Art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli
Testo dell'articolo
- 1.Agli effetti delle presenti norme:
- a)per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
- b)per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
- c)per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
- d)per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
- 2.Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
- 4.Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
- 5.Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
- 6.Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
- 7.È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 223 a € 444. 8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
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Giudice di pace Campobasso, Sentenza, 29/09/2020, n. 243
Le aree di parcheggio esterne alle strisce blu, non contrassegnate da divieti di sosta o limitazioni temporali (strisce bianche), sono considerate libere e gratuite per il parcheggio, salvo diversi segnali espliciti. Questa sentenza è utile per contestare multe inflitte in zone dove non sono chiaramente indicati obblighi di pagamento o limiti di sosta. Se vi è stata notificata una multa in una simile zona, potete invocare questo principio per dimostrare che il parcheggio era consentito.
Giudice di pace Campobasso, Sent., 29/09/2020, n. 243
Per multare un conducente per sosta vietata secondo l'articolo 157 del Codice della Strada, deve esserci una segnaletica esplicita che vieti o limiti il parcheggio: una sentenza stabilisce che è illegittima la multa se il veicolo è parcheggiato in un'area senza cartelli di divieto e fuori dalle strisce blu. Il giudice ha chiarito che i divieti di sosta non possono essere interpretati in modo estensivo, ma devono essere sempre indicati in modo visibile e inequivocabile. Questo principio è fondamentale per chi ricorre contro una multa: se manca la segnaletica, la contravvenzione non ha valore.
Tribunale sez. I - Crotone, 02/02/2023, n. 80
Il passo carrabile è il taglio del marciapiede che consente l'accesso ai veicoli verso proprietà private, ma deve essere autorizzato dal Comune con apposito segnale stradale. Senza questa autorizzazione ufficiale, non esiste un vero passo carrabile e quindi non può essere vietata la sosta o la fermata davanti al cancello. Questo principio è rilevante per chi riceve una multa per sosta in prossimità di un cancello dove manca l'autorizzazione comunale.