Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 01/10/2025, n. 26521
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di violazioni del codice della strada per il superamento del limite di velocità, l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non omologato è illegittimo, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può essere equiparata, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo 1. con ricorso in appello, A.A. impugnava la sentenza n. 134/2021 del Giudice di Pace di Pescara con la quale era stata rigettata l'opposizione di esso ricorrente avverso il verbale di accertamento della Polizia municipale del Comune di Bussi sul Tirino in ordine alla violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., per aver percorso la SS 153, alla velocità di 88,40 km orari, superiore al prescritto il limite di 70 Km orari, come accertato a mezzo apparecchiatura VELOCAR RED E SPEED (matr. 317) installata in postazione fissa. Il Tribunale di Pescara rigettava l'appello con sentenza n. 1547/2021, confermando la legittimità della pronuncia di primo grado con la quale era stato affermato - per quanto ancora interessa - che l'accertamento dell'indicata infrazione era avvenuto con la citata apparecchiatura elettronica approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti senza che fosse stata necessaria l'omologazione del Ministero dello Sviluppo Economico, posto che quest'ultima, in base all' art. 192 del regolamento del codice della strada, era da ritenersi necessaria solo per il caso di dispositivi dei quali il medesimo regolamento stabilisse le caratteristiche fondamentali o per i quali il regolamento imponesse particolari prescrizioni, mentre, fuori da questo caso e quindi anche in riferimento all'apparecchio in questione doveva ritenersi sufficiente l'approvazione; 2. contro la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, A.A. 3. il Comune di Bussi sul Tirino è rimasto intimato; 4. il ricorrente ha depositato memoria; Motivi della decisione 1. con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la "violazione e falsa applicazione degli artt. 142, comma 6, 45 c.d.s." 2. il secondo motivo e rubricato "omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia". Il ricorrente lamenta che il Tribunale "nulla (abbia) riferito" sulla eccezione sollevata da esso ricorrente per cui l'apparecchiatura, che avrebbe dovuto essere omologata dal Ministero dello Sviluppo economico, era stata invece (solo) approvata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, privo di competenza; 3. il primo motivo è fondato e va accolto con assorbimento del secondo. È pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento non era omologato ed era stato invece approvato. La questione di diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio. La questione è stata di recente per la prima volta affrontata da questa Corte con ordinanza n.10505 del 18/04/2024 con cui è stato affermato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. La statuizione è stata ribadita con le pronunce n. 10505 del 18/04/2024; n. 20913/2024; n. 2857/2025; n. 12924/2025; n. 13966 del 26/05/2025. In particolare, l'ormai consolidato orientamento si basa su queste considerazioni: letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. prevede, riguardo alla determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, che solo le "apparecchiature debitamente omologate", forniscono dati da ritenersi "fonti di prova" (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (D.P.R. n. 495/1992) - il quale disciplina i "controlli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.)- contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.... Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante; l'art. 45, comma 6, del c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione" non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox). La sentenza impugnata, con cui è stato ritenuto che l'apparecchiatura in questione fosse soggetta solo ad approvazione e che le risultanze dell'apparecchiatura medesima, approvata ma non omologata, fossero sufficienti a dare prova dell'infrazione, è difforme dalla giurisprudenza alla quale il Collegio intende invece dare continuità e va pertanto cassata; 4. la causa va rinviata al Tribunale di Pescara anche per la liquidazione delle spese; P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Pescara in persona di altro magistrato. Conclusione Così deciso in Roma il 25 settembre 2025. Depositata in Cancelleria l'1 ottobre 2025.
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