Giudice di pace Bari, 19/06/2018, n. 1275
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di violazione dell'art. 158 C.d.S. (divieto di fermata e di sosta), l'erroneità della indicazione del numero civico, non può considerarsi una mera irregolarità formale nei casi in cui (come nel caso di specie in cui viene contestata la sosta su strisce pedonali non presenti in corrispondenza del numero civico indicato nel verbale) l'individuazione del luogo della commessa infrazione è elemento costitutivo della infrazione stessa, dal momento che la condotta, così come contestata, è sanzionabile soltanto in relazione al luogo in cui proprio l'esistenza della segnaletica concretizza la violazione.
Testo della sentenza
In tema di violazione dell'art. 158 C.d.S. (divieto di fermata e di sosta), l'erroneità della indicazione del numero civico, non può considerarsi una mera irregolarità formale nei casi in cui (come nel caso di specie in cui viene contestata la sosta su strisce pedonali non presenti in corrispondenza del numero civico indicato nel verbale) l'individuazione del luogo della commessa infrazione è elemento costitutivo della infrazione stessa, dal momento che la condotta, così come contestata, è sanzionabile soltanto in relazione al luogo in cui proprio l'esistenza della segnaletica concretizza la violazione.
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Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Quando viene accertata una violazione del Codice della Strada, l'agente deve contestarla immediatamente al trasgressore e redige un verbale con la descrizione dei fatti, i dati identificativi e la targa del veicolo. Il trasgressore ha diritto di ricevere una copia del verbale, dove possono essere inserite anche le sue dichiarazioni. Questa procedura garantisce trasparenza e consente al violatore di conoscere gli elementi della contestazione per valutare un eventuale ricorso.
Articolo 201
La legge disciplina i tempi e le modalità di notificazione dei verbali di violazione stradale: se non contestata immediatamente, deve essere notificata entro novanta giorni dall'accertamento al trasgressore o al proprietario del veicolo. In determinati casi (eccesso di velocità, rosso al semaforo, sorpasso vietato, rilevamenti automatici) la contestazione immediata non è obbligatoria. Se la notificazione non avviene entro i termini previsti, l'obbligo di pagamento si estingue completamente.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 13/05/2014) 10/06/2014, n. 13037
Per invalidare una multa stradale, il verbale deve contenere informazioni essenziali: giorno, ora, tipo di infrazione, dati del veicolo (tipo e targa) e luogo del fatto. La sentenza chiarisce che non è obbligatorio indicare dettagli ulteriori come il numero civico o l'esatta posizione del semaforo, purché le informazioni principali consentano al trasgressore di difendersi adeguatamente. Questo principio è rilevante per chi ricorre: se il verbale manca dei dati basilari, la multa può essere annullata.