Art. 185
Testo dell'articolo
- 1.I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
- 2.La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
- 3.Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
- 4.E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
- 5.Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
- 6.Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.
- 7.Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
- 8.Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.
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T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 04/04/2024, n. 281
Gli autocaravan non possono essere sottoposti a regolamentazioni discriminatorie rispetto agli altri veicoli: l'articolo 185 del Codice della Strada impone che siano soggetti alla stessa disciplina di circolazione e divieti applicabili a tutti i veicoli. I divieti di transito per autocaravan devono essere supportati da documentazione tecnica oggettiva e verificabile, non da valutazioni generiche: in questo caso, il comune non aveva dati sui flussi di traffico né rilievi specifici della strada. Un divieto permanente rivolto solo agli autocaravan, mentre altri veicoli di dimensioni uguali o superiori potevano circolare, risulta irragionevole e discriminatorio, perciò annullabile.
Cons. Stato, Sez. V, 15/04/2025, n. 3235
Gli autocaravan, pur dovendo rispettare le stesse regole degli altri veicoli secondo l'articolo 185 del Codice della Strada, possono comunque essere soggetti a divieti specifici di transito quando le loro caratteristiche peculiari (maggiore ingombro e minore agilità) comportano rischi concreti per la sicurezza stradale e l'accessibilità ai mezzi di soccorso. Un'amministrazione comunale può quindi vietare il transito a questi mezzi in strade particolarmente critiche, come quelle sterrate e strette, senza che ciò costituisca discriminazione illegittima, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato.