Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 16/06/2022) 14/09/2022, n. 26961
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di circolazione stradale, è invalido, perché non sufficientemente specifico, il verbale notificato all'autore materiale dell'infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo, tra l'altro, al giorno in cui tale violazione è avvenuta, come richiesto dall'art. 383 del D.P.R. n. 495 del 1992, dovendosi, per contro, escludere la sanatoria di tale invalidità laddove la data sia evincibile per relationem o addirittura con un semplice calcolo matematico. Infatti in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione dell'infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione con riguardo al giorno, all'ora e alla località.
Testo della sentenza
In tema di circolazione stradale, è invalido, perché non sufficientemente specifico, il verbale notificato all'autore materiale dell'infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo, tra l'altro, al giorno in cui tale violazione è avvenuta, come richiesto dall'art. 383 del D.P.R. n. 495 del 1992, dovendosi, per contro, escludere la sanatoria di tale invalidità laddove la data sia evincibile per relationem o addirittura con un semplice calcolo matematico. Infatti in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione dell'infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione con riguardo al giorno, all'ora e alla località.
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Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Quando viene accertata una violazione del Codice della Strada, l'agente deve contestarla immediatamente al trasgressore e redige un verbale con la descrizione dei fatti, i dati identificativi e la targa del veicolo. Il trasgressore ha diritto di ricevere una copia del verbale, dove possono essere inserite anche le sue dichiarazioni. Questa procedura garantisce trasparenza e consente al violatore di conoscere gli elementi della contestazione per valutare un eventuale ricorso.
Articolo 201
La legge disciplina i tempi e le modalità di notificazione dei verbali di violazione stradale: se non contestata immediatamente, deve essere notificata entro novanta giorni dall'accertamento al trasgressore o al proprietario del veicolo. In determinati casi (eccesso di velocità, rosso al semaforo, sorpasso vietato, rilevamenti automatici) la contestazione immediata non è obbligatoria. Se la notificazione non avviene entro i termini previsti, l'obbligo di pagamento si estingue completamente.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 13/05/2014) 10/06/2014, n. 13037
Per invalidare una multa stradale, il verbale deve contenere informazioni essenziali: giorno, ora, tipo di infrazione, dati del veicolo (tipo e targa) e luogo del fatto. La sentenza chiarisce che non è obbligatorio indicare dettagli ulteriori come il numero civico o l'esatta posizione del semaforo, purché le informazioni principali consentano al trasgressore di difendersi adeguatamente. Questo principio è rilevante per chi ricorre: se il verbale manca dei dati basilari, la multa può essere annullata.