Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 29/03/2022, n. 10062
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
Massima 1In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge; in particolare, per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare (come dare la precedenza a chi viene da destra), è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non già una forma di pubblicità - notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce.
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# Tirolo: T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. I, Sent., 20/05/2021, n. 161
Massima 2Non è legittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione si limita a fare menzione dell'infrazione contestata (omessa precedenza), la cui natura, peraltro, in assenza di un supporto motivazionale minimo, non appare di per sé sola in grado di giustificare i dubbi circa la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica idonea per la detenzione della patente di guida
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione Considerato che il ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Funzionario P.O. del Servizio motorizzazione civile regionale - -OMISSIS-della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha disposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 128, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la revisione della patente di guida di cui è titolare, mediante nuovo esame teorico-pratico di idoneità alla guida, in considerazione dei dubbi sulla persistenza in capo al medesimo dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente emersi in seguito e/o a causa dell'incidente in cui è rimasto coinvolto ovvero in quanto "il giorno 29/10/2020 nel centro abitato di -OMISSIS-alla guida di autovettura, giunto ad intersezione stradale si fermava brevemente allo STOP e ripartiva senza avvedersi del sopraggiungere di motociclo con il quale collideva"; Considerato che ne denuncia l'illegittimità per i seguenti motivi di diritto: 1. "Violazione di legge: art. 3 L. n. 241 del 1990, in relazione all'omessa o insufficiente motivazione circa la perdita dei requisiti di idoneità. Mancato accertamento della violazione di cui all'art. 145 C.d.S.", con cui deduce che la motivazione del provvedimento impugnato è solo apparente, risolvendosi nello stigma attribuito alla sua condotta di guida ovvero nel ritenerlo responsabile di non aver rispettato i canoni di massima prudenza in prossimità di un'intersezione stradale con obbligo di fermarsi e dare la precedenza, sebbene egli non abbia violato l'obbligo di fermarsi allo stop e, dunque, non abbia dimostrato alcuna inidoneità tecnica alla guida; 2. "Violazione di legge: artt. 22 e ss. e 10-I co. lett. a) L. n. 241 del 1990; artt. 3 e 24 Cost. - eccesso di potere: per violazione dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Istanza ex art. 116 c.p.a.", con cui lamenta che la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio - -OMISSIS-non ha, ancora, evaso l'istanza di accesso agli atti inviata alla stessa via pec in data 22.03.21. Ha, quindi, formulato istanza ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. per l'annullamento del silenzio serbato dalla Regione intimata sulla sua istanza, nonché chiesto che, previo accertamento del suo diritto ad ottenere l'accesso documentale richiesto, venga ordinato alla Regione medesima di esibire i documenti richiesti e tutti gli atti presupposti e connessi, con particolare riferimento agli atti endo-procedimentali, altrimenti non conoscibili; Considerato che la Regione intimata si è costituita per resistere al ricorso e contestarne la fondatezza, invocando, con diffuse argomentazioni, la sua reiezione e quella della preliminare istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, dando, pur tuttavia, atto che con la nota dd. 19.4.2021, prot. n. -OMISSIS-ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti ex adverso avanzata; Considerato che l'affare è stato chiamato all'odierna udienza camerale, celebrata in via telematica come assentito dall'art. 25, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificato dall'art. 1, comma 17, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 e da ultimo dall'art. 6, comma 1, lett. e), D.L. 1 aprile 2021, n. 44, mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, e discusso da remoto, giusta decreto del Presidente di questo Tribunale n. 60 in data 6 maggio 2021 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, applicabile alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, in forza di quanto stabilito dalla norma su indicata. E' stato, quindi, introitato per la decisione; Ritenuto, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., dato che ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 2020, come da ultimo modificato, nel periodo dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021 "… gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del cod. proc. amm., omesso ogni avviso", fermo restando che, nel caso specifico, le parti, presenti da remoto, sono state comunque notiziate di un tanto; Ritenuto, inoltre, che la causa è matura per la decisione in base agli atti di difesa sin qui dimessi e che le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili nelle ipotesi di cui all'art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 cod. proc. amm. inevitabilmente rinvia; Ritenuto che il ricorso merita di essere accolto; Ritenuta, in effetti, carente la motivazione addotta a sostegno della disposta revisione della patente di guida del ricorrente, dato che la stessa reca unicamente la descrizione dell'incidente occorso (peraltro, riportando solo parzialmente quanto emerge dalla segnalazione di incidente stradale del Corpo di Polizia Locale del-OMISSIS-assunta a supporto motivazionale), che non s'appalesa, però, di per sé immediatamente espressiva delle ragioni che hanno fatto sorgere dubbi sulla persistenza nel ricorrente medesimo dell'idoneità tecnica alla guida; Ritenuto, infatti, che, oltre a costituire circostanza pacifica che il ricorrente, giunto ad intersezione stradale, si è fermato allo STOP e solo successivamente è ripartito, non viene data alcuna evidenza che, ai fini dell'individuazione e dell'apprezzamento degli elementi in grado di giustificare l'adozione della misura qui contestata, sia stata adeguatamente presa in considerazione l'effettiva dinamica dell'incidente, per come ritraibile dalla segnalazione poc'anzi indicata e dalla documentazione ad essa allegata; Ritenuto, invero, che dalla documentazione in atti emerge, tra l'altro, che il conducente del motoveicolo coinvolto nell'incidente ha impattato sulla parte anteriore del lato destro dell'autoveicolo condotto dall'odierno ricorrente, che quest'ultimo era in quel momento all'altezza della linea di mezzeria (n.d.r. dalle fotografie in atti è agevole rilevare che la ruota anteriore destra dell'autoveicolo aveva superato di solo pochi centimetri la linea di mezzeria) e soprattutto che al primo è stata contestata la violazione dell'art. 143, commi 1 e 13, del Codice della strada, in quanto, sulla scorta degli "ulteriori accertamenti sul sistema di videosorveglianza che ha ripreso il sinistro stradale", è stato appurato che "(…) mentre percorreva la via -OMISSIS-, circolava senza mantenersi sulla parte destra della carreggiata in prossimità del margine destro. Nello specifico circolava in prossimità della linea di mezzeria. (…)" e ciò anche trascurando di considerare le (lunghe) tracce di frenatura lasciate dal motoveicolo sull'asfalto; Ritenuto che l'art. 128, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di cui è stata fatta applicazione nel caso specifico, laddove stabilisce che "Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. (…)", rende, però, evidente che l'ampia discrezionalità che compete all'Amministrazione in siffatta ipotesi va declinata nel puntuale rispetto dell'obbligo motivazionale sancito dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990, al fine di rendere intellegibili al destinatario del provvedimento le valutazioni effettuate e consentire al medesimo di apprezzare la ragionevolezza della decisione assunta; Ritenuto che in questi termini si è reiteratamente espressa la giurisprudenza, che, anche in un recente analogo precedente, ha, per l'appunto, osservato che "considerata la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione della patente di guida (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3338), ai fini della valutazione del dubbio sul pieno possesso dei requisiti di idoneità fisica psichica e tecnica che legittima il provvedimento, è necessaria la presenza di una motivazione approfondita al riguardo" (ex multis C.d.S., sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 44); Ritenuto che è stato anche affermato che "è illegittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione si limita a fare menzione dell'infrazione contestata (omessa precedenza), la cui natura, peraltro, in assenza di un supporto motivazionale minimo, non appare di per sé sola in grado di giustificare i dubbi circa la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica (Consiglio di Stato sez. VI 1 settembre 2009 n. 5116)" (C.d.S., sez. IV, 3 ottobre 2018, n.5682); Ritenuto, come già evidenziato, che, nel caso di specie, il provvedimento di revisione della patente di guida (così come, del resto, anche la comunicazione di avvio del procedimento) non indica elementi che rendono evidenti le ragioni per cui la completa ed effettiva dinamica dell'incidente avrebbe fatto sorgere dubbi sulla sussistenza delle capacità tecniche del ricorrente; Ritenuto che, come già evidenziato, risulta, infatti, pacificamente riconosciuto che il medesimo si è fermato allo STOP, ma è stata, pur tuttavia, stigmatizzata la circostanza che egli sia poi ripartito senza avvedersi del sopraggiungere del motociclista, senza tenere, però, minimamente conto di eventuali concause, tra cui anche il fatto che, nonostante la visuale all'intersezione risulta "normalmente" ostruita dalle vetture parcheggiate negli stalli assentiti dall'Amministrazione comunale e appositamente delimitati, l'intersezione stessa non è presidiata da un impianto semaforico e, da quanto si riesce a cogliere dalla documentazione fotografica, lo specchio parabolico installato di fronte ad essa parrebbe inadeguatamente orientato ovvero tale da non assolvere alla funzione di agevolare l'immissione sulla via -OMISSIS- di chi proviene dalla parte della -OMISSIS-da cui proveniva l'odierno ricorrente; Ritenuto, in definitiva, che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il ricorso va accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato; Ritenuto che sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla particolarità della questione sottoposta allo scrutinio del Tribunale; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la revisione della patente di guida impugnata. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Conclusione Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, celebrata in via telematica mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati: Oria Settesoldi, Presidente Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore Luca Emanuele Ricci, Referendario
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