Titolo: Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13/07/2026, n. 23122
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di accertamento dei limiti di velocità mediante dispositivi automatici (Autovelox) senza contestazione immediata, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade sulle quali è consentito il rilevamento a distanza è sindacabile dal giudice ordinario sotto il profilo della legittimità, e può essere disapplicato ove includa tratti viari privi dei requisiti strutturali minimi richiesti dall’art. 2 CdS per la relativa classificazione (nella specie: “strada extraurbana secondaria”).
Testo della sentenza
La controversia trae origine dall'opposizione proposta da A.A. avverso otto verbali elevati dalla Polizia Municipale del Comune di Montalcino per violazione dei limiti di velocità con riferimento al limite di 50 km/h, ex art. 142, comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, "CdS'), rilevata in data 06.10.2020 mediante dispositivo fisso di rilevazione elettronica della velocità (Autovelox) installato su strada secondaria extraurbana (S.P. n. 14 "Traversa dei Monti", al km 51+520 dir. Grosseto-Montalcino), previa autorizzazione mediante decreto emesso dal Prefetto di Siena. Il Giudice di Pace di Siena aveva accolto l'opposizione, annullando i verbali di contestazione. Avverso tale decisione ha proposto appello il Comune di Montalcino innanzi al Tribunale di Siena, sostenendo che il tratto stradale interessato dovesse qualificarsi come strada extraurbana secondaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. C), CdS, con conseguente legittimità del decreto prefettizio n. 27800 del 12/11/2014 autorizzativo dell'installazione dell'Autovelox. Il Tribunale adito - con sentenza n. 41/2023 - ha rigettato l'appello muovendo dal principio secondo cui, in tema di accertamento differito delle violazioni dei limiti di velocità mediante Autovelox, l'orientamento maggioritario della Corte di cassazione è nel senso per cui il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade sulle quali è consentito il rilevamento automatico della velocità senza contestazione immediata è sindacabile dal giudice ordinario sotto il profilo della legittimità, ove il Prefetto abbia incluso strade non riconducibili alle categorie tassativamente previste dalla legge. In particolare, il Tribunale ha valorizzato il limite derivante dall'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, nella formulazione applicabile al menzionato decreto prefettizio del 2014, non potendo applicarsi al caso di specie (come invece sostenuto dall'appellante) la nuova formulazione dell'art. 4 D.L. n. 121/2002, atteso che non risulta sopravvenuto un nuovo decreto prefettizio ivi previsto. Osservava il secondo giudice che tale disposizione consentiva l'installazione dei dispositivi automatici, senza obbligo di contestazione immediata, solo sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché - previa individuazione prefettizia - sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento. La questione decisiva veniva individuata nella qualificazione della S.P. n. 14 come strada extraurbana secondaria. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. C CdS tale categoria presuppone una strada ad unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia e con banchine; sul punto, il Tribunale riteneva che, nella specie, mancava proprio tale requisito strutturale, poiché dalle immagini prodotte dallo stesso Comune risultava che, in più punti della S.P. 14 e, in particolare, in prossimità dell'Autovelox, la banchina era di dimensioni estremamente ridotte o addirittura inesistente, non consentiva né la sosta di emergenza dei veicoli né il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza. Il Tribunale precisava, altresì, che la verifica dei requisiti strutturali deve riguardare la strada nella sua complessiva conformazione e non soltanto il punto di materiale collocazione dell'apparecchiatura di rilevamento, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento deve riguardare le caratteristiche complessive della strada autorizzata dal Prefetto. Da tale premessa il giudice ha tratto la conseguenza che la strada in questione, non possedendo i requisiti minimi per essere ricondotta alle categorie A, B, C o D dell'art. 2 CdS, doveva essere qualificata, in via residuale, come strada locale di tipo F; categoria che, nella disciplina applicabile al decreto prefettizio del 2014, non era richiamata dall'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 e per la quale permaneva, dunque, la regola della contestazione immediata. In definitiva, il decreto prefettizio n. 27800 del 12/11/2014, nella parte in cui aveva autorizzato la collocazione dell'Autovelox sulla S.P. 14 "Traversa dei Monti", km 51+520, è stato ritenuto illegittimo, perché adottato in violazione dei presupposti normativi allora vigenti, e conseguentemente disapplicato dal giudice ordinario. 2. Avverso la suddetta pronuncia il Comune di Montalcino propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo illustrato da memoria. Resiste con controricorso A.A.. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 157, 158 e 190 CdS, in relazione all'art. 4 D.L. n. 121/2002 e agli artt. 200 e 201 CdS, nonché all'art. 49, comma 5-undecies D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11/9/2020 n. 120 (art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ.). Il Comune di Montalcino censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della disciplina del codice della strada in tema di classificazione delle strade e di legittima installazione di dispositivi fissi di rilevazione della velocità senza contestazione immediata. La doglianza investe, in particolare, l'affermazione del Tribunale di Siena secondo la quale il tratto della S.P. 14 ove transitava il sanzionato e dove era collocato l'Autovelox non sarebbe qualificabile come "strada extraurbana secondaria" per difetto di una banchina idonea ad assolvere anche la funzione di sosta di emergenza. Il Comune ricorrente deduce che il giudice di merito avrebbe erroneamente valorizzato il requisito dimensionale e funzionale della banchina (passaggio dei pedoni e sosta di emergenza). Si sostiene, in diritto, che la nozione di banchina non impone una larghezza minima inderogabile, né richiede che essa sia idonea alla sosta di emergenza dei veicoli. A fondamento di tale assunto si richiama l'art. 3 CdS, che definisce la banchina come la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata e gli elementi longitudinali esterni, nonché l'art. 141 Reg. esec. cod. strada, relativo alle strisce di margine della carreggiata. Da tale quadro normativo, confermato dagli artt. 157, 158 e 190 CdS, il Comune ricorrente trae la conclusione che la banchina sia spazio esterno alla carreggiata, non destinato alla circolazione veicolare, ma al transito dei pedoni, sicché, in assenza di una prescrizione normativa di larghezza minima, sarebbe sufficiente la sua idoneità al passaggio pedonale. Il ricorso contrappone alla lettura seguita dal Tribunale di Siena un diverso indirizzo di legittimità (Cass. Sez. 2, n. 8934 del 29/03/2019 e Cass. Sez. 2, n. 21604 del 28/07/2021), che non attribuisce nella destinazione ordinaria della banchina la sosta dei veicoli, neppure d'emergenza, e che l'eventuale uso occasionale per soste emergenziali non ne muti la destinazione propria, ossia di sicurezza del transito pedonale e di delimitazione della carreggiata Il Comune contesta anche la riconduzione del tratto stradale alla categoria residuale della "strada locale" di cui all'art. 2, lett. F), CdS, evidenziando come non sussistano i presupposti per la qualificazione della strada in questione né quale "strada locale" né quale "itinerario ciclopedonale". Da ultimo, il ricorso censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la rilevanza dell'art. 49, comma 5-undecies, del D.L. n. 76 del 2020, convertito dalla L. n. 120 del 2020, che ha modificato l'art. 4, comma 1, D.L. n. 120 del 2002. Il Comune sostiene che tale disposizione, entrata in vigore dal 15.09.2020, ossia prima delle violazioni dell'ottobre 2020, avrebbe esteso l'utilizzabilità dei dispositivi di rilevamento a distanza a tutte le tipologie di strade e sarebbe stata introdotta proprio per superare le incertezze applicative pregresse, senza necessità di un nuovo decreto prefettizio antecedente alle infrazioni. 1.1. Il motivo non può trovare accoglimento. Occorre premettere che il sistema delineato dal CdS è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l'arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3701 del 15/02/2011). In particolare, il CdS - con la previsione di cui all'art. 201, comma 1-bis - ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione al codice della strada mediante la postazione di un Autovelox esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade devono presentare per potersi qualificare come tali (art. 2, commi 2 e 3, lett. A, B, C e D; ex multis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 412 dell'08/01/2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21894 del 02/08/2024, Rv. 672177 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22627 del 26/07/2023, Rv. 668568 - 01). 1.2. Nel caso di specie, la questione controversa attiene all'interpretazione della norma classificatoria della tipologia di strada ove è stata commessa l'infrazione, qualificata dal decreto prefettizio quale "strada secondaria extraurbana" (art. 2, comma 3 lett. C, CdS), per stabilire quali siano i requisiti strutturali indefettibili che il percorso stradale deve presentare per poter essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato, nel ricorso degli altri presupposti che l'art. 4 D.L. n. 121 del 2002 affida alla valutazione della stessa Pubblica Amministrazione. Sul tema, questa Corte ha ribadito in più occasioni che: il provvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, debitamente citato nel verbale di contestazione a pena di carenza di motivazione (ex multis: Cass. n. 412 del 2025, cit.; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 21603 del 28/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10918 del 26/04/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24758 del 05/11/2020), deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, non potendo il Prefetto fare riferimento, mediante un'interpretazione estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dal codice della strada; è necessario che l'esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada extraurbana come secondaria interessi tutta la strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto di essa in prossimità del posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità; per banchina deve considerarsi uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, la cui dimensione è determinata con D.M. prot. 6782 del 05.11.2001 e ss.mm., in 1 mt per i tronchi stradali già esistenti e 1,50 per la costruzione dei nuovi (cfr., sebbene con riferimento alle strade urbane a scorrimento: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019, Rv. 654339 - 01; conf., ex multis: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1347 del 17/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1805 del 20/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22872 del 27/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022, Rv. 664613 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15827 del 17/05/2022; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10326 del 29/05/2020). Riguardo all'applicazione al caso concreto della nuova versione dell'art. 4 D.L. n. 121 del 2002, come modificato dall'art. 49, comma 5-undecies, del D.L. n. 76 del 2020, convertito dalla L. n. 120 del 2020, già vigente all'epoca della contestazione della violazione a A.A., non ha pregio quanto affermato in ricorso in merito alla mancata richiesta di alcun nuovo atto di "alta amministrazione": come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata, infatti, la norma menzionata richiede che siano individuate con apposito decreto del prefetto, ai sensi del comma 2 della medesima norma, le tipologie di strada ai fini dell'installazione dei dispositivi fissi su strade diverse da autostrade e strade extraurbane principali. Nel caso di specie, però, tale decreto prefettizio non era stato ancora emanato ai sensi della nuova disposizione, al tempo in cui l'infrazione era stata commessa. Da quanto sopra deriva che una banchina di ridottissima larghezza - come quella insistente sulla strada extraurbana secondaria "Traversa dei Monti" nel Comune di Montalcino - non può considerarsi idonea a svolgere le riportate funzioni né, in generale, risponde alle caratteristiche imposte dal codice della strada, ragion per cui la sua mancata conformazione a tali caratteristiche comporta l'insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione di "strada extraurbana secondaria", dovendo perciò considerarsi illegittimo il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada extraurbana che non abbia tutte le caratteristiche "minime" della "strada extraurbana secondaria", in base alla definizione recata dal comma 2, lett. C, del citato art. 2 CdS. 1.3. Il Collegio rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro. 1.000,00 per compensi, oltre ad Euro. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, IVA e CPA. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2026. Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2026.
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