su questi aspetti non possono essere contestate in cassazione, limitando così i ricorsi basati su difficoltà pratiche di pagamento.