Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 13/05/2014) 10/06/2014, n. 13037
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di violazioni al codice della strada, il requisito della specificità dell'atto di accertamento esige l'indicazione del giorno, dell'ora e della natura dell'infrazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del fatto, senza necessità di ulteriori estremi non indispensabili alla difesa dell'incolpato, quali il numero civico o l'intersezione stradale di posizione della luce semaforica inosservata dal trasgressore.
Testo della sentenza
In tema di violazioni al codice della strada, il requisito della specificità dell'atto di accertamento esige l'indicazione del giorno, dell'ora e della natura dell'infrazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del fatto, senza necessità di ulteriori estremi non indispensabili alla difesa dell'incolpato, quali il numero civico o l'intersezione stradale di posizione della luce semaforica inosservata dal trasgressore.
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Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Quando viene accertata una violazione del Codice della Strada, l'agente deve contestarla immediatamente al trasgressore e redige un verbale con la descrizione dei fatti, i dati identificativi e la targa del veicolo. Il trasgressore ha diritto di ricevere una copia del verbale, dove possono essere inserite anche le sue dichiarazioni. Questa procedura garantisce trasparenza e consente al violatore di conoscere gli elementi della contestazione per valutare un eventuale ricorso.
Articolo 201
La legge disciplina i tempi e le modalità di notificazione dei verbali di violazione stradale: se non contestata immediatamente, deve essere notificata entro novanta giorni dall'accertamento al trasgressore o al proprietario del veicolo. In determinati casi (eccesso di velocità, rosso al semaforo, sorpasso vietato, rilevamenti automatici) la contestazione immediata non è obbligatoria. Se la notificazione non avviene entro i termini previsti, l'obbligo di pagamento si estingue completamente.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 16/06/2022) 14/09/2022, n. 26961
Il verbale di multa per violazione del codice della strada è invalido se manca l'indicazione precisa del giorno, dell'ora e del luogo della violazione, anche se contiene il riferimento al veicolo e al tipo di infrazione. La data non può essere ricostruita indirettamente o mediante calcoli matematici, ma deve essere esplicitamente indicata nel verbale secondo le regole di legge. Questa invalidità è un valido motivo per ricorrere e far annullare la multa.