Cass. civ., Sez. VI - 2, 11/05/2017, n. 11702
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
Il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto odi precedenza. Tali criteri trovano applicazione anche nella ipotesi di luce gialla.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione V.N. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro la Prefettura di Bergamo, che resiste con controricorso, lamentando che il Tribunale di Bergamo ha rigettato il suo appello confermando, sia pure con integrazione della motivazione, la sentenza del GP relativa a prosecuzione della marcia nonostante la luce semaforica gialla. Il tribunale ha statuito che il verbale fa prova fino a querela di falso dei fatti attestati e liberamente valutabile su ogni altro elemento ed era pacifico che la parte aveva proseguito la marcia nonostante la luce gialla. La ricorrente denunzia 1) violazione di norme di diritto in relazione all'art. 2700 c.c.; 2) violazione di norme di diritto in relazione all'art. 2697 c.c.. Le censure non sono risolutive rispetto ad una sentenza che ha statuito che la ricorrente aveva la possibilità di fermarsi in condizioni di sicurezza tanto che i verbalizzanti che la precedevano si erano fermati. Questa Corte non ignora che il riferimento al tempo psicotecnico per arrestare il veicolo al momento dell'accensione della luce gialla vale in relazione alla velocità del veicolo e non contravviene alla regola che in prossimità di un semaforo e/o di un qualsiasi incrocio bisogna moderare la velocità in base alle normali regole di comune prudenza. L'orientamento di questo Supremo Collegio è costante in ordine alla individuazione dei tempi di durata della luce gialla ed è stato recentemente confermato con la riaffermazione del principio che la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.7.2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, sicchè un intervallo superiore deve senz'altro ritenersi congruo (Cass. 1.9.2014 n. 18470, etc). Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorchè segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio. L'osservanza di questa condotta è applicazione del più generale principio secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio (artt. 140, 141, 145 cds) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto odi precedenza (Cass. 21.7.2006 n. 16768). Questi criteri, richiamati ed applicati in caso di attraversamento di un incrocio con semaforo verde, valgono a fortiori nella ipotesi di luce gialla. Donde il rigetto del ricorso con condanna alle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese in Euro 800 per compensi e dà atto della sussistenza ex dpr 115/2002 dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Conclusione Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017
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