Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 16/12/2021) 07/01/2022, n. 277
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il semplice accertamento della condotta vietata (ad esempio, la sosta senza pagamento della tariffa) è sufficiente a integrare l’elemento oggettivo della fattispecie. L’onere della prova che la violazione sia stata commessa senza colpa o con la diligente osservanza della legge grava sul trasgressore e non sull’Amministrazione, che deve solo dimostrare la violazione formale. Di conseguenza, la mancata disponibilità di strumenti di pagamento compatibili o la mancanza di monete da parte del conducente non esime automaticamente dalla sanzione, salvo prova concreta che egli abbia fatto “tutto il possibile” per rispettare la norma. Le valutazioni di fatto del giudice di merito, che accertano l’inosservanza della norma e la mancanza di buona fede, non sono sindacabili in sede di legittimità.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo Con ricorso al Giudice di Pace di Firenze A.R., proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Firenze a seguito del ricorso presentato avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada, per aver lasciato la propria vettura in sosta, in area a pagamento, senza corrispondere la prescritta tariffa. Con sentenza n. 2824/2017 il Giudice di Pace rigettava il ricorso. L'appello interposto dall' A. avverso la decisione di prima istanza è stato rigettato dal Tribunale di Firenze con la sentenza impugnata, n. 3072/2019. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.R., affidandosi a due motivi. La Prefettura, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Motivi della decisione Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.. Inammissibilità del ricorso. A.R. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Firenze contro una ordinanza ingiunzione emessa dalla locale Prefettura a fronte di una contravvenzione all'obbligo di pagamento della tariffa per la sosta di un veicolo sulla pubblica via. Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile il ricorso. L'odierno ricorrente interponeva appello, che veniva respinto dal Tribunale di Firenze con la sentenza oggi impugnata, con la quale veniva accertata l'effettiva violazione della norma del codice della strada, da parte del trasgressore, e la mancanza della prova della buona fede del medesimo. Il ricorso, proposto dall' A. per la cassazione di detta decisione, è articolato in due motivi, con i quali si deduce la violazione o falsa applicazione di plurime norme di legge, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ad avviso del ricorrente, la circostanza che i parchimetri predisposti dal Comune di Firenze per il pagamento della tariffa di sosta non accettassero banconote o carte di credito, unitamente al fatto che egli non aveva monete con sè al momento del fatto contestatogli, avrebbe legittimato la sosta del suo veicolo anche in difetto di adempimento dell'obbligo di pagamento della relativa tariffa. I due motivi, che meritano di essere trattati congiuntamente, sono inammissibili poichè, come correttamente accennato dal Tribunale, in materia di sanzioni amministrative vige il principio per cui è sufficiente la prova della condotta commissiva od omissiva contemplata dalla norma, dovendosi - in tal caso - presumere la sussistenza dell'elemento oggettivo in capo al trasgressore (cfr. sul punto, ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 10508 del 06/10/1995, Rv. 494184 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26306 del 07/11/2017, non massimata). L'onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto "tutto il possibile per osservare la legge", cosicchè "nessun rimprovero possa essergli mosso", rimane a carico dell'agente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16320 del 12/07/2010, Rv. 614381; conf. Cass. Sez. 62, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015, Rv. 636814; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019, Rv. 656323). Il quale nel caso di specie non lo ha assolto, secondo la valutazione in punto di fatto svolta dal giudice di merito, non utilmente sindacabile in questa sede posto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)". Il Collegio condivide la proposta del relatore. Non risultano depositate memorie. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva della parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto. Conclusione Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 dicembre 2021. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2022
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